Decisione (Euratom) 2026/1564 del Consiglio del 1o luglio 2026 che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, riguardo a Gibilterra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
Le risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla decolonizzazione del territorio di Gibilterra («Gibilterra») annoverano Gibilterra nell’elenco dei «territori non autonomi amministrati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord» in applicazione del capitolo XI della Carta delle Nazioni Unite.
Il 5 ottobre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo con il Regno Unito riguardo a Gibilterra. In esito ai negoziati le parti hanno convenuto, a livello di negoziatori, l’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, riguardo a Gibilterra («accordo»).
L’accordo riguarda materie che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»), in particolare le disposizioni sulla cooperazione nucleare civile. L’accordo dovrebbe pertanto essere concluso anche a nome della Comunità europea dell’energia atomica («Comunità») per quanto riguarda le materie che rientrano nell’ambito di applicazione di tale trattato.
È opportuno approvare la conclusione dell’accordo da parte della Commissione, a nome della Comunità, per quanto riguarda le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato Euratom.
L’accordo, o qualsiasi attività o misura adottata in applicazione o in conseguenza dello stesso, non implica alcuna modifica della posizione giuridica del Regno di Spagna rispetto alla sovranità e alla giurisdizione nei confronti di Gibilterra.
Poiché le autorità di Gibilterra hanno carattere locale ed esercitano competenze esclusivamente interne, è opportuno che qualsiasi loro partecipazione all’applicazione dell’accordo si intenda compiuta esclusivamente nell’ambito delle competenze interne di Gibilterra, salvo disposizioni specifiche contrarie.
L’accordo riguarda sia le materie che rientrano nell’ambito di applicazione sia del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato Euratom. Per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE, l’accordo è destinato ad applicarsi a titolo provvisorio a decorrere dal 15 luglio 2026. Per motivi di coerenza, anche la parte dell’accordo relativa alle materie che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato Euratom dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio a decorrere dalla stessa data.
La firma, l’applicazione a titolo provvisorio e la conclusione dell’accordo a nome dell’Unione sono oggetto di una procedura distinta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, riguardo a Gibilterra («accordo»), comprese le relative disposizioni sull’applicazione a titolo provvisorio, per quanto riguarda le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»), fatte salve le condizioni di cui all’articolo 2 della presente decisione1.
Art. 2
Prima della sua conclusione e purché vi sia reciprocità, per le materie che ricadono nell’ambito di applicazione del trattato Euratom, l’accordo è firmato e, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 336, paragrafo 2, dell’accordo, è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 15 luglio 2026, in attesa della sua entrata in vigore.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne