Decisione di esecuzione (PESC) 2026/1816 del Consiglio del 23 luglio 2026 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC.
Data la gravità della situazione, due persone giuridiche dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all’allegato I della decisione 2012/642/PESC. È inoltre opportuno aggiungere quattro nuove entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato II della decisione 2012/642/PESC, ossia l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati I e II della decisione 2012/642/PESC sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ad eccezione delle modifiche dell’allegato II della decisione 2012/642/PESC, che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne