Decisione (PESC) 2026/1704 del Consiglio del 10 luglio 2026 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori da parte di attori non statali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure da adottare sia all’interno dell’Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540 (2004)»), il primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. L’UNSCR 1540 (2004) ha stabilito obblighi vincolanti per tutti gli Stati al fine di impedire e dissuadere gli attori non statali dall’ottenere l’accesso a tali armi e materiali connessi. Essa ha altresì invitato gli Stati a presentare una relazione al comitato del Consiglio di sicurezza istituito dall’UNSCR 1540 (2004) («comitato 1540») sulle misure che hanno adottato o intendono adottare ai fini dell’attuazione della stessa UNSCR 1540 (2004).
Il 27 aprile 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1673 (2006) e ha stabilito che il comitato 1540 doveva intensificare gli sforzi volti a promuovere l’attuazione integrale dell’UNSCR 1540 (2004) attraverso programmi di lavoro, attività di sensibilizzazione, assistenza, dialogo e cooperazione. Ha inoltre invitato il comitato 1540 ad esaminare con gli Stati e con le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali la possibilità di mettere in comune le esperienze acquisite e gli insegnamenti tratti, nonché di mettere a disposizione programmi che potrebbero agevolare l’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004).
Il 20 aprile 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1977 (2011) e ha deciso di prorogare il mandato del comitato 1540 di un periodo di 10 anni, fino al 25 aprile 2021. Ha inoltre deciso che il comitato 1540 doveva continuare a intensificare gli sforzi volti a promuovere la piena attuazione, da parte di tutti gli Stati, dell’UNSCR 1540 (2004); a impegnarsi attivamente per associare le offerte alle richieste di assistenza, mediante strumenti quali visite, su invito dello Stato interessato, modelli di assistenza, piani d’azione o altre informazioni presentate al comitato 1540 e a svolgere un esame globale dello stato di attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) prima del dicembre 2016.
Il 15 dicembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la risoluzione 2325 (2016) e ha pertanto approvato i risultati del processo di revisione globale dell’UNSCR 1540 (2004) effettuato nel 2016. Ha invitato tutti gli Stati a rafforzare le misure nazionali nell’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) e a fornire maggiore assistenza per il potenziamento delle capacità dello Stato al riguardo, anche tramite contributi volontari, nonché per intensificare la cooperazione tra le parti interessate, la società civile e il mondo accademico.
Il 30 novembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2663 (2022) e ha deciso di prorogare il mandato del comitato 1540 di un periodo di 10 anni, fino al 30 novembre 2032.
Il sostegno dell’Unione all’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004), fornito dal 2006 attraverso l’attuazione delle azioni comuni 2006/419/PESC1 e 2008/368/PESC2 del Consiglio, e delle decisioni 2013/391/PESC3, (PESC) 2017/8094 e (PESC) 2023/6545 del Consiglio, ha contribuito a diminuire sensibilmente il numero di Stati che non presentano le relazioni e di quelli che non hanno fornito le informazioni supplementari richieste dal comitato 1540 in seguito alla presentazione di relazioni incomplete. Tuttavia, in considerazione del fatto che continua a essere necessario sostegno per l’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004), l’Unione dovrebbe adottare la presente decisione, che contribuirà all’attuazione di tale risoluzione.
L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (United Nations Office for Disarmament Affairs — UNODA), che è preposto a fornire assistenza materiale e logistica al comitato 1540 e al suo gruppo di esperti, dovrebbe essere incaricato dell’esecuzione tecnica delle attività da realizzare a norma della presente decisione.
La presente decisione è guidata dal principio consistente nel fare il miglior uso possibile dell’esperienza acquisita con le precedenti azioni comuni e decisioni del Consiglio a sostegno dell’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004). Considera prioritarie le esigenze specifiche individuate e le richieste espresse dagli Stati, compresi i requisiti di capacità, e garantisce assistenza e sviluppo di capacità per mezzo di approcci su misura orientati alla domanda. Incoraggia la titolarità nazionale e regionale delle attività che beneficiano di sostegno al fine di assicurarne la sostenibilità a lungo termine e il mantenimento della capacità istituzionale, nonché la complementarità, il coordinamento e le sinergie tra l’UNODA, l’Unione e i pertinenti attori internazionali, regionali e subregionali impegnati nel sostegno all’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004). La presente decisione si concentra su attività che hanno dimostrato di produrre risultati concreti e misurabili, in particolare in termini di rafforzamento dell’attuazione a livello nazionale, miglioramento dei meccanismi di elaborazione di relazioni e di assistenza, sensibilizzazione tra le pertinenti parti interessate e promozione del costante impegno a favore dell’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004). La presente decisione migliorerà la capacità di rispondere alle opportunità e alle sfide rappresentate dalle tecnologie emergenti, dai progressi scientifici e dall’evoluzione dei rischi di duplice uso nel contesto dell’UNSCR 1540 (2004). Essa garantisce altresì l’integrazione di una prospettiva di genere nelle attività di progetto e promuove la partecipazione e la leadership delle donne nelle attività e nei dialoghi che rientrano nel suo ambito di applicazione.
La presente decisione dovrebbe essere attuata conformemente all’accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso dalla Commissione con le Nazioni Unite riguardo alla gestione dei contributi finanziari dell’Unione ai programmi o ai progetti gestiti dalle Nazioni Unite,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’Unione sostiene le seguenti attività che corrispondono alle misure che figurano nella strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa:
a) seminari e formazioni tematici imperniati sullo sviluppo di capacità in risposta al massimo a cinque richieste di assistenza da parte di Stati;
b) formazione di punti di contatto regionali;
c) un’esercitazione di simulazione oppure un’esercitazione a tavolino;
d) sostegno allo sviluppo di piani d’azione nazionali e fornitura di sostegno su misura;
e) generazione e diffusione di conoscenze.
Una descrizione dettagliata delle attività di cui al primo comma figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è affidata all’UNODA. Esso svolge tale compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l’UNODA.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 1 è pari a 1999934,66.EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude il necessario accordo con l’UNODA. L’accordo prevede che l’UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in modo commisurato al contributo.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà incontrate in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.
Art. 4
L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dall’UNODA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari delle attività di cui all’articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data della sua adozione se tale accordo non è stato concluso entro tale periodo.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente S. Harris