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Decisione (UE) 2026/1557 del Consiglio del 29 giugno 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per quanto riguarda un elenco riveduto di arbitri in conformità dell’articolo 14.18 dell’accordo e un elenco riveduto di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio1 l’Unione ha concluso l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra («accordo»).

A norma dell’articolo 14.18 dell’accordo, il comitato per il commercio, istituito a norma dell’articolo 15.1 dell’accordo, deve compilare un elenco di 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro («elenco di arbitri»). Con decisione n. 2/2011 del 23 dicembre 20112 il comitato per il commercio ha istituito l’elenco di arbitri.

Le parti dell’accordo («parti») hanno espresso l’intenzione di sostituire alcuni dei cittadini coreani, alcuni dei cittadini degli Stati membri e alcune delle persone che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare la presidenza nell’elenco di arbitri. Affinché tale sostituzione abbia effetto, è necessario che l’elenco riveduto di arbitri sia adottato dal comitato per il commercio.

A norma dell’articolo 13.15, paragrafo 3, dell’accordo, le parti devono compilare un elenco di almeno 15 persone competenti nelle questioni oggetto del capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile dell’accordo che sono disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo («esperti»). Con decisione n. 2/2012 del 27 giugno 20123 il comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile («comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile») ha stabilito un elenco di 18 esperti. Tale elenco è stato riveduto da ultimo nel 2019 con decisione n. 1/20194 del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Le parti hanno espresso l’intenzione di sostituire alcuni degli esperti che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare la presidenza nell’elenco degli esperti. Affinché tale sostituzione abbia effetto, è necessario che l’elenco riveduto degli esperi sia adottato dal comitato per il commercio.

Il comitato per il commercio ha in programma di adottare l’elenco riveduto di arbitri e l’elenco riveduto di esperti nella sua prossima riunione o, se anteriore, mediante procedura scritta.

La decisione del comitato per il commercio, se adottata, produrrà effetti giuridici per l’Unione.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda l’elenco riveduto di arbitri e l’elenco riveduto di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra («accordo»), per quanto riguarda l’elenco riveduto di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell’articolo 14.18 dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Art. 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo per quanto riguarda l’elenco riveduto di persone disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 29 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Moushouttas