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Decisione (UE) 2026/1790 del Consiglio del 14 luglio 2026 che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo1

L'Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

Il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio2 mira a tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e a definire procedure in grado di garantire l'immediato rientro del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

Il regolamento (UE) 2019/1111 integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la corretta attuazione della convenzione dell'Aia del 1980 partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea3 le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

Il 4 ottobre 2022 Cabo Verde ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nel paese il 1o gennaio 2023.

Una valutazione della situazione di Cabo Verde ha portato alla conclusione che gli Stati membri possono accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Cabo Verde a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

È quindi opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a depositare la propria dichiarazione di accettazione dell'adesione di Cabo Verde nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione.

L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2019/1111 e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980.

2. Non oltre il 15 luglio 2027 gli Stati membri depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue: «L'/Il/La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2026/1790 del Consiglio4.

3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di Cabo Verde e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal deposito.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne