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Decisione (PESC) 2026/1729 del Consiglio del 10 luglio 2026 a sostegno di una zona senza armi di distruzione di massa in Medio Oriente (WMDFZ in MO) in un contesto di sicurezza regionale dinamica

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

La strategia globale dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza dell’Unione del 2016 e la strategia dell’Unione europea del 2003 contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) si basano sulla convinzione che un approccio multilaterale alla sicurezza, compresi il disarmo e la non proliferazione, costituisca il modo migliore per mantenere l’ordine internazionale.

La politica dell’Unione è pertanto difendere, portare avanti e rafforzare l’attuazione e l’universalizzazione dei trattati, degli accordi e delle norme esistenti in materia di disarmo e non proliferazione, come pure di cooperare con i paesi terzi e assisterli nell’adempimento dei loro obblighi nell’ambito delle convenzioni e dei regimi multilaterali.

La dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo del 13 luglio 2008, che ha istituito l’Unione per il Mediterraneo, ha ribadito l’aspirazione comune a instaurare la pace nonché la sicurezza regionale come stabilito nella dichiarazione di Barcellona adottata nella conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, tra l’altro mediante l’adesione ai trattati e alle convenzioni internazionali in materia di ADM, nonché attraverso accordi regionali, come le zone senza armi nucleari.

La conferenza di revisione del trattato di non proliferazione (TNP) del 2010 ha sottolineato l’importanza di un processo che porti alla piena attuazione della risoluzione del 1995 sul Medio Oriente («risoluzione del 1995»). A tal fine, la conferenza di revisione del TNP del 2010 ha approvato alcune iniziative concrete, tra cui la valutazione di tutte le offerte tese a sostenere l’attuazione della risoluzione del 1995, compresa l’offerta dell’Unione di ospitare un seminario che dia seguito a quello organizzato nel giugno del 2008.

La conferenza di revisione del TNP del 2010 ha inoltre riconosciuto l’importanza del ruolo svolto dalla società civile nel contribuire all’attuazione della risoluzione del 1995 e ha incoraggiato tutti gli sforzi a tale riguardo.

Nella sua agenda per il disarmo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune) presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale delle Nazioni Unite si è impegnato a collaborare con gli Stati membri dell’ONU per rafforzare e consolidare le zone senza armi nucleari, anche sostenendo l’ulteriore creazione di tali zone, fra l’altro in Medio Oriente. Tale intento è stato ulteriormente sottolineato nel Patto per il futuro delle Nazioni Unite, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 settembre 2024, in cui gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno dichiarato la loro intenzione di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali attraverso, tra l’altro, la creazione di zone senza armi nucleari.

L’Unione si è incessantemente dichiarata disposta a continuare a prestare assistenza nel processo volto alla creazione di una zona senza ADM (WMD-free zone) in Medio Oriente (WMDFZ in MO) sostenendo processi di rafforzamento della fiducia, in particolare attraverso seminari e laboratori dell’Unione, quali quelli tenutisi nel 2008, nel 2011 e nel 2012 nonché attraverso i progetti, sostenuti dall’Unione e attuati dall’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR), relativo a misure miranti a rafforzare la fiducia che porti alla creazione di tale zona, ai sensi delle decisioni (PESC) 2019/9381 e (PESC) 2023/13062.

L’Unione pertanto dovrebbe continuare a sostenere un processo che porti alla creazione di una WMDFZ in MO continuando a sostenere i lavori dell’UNIDIR a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Per portare avanti l’impegno dell’Unione a creare una WMDFZ in MO, l’Unione sostiene un progetto dell’UNIDIR con gli obiettivi generali seguenti:

contribuire a mitigare le tendenze regionali in materia di proliferazione delle ADM;

incoraggiare gli accordi di sicurezza regionale e le norme e i processi in materia di controllo degli armamenti, non proliferazione e disarmo;

sviluppare una comprensione più approfondita della relazione tra la WMDFZ in MO e gli attuali sviluppi regionali e internazionali; e

promuovere una WMDFZ in MO efficace, verificabile, inclusiva e sostenibile.

2. Una descrizione particolareggiata figura nel documento di progetto allegato alla presente decisione.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’attuazione tecnica del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è affidata all’UNIDIR, che esercita tale funzione sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l’UNIDIR.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è pari a 2000001 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di contributo con l’UNIDIR. Tale accordo dispone che l’UNIDIR assicuri una visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di contributo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell’ambito di tale processo e della data di conclusione dell’accordo summenzionato.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni descrittive annuali preparate dall’UNIDIR. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione da effettuarsi da parte del Consiglio.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell’accordo di contributo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l’entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente S. Harris