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Decisione (PESC) 2026/1845 del Consiglio del 23 luglio 2026 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.

Nella risoluzione ES-11/7, adottata il 24 febbraio 2025, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ricordato la necessità di attuare pienamente le pertinenti risoluzioni che ha adottato in risposta all'aggressione nei confronti dell'Ucraina, in particolare la sua richiesta che la Federazione russa ritiri immediatamente, completamente e senza condizioni tutte le sue forze militari dal territorio dell'Ucraina entro i confini del paese riconosciuti a livello internazionale, nonché la sua richiesta di un'immediata cessazione delle ostilità da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, in particolare di qualsiasi attacco contro civili e beni civili.

Finché le azioni illegali della Federazione russa continuano a violare norme fondamentali di diritto internazionale, in particolare il divieto dell'uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario, è opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall'Unione e, se necessario, adottare misure supplementari.

In considerazione del proseguimento e dell'escalation dell'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, in particolare della recente brutale campagna militare deliberatamente mirata alle infrastrutture civili, comprese le strutture energetiche, idriche e sanitarie, che ha causato gravi sofferenze alla popolazione civile e punta a compromettere la resilienza dell'Ucraina, il Consiglio ritiene necessario adottare ulteriori misure restrittive.

In particolare, il Consiglio ritiene che 48 persone e 168 entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

È opportuno introdurre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di talune entità specifiche designate. La deroga è intesa a consentire un pagamento dovuto da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato, o da un fornitore di servizi assicurativi, derivante da un rischio di cui sono responsabili.

È inoltre opportuno introdurre ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di talune persone specifiche designate. Tali deroghe sono rigorosamente circoscritte per consentire a un operatore dell'Unione di esercitare uno specifico obbligo contrattuale preesistente, derivante da un accordo concluso nel 2015, prima dell'imposizione di qualsiasi misura restrittiva applicabile. Tali deroghe non compromettono gli obiettivi generali della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio2 e sono giustificate unicamente dalla necessità di far fronte a una conseguenza negativa indesiderata per un operatore dell'Unione.

È opportuno introdurre un'esenzione dal congelamento dei beni e dal divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone designate per consentire il funzionamento ininterrotto del trasporto ferroviario necessario tra la Russia e l'Unione, attraverso l'Unione e all'interno della Russia. L’introduzione di tale esenzione non pregiudica la valutazione caso per caso del controllo esercitato da persone designate nei confronti di entità non designate.

È altresì opportuno introdurre un'esenzione dal congelamento dei beni e dal divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di talune entità designate per consentire il proseguimento del progetto Paks II ed evitare di compromettere la sicurezza e protezione nucleare.

La legislazione e la prassi giudiziaria russe consentono alle persone di proporre un'azione dinanzi a determinati organi giurisdizionali russi, che poi rivendicano la propria competenza a conoscere delle controversie e pronunciano sentenze di condanna nei confronti di imprese dell'Unione in relazione a contratti o transazioni su cui hanno inciso le misure restrittive dell'Unione. Di conseguenza i dati dimostrano che persone, entità o organismi russi - o persone, entità o organismi che agiscono per tramite o per conto di una di tali persone, entità o organismi russi, o di proprietà o sotto il controllo dei medesimi - tentano o possono tentare di avviare e portare avanti tali procedimenti giudiziari in relazione a misure istituite a norma della decisione 2014/145/PESC o della decisione 2014/512/PESC del Consiglio3 o del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio4 o del regolamento (UE) n. 269/2014 o tentano o possono tentare di ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di lodi arbitrali concessi attraverso tali procedimenti giudiziari. Al fine di preservare l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione, è necessario che quest'ultima intervenga per attenuare l'effetto di tale pratica, imponendo agli Stati membri di non riconoscere né eseguire ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie o decisioni amministrative resi da un giudice o da un’autorità russi in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite a norma della decisione 2014/145/PESC o del regolamento (UE) n. 269/2014.

Qualora l'applicazione delle misure introdotte a norma della decisione 2014/145/PESC rischi di procurare indebiti vantaggi economici alle persone, alle entità o agli organismi inseriti in elenco, essa può compromettere l'efficacia e gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare tali casi e presentare la sua valutazione al Consiglio senza indebito ritardo e l'alto rappresentante dovrebbe formulare, se del caso, proposte per evitare di conferire benefici indesiderati alle persone, alle entità o agli organismi inseriti in elenco. Il Consiglio dovrebbe esaminare tali proposte al fine di adottare quanto prima le misure necessarie nel quadro delle sanzioni, in modo da evitare che le persone, le entità o gli organismi inseriti in elenco ottengano indebiti benefici economici.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

  1. 1) L'articolo 2 è così modificato:

    1. a) è inserito il paragrafo seguente: «28 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera k), oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che: a) tale svincolo o messa a disposizione di fondi o risorse economiche è necessario o necessaria per consentire che un pagamento dovuto dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera k), o da un fornitore di servizi assicurativi, derivante da un rischio di cui le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera k), sono responsabili, sia effettuato a un'entità stabilita nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o in un paese partner elencato nell'allegato VII della decisione 2014/512/PESC, oppure a un cittadino o residente di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner elencato nell'allegato VII della decisione 2014/512/PESC, e non elencato nell'allegato; e b) tale pagamento costituisce l'indennizzo o la prestazione concessi a seguito dell'avverarsi di un rischio di cui sono responsabili le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera k).» ;

    2. b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «37. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate: a) la cessione o il trasferimento di azioni, partecipazioni o altri strumenti di capitale da parte di un ente creditizio stabilito nell'Unione a un'entità stabilita nell'Unione che, prima di tale trasferimento, è detenuta in via minoritaria, direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da una o entrambe le persone di cui alle voci 674 e 675 della rubrica “Persone” dell’allegato della presente decisione, qualora il trasferimento comporterebbe un aumento delle partecipazioni azionarie di una o entrambe le persone in tale entità dopo aver accertato che tale cessione o trasferimento avviene sulla base di un diritto di opzione put concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022, ma non ancora attuato alla data di entrata in vigore della presente deroga, a condizione che le azioni o partecipazioni di tali persone, comprese quelle dovute a un aumento delle partecipazioni azionarie a seguito del trasferimento, siano congelate; b) lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da una o entrambe le persone di cui alle voci 674 e 675 della rubrica “Persone” dell'allegato, o da qualsiasi entità posseduta, controllata o partecipata, direttamente o indirettamente, da tali persone, o di fondi o risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da tali persone in entità o enti creditizi inseriti nell'elenco (alle voci 198 o 270) alla rubrica “Entità” dell'allegato, dopo aver accertato che: i) tale svincolo o messa a disposizione di fondi o risorse economiche è effettuato al solo scopo di consentire alla controparte di adempiere il proprio obbligo di pagamento nei confronti di un ente creditizio stabilito nell'Unione in virtù di un diritto di opzione put concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022, ma non ancora attuato alla data di entrata in vigore della presente deroga; ii) i fondi o le risorse economiche svincolati o messi a disposizione sono trasferiti direttamente all'ente creditizio stabilito nell'Unione in adempimento di tale obbligo contrattuale; e iii) l'ente creditizio stabilito nell'Unione al quale è versato il corrispettivo non è una persona, un'entità o un organismo elencato nell'allegato. 38 bis. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fondi o alle risorse economiche di JSC Russian Railways necessari per il trasporto ferroviario di merci o persone o per la fornitura della relativa infrastruttura ferroviaria da parte di JSC Russian Railways tra la Russia e l'Unione, attraverso l'Unione, tra l'oblast di Kaliningrad e la Russia o all'interno della Russia, o ai fondi o alle risorse economiche di JSC Russian Railways necessari per la prestazione di servizi connessi al funzionamento, alla manutenzione o alla sicurezza di detto trasporto ferroviario. 38 ter. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica alla messa a disposizione di fondi o di risorse economiche a JSC Russian Railways necessari per il trasporto ferroviario di merci o persone o per la fornitura della relativa infrastruttura ferroviaria da parte di JSC Russian Railways tra la Russia e l'Unione, attraverso l'Unione, tra l'oblast di Kaliningrad e la Russia o all'interno della Russia, o alla messa a disposizione di fondi o di risorse economiche a JSC Russian Railways necessari per la prestazione di servizi connessi al funzionamento, alla manutenzione o alla sicurezza di detto trasporto ferroviario. 39. I paragrafi 1 e 2del presente articolo non si applicano ai fondi o alle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle entità di cui all'allegato, rubrica “Entità”, voci 975, 976 e 977, o al fatto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali entità, o destinarli a loro vantaggio, a condizione che tali fondi o risorse economiche siano strettamente necessari in relazione al progetto Paks II per attività indispensabili per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili ni tale progetto. Le entità che mettono fondi o risorse economiche a disposizione delle entità di cui al presente paragrafo notificano all'autorità competente dell'Ungheria qualsiasi attività in virtù della quale i fondi o le risorse economiche sono utilizzati o messi a disposizione entro due settimane dall'inizio dell'attività in questione. L'Ungheria informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito a tutte le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo entro due settimane dal loro ricevimento.» ;

  2. 2) è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 4 quater Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie o amministrative emessi conformemente all'articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o alla normativa russa equivalente o da essi derivanti, o resi da un giudice o autorità russi sulla base di altra disposizione di legge russa, secondo cui una persona di cui all'articolo 17, lettera c) o d), del regolamento (UE) n. 269/2014 è considerata responsabile, contrattualmente o per fatto illecito, o secondo qualsiasi altra base giuridica, o che dia effetto, direttamente o indirettamente, ad azioni, diritti o presunti obblighi nei confronti di tale persona, anche nel contesto di procedure di insolvenza, fallimentari, di ristrutturazione o affini, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione.» ;

  3. 3) l'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne