Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio del 10 luglio 2026 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio2 ha autorizzato l’Italia fino al 31 dicembre 2017 a esigere che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni fosse versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato delle autorità fiscali («misura speciale»). Tale misura speciale costituiva una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’IVA.
La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio3 ha autorizzato l’Italia ad applicare tale misura speciale fino al 30 giugno 2020 e ne ha esteso l’ambito di applicazione per includervi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad alcune società controllate da pubbliche amministrazioni e a società quotate in borsa incluse nell’indice «Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa» («FTSE MIB»). La misura speciale è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio4 e successivamente fino al 30 giugno 2026 dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio5. In virtù della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 le società quotate in borsa sono state escluse dall’ambito di applicazione della misura speciale dal 1o luglio 2025.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2025 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2006/112/CE, di continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2029 («domanda»).
Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettera del 27 aprile 2026. Con lettera del 28 aprile 2026 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio6, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle varie operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.
L’Italia ritiene che, nel contesto del pacchetto delle misure attuate, la fatturazione elettronica obbligatoria riduca il tempo necessario alle autorità fiscali per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale caso di frode o evasione fiscale. Tuttavia, l’Italia sostiene anche che, in assenza del meccanismo del pagamento frazionato introdotto dalla misura speciale, il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale potrebbe risultare impossibile dopo che il controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali soggetti passivi potrebbero essere divenuti insolventi. Pertanto, il meccanismo del pagamento frazionato, in quanto misura ex ante, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura ex post.
Uno degli effetti della misura speciale è che i fornitori di beni o servizi, essendo soggetti passivi non possono compensare l’IVA versata a monte con l’IVA percepita sulle loro cessioni o prestazioni. Tali fornitori possono trovarsi costantemente in una posizione creditoria e potrebbero dover chiedere un rimborso effettivo dell’IVA versata a monte alle autorità fiscali. In base alle informazioni fornite dall’Italia, i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette alla misura speciale hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti IVA in via prioritaria, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Tale prassi implica che le domande di rimborso relative alla misura speciale siano trattate in via prioritaria nel corso delle indagini preliminari, e quando sono versati gli importi dovuti per rimborsi non prioritari.
In passato, l’Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare. L’Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l’obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti al fine di ridurre la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto e l’importo effettivamente riscosso in Italia. L’autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 30 giugno 2029. In effetti, poiché le autorizzazioni per misure speciali che derogano alle norme generali in materia di IVA costituiscono una soluzione di ultima istanza, l’Italia dovrebbe rafforzare gli strumenti convenzionali per combattere e prevenire le frodi e le evasioni fiscali in materia di IVA e, se del caso, introdurne di nuovi per evitare la necessità di un’ulteriore proroga della misura speciale.
Al fine di garantire il seguito necessario della misura speciale e, in particolare, di valutare l’impatto sui rimborsi dell’IVA ai soggetti passivi ai quali si applica la misura speciale, l’Italia dovrebbe presentare alla Commissione, entro il settembre 2027, una relazione. Tale relazione dovrebbe affrontare la situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e l’efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di combattere la frode e l’evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione dovrebbe includere un elenco di tali misure con la relativa data di entrata in vigore.
La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli rischi per quanto riguarda la frode e l’evasione fiscali. Inoltre, la misura speciale non comporta il rischio che la frode o l’evasione fiscale si sposti in altri settori in Italia o verso altri Stati membri.
La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, fra cui assicurare l’applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta, è opportuno concedere l’autorizzazione per prorogare la misura speciale con effetto dal 1o luglio 2026. Poiché il 9 ottobre 2025 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 a decorrere dal 1o luglio 2026, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/784,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 è così modificata:
1) all’articolo 3, secondo paragrafo, la data «30 settembre 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2027»;
2) all’articolo 5, la data «30 giugno 2026» è sostituita dalla data «30 giugno 2029».
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Art. 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente S. Harris