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Decisione (UE) 2026/1769 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2026 che autorizza l’Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia3 («accordo UE-Svizzera»), il trasporto di passeggeri a mezzo autobus fra due punti situati nel territorio della stessa parte contraente dell’accordo UE-Svizzera effettuato da trasportatori stabiliti nel territorio dell’altra parte contraente, noto come cabotaggio, non è autorizzato.

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo UE-Svizzera, i diritti di cabotaggio esistenti stabiliti negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e la Svizzera vigenti all’epoca della conclusione dell’accordo UE-Svizzera, il 21 giugno 1999, possono continuare a essere esercitati purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza. L’accordo bilaterale sul trasporto su strada tra l’Austria e la Svizzera del 22 ottobre 19584 («accordo austro-svizzero») non autorizza operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi. Il diritto di effettuare tali operazioni non rientra pertanto tra quelli stabiliti dall’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo UE-Svizzera.

Gli impegni internazionali che consentono ai trasportatori stabiliti in Svizzera di effettuare operazioni di cabotaggio nell’Unione possono incidere sull’articolo 20 dell’accordo UE-Svizzera nella misura in cui detta disposizione non autorizza tali operazioni.

Inoltre, il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio5, consente che le operazioni di cabotaggio nell’Unione siano effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da trasportatori titolari di una licenza comunitaria. Gli impegni internazionali che consentono a trasportatori di paesi terzi che non sono titolari di tale licenza di effettuare operazioni di questo tipo sono tali da incidere su detto regolamento.

Tali impegni internazionali rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se autorizzati dall’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Le operazioni di cabotaggio effettuate nell’Unione da trasportatori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria come previsto dal regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito da tale regolamento. È pertanto necessario che il legislatore dell’Unione rilasci un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE in conformità alla procedura legislativa di cui all’articolo 91 TFUE.

Con lettera del 17 marzo 2025 l’Austria ha chiesto di essere autorizzata dall’Unione a modificare l’accordo austro-svizzero al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere dell’Austria e della Svizzera, promuovendo in tal modo una maggiore coesione territoriale.

Le operazioni di cabotaggio consentono di aumentare il fattore di carico dei veicoli e di conseguenza l’efficienza economica dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus. È pertanto opportuno autorizzare tali operazioni nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere dell’Austria e della Svizzera. Ciò potrebbe rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.

Al fine di garantire che le operazioni di cabotaggio interessate non alterino eccessivamente il funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1073/2009, l’autorizzazione di tali operazioni di cabotaggio dovrebbe essere subordinata alla condizione che non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza.

Per lo stesso motivo dovrebbero essere autorizzate operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell’Austria soltanto nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus tra l’Austria e la Svizzera. A tal fine, è necessario definire le regioni frontaliere dell’Austria ai sensi della presente decisione in un modo che tenga debitamente conto del funzionamento del regolamento (CE) n. 1073/2009, consentendo nel contempo di aumentare l’efficienza delle operazioni interessate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’Austria è autorizzata a modificare l’accordo bilaterale sul trasporto su strada tra l’Austria e la Svizzera del 22 ottobre 1958 («accordo austro-svizzero») al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell’Austria e della Svizzera nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale s di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza.

I distretti amministrativi di Bludenz, Bregenz, Dornbirn e Feldkirch nella regione del Vorarlberg e il distretto di Landeck nella regione del Tirolo sono considerati regioni frontaliere dell’Austria ai sensi del primo comma.

Art. 2

L’Austria informa la Commissione della modifica dell’accordo austro-svizzero a norma dell’articolo 1 della presente decisione e notifica alla Commissione il testo dell’accordo modificato.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Art. 3

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente T. Byrne