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Decisione dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 20 luglio 2026 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l’azione esterna ADMIN(2026) 18 C/2026/4853

Testo vigente

L’ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA,

vista la decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

L’articolo 6, paragrafo 3, della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna («decisione del Consiglio») prevede che il servizio europeo per l’azione esterna («SEAE») possa fare ricorso, in casi specifici, a un numero limitato di esperti nazionali distaccati («END») specializzati.

Le norme contenute nella decisione HR (2014) 01 dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 4 febbraio 2014, che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l’azione esterna, modificata dalla decisione HR (2014) 11 del 16 dicembre 2014, dovrebbero essere aggiornate tenendo conto dell’esperienza costruttiva acquisita nella gestione degli END negli ultimi dodici anni.

Il distacco di esperti nazionali dovrebbe permettere al SEAE di beneficiare delle loro conoscenze ed esperienze professionali di alto livello, segnatamente nei settori in cui tale competenza non è immediatamente disponibile all’interno del SEAE stesso. Per conseguire tali obiettivi, è opportuno stabilire condizioni per il distacco degli END che assicurino che essi dispongano della competenza necessaria al livello appropriato. È altresì necessario garantire che gli esperti distaccati siano attivamente collegati all’amministrazione o organizzazione nazionale cui fanno capo.

Sebbene il SEAE debba dare la priorità all’attrazione di conoscenze specialistiche dalle pubbliche amministrazioni degli Stati membri dell’UE, potrebbe essere nell’interesse del servizio accettare anche, in casi eccezionali, personale proveniente da organizzazioni internazionali o da organizzazioni senza scopo di lucro degli Stati membri dell’UE, quali centri di ricerca, università o gruppi di riflessione. Inoltre, potrebbe essere nell’interesse del servizio accettare personale proveniente da paesi terzi. Tali distacchi eccezionali dovrebbero essere valutati con attenzione, al fine di garantire che gli interessi dell’UE non siano compromessi da interessi privati o di altro tipo.

Le norme relative alla selezione degli END dovrebbero garantire una maggiore trasparenza, un adeguato equilibrio geografico e di genere e un processo di selezione basato sul merito.

Le condizioni di impiego degli END dovrebbero garantirne la piena integrazione nel SEAE, fatte salve le specificità del loro status. In tale contesto i superiori diretti dovrebbero essere incoraggiati a organizzare un dialogo annuale con gli END sotto la propria responsabilità, allo scopo di fornire un riscontro sulle loro prestazioni e di procedere a un dialogo riguardo al loro ambiente di lavoro.

Si dovrebbe porre l’accento sull’etica e, in particolare, sulla prevenzione dei conflitti di interessi eventualmente individuati nel corso della procedura di selezione, al momento dello scambio di lettere o durante il periodo di distacco. Tali obblighi dovrebbero essere analoghi a quelli previsti per i funzionari del SEAE dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto»), così da garantire che gli END esercitino le loro funzioni esclusivamente nell’interesse del SEAE.

Dovrebbero essere previste disposizioni relative alla sospensione e alla fine del distacco al fine di fornire maggiore chiarezza.

È opportuno consentire agli END di beneficiare del congedo parentale ai sensi delle loro norme nazionali o delle norme del datore di lavoro, mediante una sospensione non retribuita del distacco.

Tenendo conto dell’obbligo di diligenza del SEAE, è opportuno stabilire una protezione più efficace degli END dalle molestie psicologiche e sessuali ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafi 3 e 4, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea. Le norme applicabili presso il SEAE ai funzionari in merito alle richieste di assistenza a norma dell’articolo 24 dello statuto e delle relative disposizioni di applicazione dovrebbero essere applicabili, per analogia, agli END.

Il datore di lavoro rimane il principale responsabile delle indennità di soggiorno e delle indennità correlate alle condizioni di vita per i periodi di distacco degli esperti nazionali presso il SEAE; di conseguenza, è opportuno prevedere che il SEAE conceda indennità agli END solo nella misura in cui il datore di lavoro non versi già indennità equivalenti. In caso di duplicazioni, spetta al SEAE detrarre gli importi equivalenti versati a livello nazionale dalle indennità concesse dal SEAE o recuperare di conseguenza, parzialmente o integralmente, le indennità previste dalla presente decisione.

Il diritto alle indennità giornaliere dovrebbe basarsi sugli stessi criteri di ammissibilità dell’indennità di dislocazione per i funzionari del SEAE di cui all’allegato VII, articolo 4, dello statuto.

Dovrebbero essere previste disposizioni particolari per gli END assegnati alle delegazioni dell’Unione. È opportuno evitare il più possibile le differenze di trattamento tra END di istituzioni diverse nelle delegazioni dell’Unione, a meno che tali differenze di trattamento siano debitamente giustificate e proporzionate.

In caso di evacuazione da un paese, si dovrebbe fare riferimento alle misure finanziarie e amministrative applicabili agli END.

Lo status diplomatico degli END dovrebbe essere determinato considerando se il distacco abbia luogo presso la sede centrale del SEAE o presso una delegazione dell’Unione.

Dovrebbero essere previste disposizioni particolari per il personale militare distaccato presso il SEAE per entrare a far parte dello Stato maggiore dell’Unione europea («EUMS») o della direzione generale per la Pace, la sicurezza e la difesa.

Il personale militare e non militare distaccato dovrebbe, in linea di principio, essere soggetto a norme analoghe relative alla durata del distacco, nonché al periodo di incompatibilità.

Dovrebbe essere reso possibile il distacco di giovani diplomatici con meno di tre anni di esperienza professionale nei servizi diplomatici degli Stati membri dell’UE al fine di sensibilizzarli alle politiche estere dell’UE e fornire loro l’opportunità di comprendere meglio i metodi di lavoro del SEAE e i processi decisionali dell’UE nel settore delle relazioni esterne.

Dovrebbe essere previsto il distacco di responsabili della protezione ravvicinata presso una delegazione dell’Unione, in particolare per far fronte ai casi in cui il ricorso a società di sicurezza private non sia possibile o appropriato, anche a causa di restrizioni previste dal diritto locale. Ai responsabili della protezione ravvicinata distaccati dovrebbe essere conferito, in linea generale, il titolo diplomatico di «addetto», salvo diverso accordo per ciascun singolo caso.

È opportuno introdurre disposizioni relative alle norme applicabili alla selezione e al distacco dei consiglieri militari.

A seguito della progressiva apertura, da parte degli Stati membri dell’UE, di funzioni di sicurezza precedentemente riservate al personale militare a personale non militare con competenze analoghe, dovrebbe essere previsto il distacco di personale delle forze di sicurezza presso la capacità di vigilanza dell’EUMS.

È opportuno chiarire che tutti gli END restano soggetti alle norme disciplinari nazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente decisione si applica agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l’azione esterna («SEAE») dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’UE, di seguito denominati «esperti nazionali distaccati» (END).

2.

In casi eccezionali, autorizzati nell’interesse del servizio dal direttore generale della gestione delle risorse di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, della decisione n. 2010/427/UE del Consiglio («direttore generale della gestione delle risorse»), la presente decisione si applica anche agli esperti distaccati presso il SEAE da:

  1. a) amministrazioni pubbliche di paesi terzi; oppure

  2. b) organizzazioni internazionali; oppure

  3. c) organizzazioni senza scopo di lucro stabilite negli Stati membri dell’UE, quali centri di ricerca, università e gruppi di riflessione.

Ai fini della presente decisione, gli esperti il cui distacco è autorizzato ai sensi del presente paragrafo sono ugualmente denominati «END».

3. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

«delegazione dell’Unione»: delegazione o ufficio di rappresentanza dell’UE in un paese terzo o presso un’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 221 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»);

«datore di lavoro»: l’amministrazione pubblica dello Stato membro dell’UE o del paese terzo, o l’organizzazione internazionale, o l’organizzazione senza scopo di lucro che impiega l’esperto distaccato presso il SEAE conformemente alla presente decisione;

«amministrazione pubblica»: tutti i servizi amministrativi a livello centrale, federale e regionale dello Stato membro o del paese terzo, compresi in particolare i ministeri, i servizi governativi e parlamentari e i servizi amministrativi di agenzie e autorità locali, nonché i servizi amministrativi decentrati dello Stato e di tali autorità.

Art. 2 Condizioni di idoneità al distacco

1. Alla data in cui invia la propria manifestazione d’interesse per un distacco, l’esperto candidato:

  1. a) è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’UE, a meno che il direttore generale della gestione delle risorse non conceda una deroga per motivi debitamente giustificati nell’interesse del servizio. Tale deroga può essere concessa solo agli END assegnati a posti a Bruxelles;

  2. b) è in possesso di un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma o, se giustificato nell’interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente;

  3. c) ha maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell’esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione equivalenti, a seconda dei casi, a quelle dei gruppi di funzioni AD o AST dello statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto»);

  4. d) è al servizio attivo del suo datore di lavoro su base permanente o contrattuale;

  5. e) è in grado di lavorare nelle lingue della politica estera e di sicurezza comune («PESC») e delle relazioni esterne2 al livello necessario per l’esercizio delle sue funzioni, salvo diversa disposizione di un accordo amministrativo relativo al distacco di specifiche categorie di END;

  6. f) rispetta le norme relative ai requisiti in materia di nulla osta di sicurezza applicabili al SEAE3.

2. In caso di mancato rispetto di una di queste condizioni da parte dell’END durante il distacco, il SEAE può mettere fine al distacco a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

3. Il SEAE valuta se i candidati si trovano in una situazione di conflitto di interessi, effettivo o potenziale, o di interesse personale tale da comprometterne l’indipendenza. A tal fine i candidati, utilizzando un apposito modulo, informano il SEAE di qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale, tenendo conto anche della loro situazione professionale e familiare, in particolare delle attività professionali della loro famiglia o dei loro interessi finanziari o di quelli della loro famiglia. Sulla base della valutazione effettuata, il SEAE può decidere di non procedere al distacco.

Art. 3 Selezione

1. Il SEAE accetta il distacco di END subordinatamente alle sue esigenze specifiche e alle sue possibilità di bilancio.

2. Il direttore generale della gestione delle risorse autorizza la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per un posto di END, previa verifica della disponibilità di una dotazione di bilancio per tale posto. L’invito a manifestare interesse è inviato alle rappresentanze permanenti degli Stati membri dell’UE e/o, se del caso, ai soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2. L’invito a manifestare interesse indica il numero dei posti, la descrizione delle mansioni, la sede di distacco, le condizioni di idoneità al distacco, i criteri di ammissibilità e di selezione e il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

3. La procedura di selezione è condotta da un comitato di selezione, nominato dal capo della divisione responsabile della selezione e dell’assunzione, e presieduto dal capo della divisione o dal capo della delegazione presso cui l’END deve essere assegnato. Ogni comitato è composto da almeno tre membri del personale del SEAE al livello appropriato e comprende almeno un uomo e una donna. Il comitato di selezione stabilisce un elenco di candidati da invitare a un colloquio sulla base delle condizioni stabilite nell’invito a manifestare interesse e conformemente alla politica di pari opportunità del SEAE. Il comitato di selezione presenta le sue raccomandazioni al direttore responsabile delle risorse umane, che decide in via definitiva in merito alla selezione.

4. Gli Stati membri dell’UE e il SEAE cooperano per garantire, in tutta la misura del possibile, che il distacco di END presso il SEAE sia fondato sul merito, assicurando nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere, nonché, in particolare, una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri dell’UE.

5. In circostanze eccezionali debitamente giustificate e nell’interesse del servizio, il direttore generale della gestione delle risorse può autorizzare la selezione di un END senza seguire le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

6.

La procedura di selezione degli END da assegnare al Centro UE di situazione e di intelligence («INTCEN dell’UE») è svolta congiuntamente dal servizio di intelligence o di sicurezza che effettua il distacco dello Stato membro dell’UE interessato e dall’INTCEN dell’UE, secondo la procedura di cui al comma seguente.

Il servizio di intelligence o di sicurezza interessato dello Stato membro dell’UE propone, mediante corrispondenza ufficiale all’INTCEN dell’UE, un esperto in un settore specifico di competenza, tenendo conto delle esigenze dell’INTCEN dell’UE, in merito alle quali l’INTCEN dell’UE informerà periodicamente tutti gli Stati membri. Dopo aver effettuato un colloquio con il candidato proposto, l’INTCEN dell’UE presenta la sua raccomandazione e invia tutta la documentazione richiesta, compreso lo scambio di corrispondenza con il servizio di intelligence o di sicurezza, al direttore responsabile delle risorse umane, che adotta una decisione definitiva sulla selezione.

Art. 4 Scambio di lettere

1. Il distacco di un esperto presso il SEAE avviene tramite uno scambio di lettere tra il direttore responsabile delle risorse umane e il datore di lavoro dell’esperto, rappresentato a tal fine dalla rappresentanza permanente dello Stato membro dell’UE interessato, oppure, se del caso, dall’autorità del paese o dall’organizzazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, abilitata a tale scopo.

2. Lo scambio di lettere stabilisce il luogo di origine e la sede di distacco di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la descrizione delle mansioni, l’eventuale obbligatorietà di una formazione preliminare, il livello di nulla osta di sicurezza richiesto, gli obblighi del datore di lavoro e la durata del distacco, compresa, se del caso, la data indicativa di inizio del distacco. Lo scambio di lettere precisa inoltre se il distacco è senza spese a norma del capo V o cofinanziato dal SEAE e dal datore di lavoro.

3. Oltre alla dichiarazione dell’END sui conflitti di interessi effettivi o potenziali a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, e conformemente agli obblighi di cui all’articolo 8, lo scambio di lettere conferma che il datore di lavoro non è a conoscenza di alcun conflitto di interessi potenziale o effettivo.

4. Nello scambio di lettere il datore di lavoro si impegna a mantenere l’END in servizio, unitamente alla retribuzione e ai diritti sociali corrispondenti (compresi la sicurezza sociale conformemente all’articolo 11, l’assicurazione sanitaria e i diritti pensionistici), per tutta la durata del distacco e ad astenersi dal fornire istruzioni o dal chiedere informazioni all’END riguardo al suo lavoro presso il SEAE in qualsiasi forma, a meno che tali informazioni non siano già state legittimamente rese pubbliche.

Art. 5 Durata del distacco

1. A prescindere da qualsiasi data indicativa eventualmente menzionata nello scambio di lettere di cui all’articolo 4, la data di inizio del distacco è il primo giorno di servizio presso la sede di distacco. Tale data è comunicata formalmente al datore di lavoro e all’END dal capo della divisione responsabile della selezione e dell’assunzione.

2. La durata iniziale del distacco non è superiore a due anni e può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni. Su richiesta del direttore generale competente o di un funzionario equivalente, il direttore responsabile delle risorse umane può autorizzare, in casi eccezionali e nell’interesse del servizio, una o più proroghe del distacco per un massimo di altri due anni al termine del periodo di quattro anni. La durata massima totale del distacco non supera in alcun caso i sei anni.

3. La proroga del distacco di cui al paragrafo 2 è concordata attraverso un nuovo scambio di lettere.

4.

Tra la fine del precedente periodo di distacco di un esperto e il suo nuovo distacco presso il SEAE intercorre un periodo non inferiore a due anni.

In deroga al comma precedente, il direttore responsabile delle risorse umane può, in via eccezionale, accettare il distacco di un esperto meno di due anni dalla fine del suo primo periodo di distacco nel caso in cui il primo periodo di distacco sia durato meno di sei anni. In tal caso, la durata del nuovo distacco non supera la parte restante del periodo totale di sei anni.

Art. 6 Sede di distacco e luogo d’origine

1. Ai fini della presente decisione:

  1. a) la «sede di distacco» è il luogo in cui l’END è chiamato ad adempiere le sue funzioni per il SEAE, determinato per analogia con l’articolo 20 dello statuto e le relative disposizioni di applicazione adottate dal SEAE; pertanto, tale luogo è Bruxelles o il luogo in cui è ubicata la delegazione dell’Unione alla quale l’END sarà assegnato;

  2. b) il «luogo d’origine» è la sede centrale del datore di lavoro.

2. La sede di distacco e il luogo d’origine sono fissati nello scambio di lettere di cui all’articolo 4. Fatto salvo il paragrafo 3, una modifica della sede di distacco può essere concordata attraverso un nuovo scambio di lettere, dopo aver sentito l’END interessato.

3. In caso di evacuazione di una delegazione dell’Unione ordinata dall’autorità di sicurezza del SEAE conformemente alle pertinenti norme di sicurezza del SEAE4, la sede di distacco può essere modificata dal capo della divisione responsabile della selezione e dell’assunzione, tenuto conto della decisione dell’autorità di sicurezza del SEAE in merito al luogo di evacuazione. Come previsto all’articolo 23, paragrafo 3, il SEAE può adottare misure finanziarie e amministrative aggiuntive in caso di evacuazione di un END dalla sede di distacco. Il datore di lavoro è informato delle eventuali modifiche della sede di distacco.

4. A seguito di una modifica della sede di distacco a norma dei paragrafi 2 o 3, il SEAE può adeguare le indennità e le spese conformemente ai capi III e IV e in base ai termini del distacco concordati.

Art. 7 Descrizione delle mansioni, compiti e funzioni

1. Gli END assistono il SEAE e svolgono i compiti e le funzioni che sono loro affidati conformemente alla descrizione delle mansioni stabilita nello scambio di lettere di cui all’articolo 4. Modifiche della descrizione delle mansioni o del posto durante il distacco possono essere concordate attraverso un nuovo scambio di lettere, dopo aver sentito l’END interessato.

2. L’END assiste e consiglia il superiore diretto presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questo superiore diretto dell’esecuzione dei compiti e delle funzioni che gli sono affidati.

3. Il SEAE può chiedere all’END di effettuare missioni di breve durata o di partecipare a riunioni al di fuori della sede di distacco.

4. Salvo autorizzazione del direttore responsabile delle risorse umane, su proposta del direttore generale del servizio al quale l’END è assegnato, l’END non rappresenta il SEAE al fine di assumere impegni finanziari o di altra natura a nome del SEAE.

5. Il superiore diretto può organizzare un dialogo annuale con l’END con l’obiettivo di fornire un riscontro sulle sue prestazioni e scambiare informazioni sull’ambiente di lavoro, sugli obiettivi o sulle future sfide professionali.

Art. 8 Diritti e obblighi degli END

1. Durante il distacco, l’END:

  1. a) ha diritto alle condizioni di lavoro, alle indennità e alle spese di cui ai capi II, III e IV, salvo diverse disposizioni;

  2. b) conforma l’esercizio dei suoi compiti e delle sue funzioni nonché la sua condotta ai soli interessi dell’Unione. Non sollecita né accetta istruzioni dal suo datore di lavoro o da governi, organizzazioni o persone al di fuori del SEAE e non intraprende attività per essi. Svolge le funzioni affidategli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l’Unione;

  3. c) informa immediatamente il superiore diretto se, nell’esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale o è chiamato a pronunciarsi su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza e, in particolare, le attività professionali della sua famiglia o i suoi interessi finanziari o quelli della sua famiglia;

  4. d) si astiene dal compiere qualsiasi atto, dall’esprimere pubblicamente opinioni o dall’assumere comportamenti che possano ripercuotersi negativamente sulla sua posizione in seno al SEAE;

  5. e) si astiene da qualsiasi forma di molestia psicologica o sessuale;

  6. f) si astiene da qualsiasi attività esterna, retribuita o non retribuita, salvo espressa autorizzazione del datore di lavoro e del direttore generale della gestione delle risorse e previa consultazione del superiore diretto. L’autorizzazione è negata dal direttore generale della gestione delle risorse in caso di rifiuto da parte del datore di lavoro o se l’attività in questione è tale da interferire con l’esercizio delle funzioni dell’END o è incompatibile con gli interessi del SEAE o, più in generale, dell’Unione;

  7. g) si astiene da qualsiasi divulgazione non autorizzata di informazioni che ha acquisito nell’esercizio delle sue funzioni o in relazione alle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano state rese pubbliche o siano altrimenti accessibili al pubblico o a meno che il direttore responsabile delle risorse umane non abbia concesso un’autorizzazione preventiva. L’END cerca di ottenere documenti o informazioni solo se direttamente pertinenti e necessari per l’esercizio delle sue funzioni professionali in seno al SEAE o previa autorizzazione del superiore diretto. L’END ha diritto alla libertà di espressione, nel debito rispetto dei principi di lealtà e imparzialità, e l’autorizzazione può quindi essere rifiutata solo se la pubblicazione prevista mette a repentaglio gli interessi dell’Unione. Tutti i diritti derivanti da lavori eseguiti dall’END nell’esercizio delle sue funzioni appartengono al SEAE;

  8. h) risiede nel luogo in cui è situata la sede di distacco o a una distanza conciliabile con l’adempimento delle sue funzioni;

  9. i) rispetta le regole di sicurezza in vigore nel SEAE;

  10. j) rispetta eventuali obblighi giuridici e fiscali nello Stato ricevente.

2. Il dovere di riservatezza di cui al paragrafo 1, lettera g), continua ad applicarsi dopo la fine del distacco. Se non è reintegrato al servizio del datore di lavoro, l’END ne informa per iscritto il SEAE.

3.

In caso di mancato adempimento da parte dell’END degli obblighi di cui al presente articolo durante il distacco o, se del caso, dopo la sua fine, il SEAE può informarne il datore di lavoro e, se il distacco è ancora in corso, può porvi fine conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo può essere preso in considerazione ai fini dell’articolo 28, lettera c), dello statuto, e dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera c) e dell’articolo 82, paragrafo 3, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti dell’UE, in caso di future domande presentate dall’END entro i tre anni successivi al termine del distacco.

4. Gli END la cui sede di distacco è Bruxelles non sono considerati membri di una missione diplomatica e non beneficiano pertanto dei privilegi e delle immunità corrispondenti previsti dagli accordi di stabilimento, salvo decisione unilaterale contraria delle autorità belghe.

Art. 9 Sospensione del distacco

1.

Nell’interesse del servizio, il direttore responsabile delle risorse umane può sospendere il distacco, di propria iniziativa, dopo aver sentito l’END interessato. Il datore di lavoro ne è debitamente informato.

Su richiesta motivata dell’END e previa consultazione del datore di lavoro, il direttore responsabile delle risorse umane può sospendere il distacco per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.

In entrambi i casi, la decisione di sospendere il distacco specifica le condizioni applicabili alla sospensione.

2. Le indennità di cui all’articolo 12, paragrafo 4, all’articolo 17 e all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, l’assicurazione complementare contro gli infortuni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, e l’assicurazione sanitaria di cui all’articolo 40, paragrafo 3, non sono esigibili durante il periodo di sospensione del distacco.

3. La durata della sospensione del distacco rientra nella durata del distacco stabilita nello scambio di lettere di cui all’articolo 4 e non supera la durata del distacco inizialmente concordata in tale scambio di lettere.

4. In deroga al paragrafo 3 e fatti salvi gli articoli 13 e 15, il direttore responsabile delle risorse umane può, di propria iniziativa o su richiesta motivata dell’END o del datore di lavoro, tenuto conto dell’interesse del servizio e previo accordo del datore di lavoro, autorizzare la proroga del distacco per un periodo massimo di tre mesi corrispondente alla durata della sospensione.

Art. 10 Fine del distacco

1.

Il direttore responsabile delle risorse umane può porre fine al distacco con un preavviso di tre mesi:

  1. a) nell’interesse del servizio, dopo aver sentito l’END e averne informato il datore di lavoro; oppure

  2. b) su richiesta dell’END e previa consultazione del datore di lavoro.

Al distacco può essere posta fine anche con decisione del datore di lavoro.

2.

In circostanze eccezionali, il direttore responsabile delle risorse umane può porre fine al distacco dell’END senza preavviso:

  1. a) su richiesta debitamente motivata dell’END per interessi personali o professionali pertinenti e previa consultazione del datore di lavoro; oppure

  2. b) previa consultazione del direttore generale competente o di un funzionario equivalente e dopo aver sentito l’END, in caso di mancato rispetto da parte di quest’ultimo di una delle condizioni di idoneità al distacco di cui all’articolo 2 o di mancato rispetto, commesso volontariamente o per negligenza, da parte dell’END degli obblighi di cui alla presente decisione o delle condizioni stabilite nello scambio di lettere o, se del caso, in un accordo amministrativo. Il datore di lavoro ne è debitamente informato.

Il distacco può anche essere concluso senza preavviso con decisione del datore di lavoro, salvo diversamente disposto da un accordo amministrativo.

Capo II. Condizioni di lavoro

Art. 11 Sicurezza sociale

1.

Precedentemente all’inizio del distacco, il datore di lavoro certifica al SEAE che, per tutta la durata del distacco, l’END rimane soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all’amministrazione pubblica o al soggetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, da cui dipende.

A tal fine, per gli END coperti dai regimi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/20045, il datore di lavoro fornisce al direttore responsabile delle risorse umane l’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/20096.

Per gli altri END il cui luogo di origine non è situato in uno Stato membro dell’UE, il datore di lavoro fornisce al direttore responsabile delle risorse umane un attestato equivalente a quello previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, comprovante che la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale garantisce una copertura sufficiente per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero.

2. Per gli END che saranno assegnati a una delegazione dell’Unione, il datore di lavoro certifica anche che l’END dispone di un’assicurazione che copre l’assistenza sanitaria nella sede di distacco, comprese le spese di rimpatrio per motivi di salute, e che gli effetti personali sono assicurati contro il furto.

3. Sin dall’inizio del distacco, gli END sono coperti dal SEAE contro i rischi di infortunio mediante una polizza assicurativa complementare. Il SEAE fornisce agli END una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui si presentano al SEAE per svolgere le formalità amministrative connesse al distacco.

4. Qualora sia richiesta un’assicurazione supplementare o specifica per una missione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, i costi sono a carico del SEAE.