Decisione (PESC) 2026/1726 del Consiglio del 13 luglio 2026 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo
Testo vigente
Art. 5 Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE («spese») per il periodo dal 1o settembre 2026 al 31 agosto 2028 è pari a 5710846,74 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Art. 6 Composizione della squadra dell’RSUE
1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
4. Il personale dell’RSUE è ubicato presso l’ufficio dell’Unione in Kosovo per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.
Art. 7 Privilegi e immunità dell’RSUE e dei membri della squadra dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento del mandato dell’RSUE e per i membri della squadra dell’RSUE sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate UE
1. L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio5.
2. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini dell’azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.
3. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare all’Organizzazione delle Nazioni Unite e all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in funzione dei bisogni operativi dell’RSUE, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell’azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.
4. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’azione, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio6.
Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. L’ufficio dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all’RSUE e ai membri della squadra dell’RSUE.
Art. 10 Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell’RSUE e della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che comprenda misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche, regoli la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e di evacuazione;
b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza;
c) provvedendo affinché tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
d) provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’alto rappresentante e alla Commissione relazioni scritte sulla loro attuazione e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e di una relazione definitiva ed esauriente sull’esecuzione del mandato di cui all’articolo 15.
Art. 11 Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’alto rappresentante e al CPS. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.
Art. 12 Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Se del caso, si cerca di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo di EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l’RSUE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente. L’RSUE si coordina strettamente con l’RSUE per il dialogo Belgrado-Pristina e offre consulenza e competenze politiche a livello locale. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con i pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
3. L’RSUE, insieme ad altri soggetti dell’Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell’Unione sul teatro delle operazioni nell’intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.
Art. 13 Surrogazione
Al fine di assicurare il rispetto degli impegni giuridici contratti dai precedenti RSUE per il Kosovo per quanto riguarda i membri della loro squadra nonché gli appalti di lavori, forniture o servizi e la locazione di terreni, edifici o altri beni immobili, l’RSUE succede ai precedenti RSUE e ne assume i diritti e gli obblighi, fatta eccezione per gli obblighi derivanti da colpa grave dei quali tali precedenti RSUE restano gli unici responsabili.
Art. 14 Accesso ai documenti e protezione dei dati
1. L’RSUE applica le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio7, nonché le norme di attuazione stabilite nella decisione dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza del 6 marzo 20258.
2. L’RSUE protegge le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e alle norme di attuazione adottate dall’alto rappresentante per il SEAE.
Art. 15 Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta periodicamente al Consiglio, all’alto rappresentante e alla Commissione relazioni sui progressi compiuti e una relazione definitiva ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2028.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas