Decisione di esecuzione (UE) 2026/1862 della Commissione del 23 luglio 2026 che determina il fattore di correzione transettoriale uniforme per l’adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030 [notificata con il numero C(2026) 5379] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 6,
Il quantitativo massimo annuo di quote assegnate a titolo gratuito è determinato conformemente alla parte di quote da mettere all’asta di cui all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e applicando l’articolo 10 bis, paragrafi 5, 5 bis, 8 e 8 ter, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2. Tale quantitativo massimo annuo è poi utilizzato come base per calcolare le quote assegnate a titolo gratuito agli impianti a norma degli articoli 16 e 18 del regolamento delegato (UE) 2019/331.
Al fine di rispettare la parte di quote da mettere all’asta di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, non deve essere superato il quantitativo massimo annuo di quote assegnate a titolo gratuito, ridotto delle quantità di cui all’articolo 10 bis, paragrafi 8 e 8 ter, e, se del caso, comprendente il quantitativo aggiuntivo utilizzato per aumentare il quantitativo massimo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, della direttiva 2003/87/CE e i quantitativi rimanenti dai periodi di assegnazione precedenti a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, di tale direttiva.
Al fine di garantire che tale quantitativo massimo annuo di quote assegnate a titolo gratuito non sia superato, si applica, se necessario, un adeguamento in linea con l’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, per ridurre in modo uniforme il numero di quote assegnate a titolo gratuito per ogni impianto ammesso a beneficiare di quote gratuite. Tuttavia, gli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell’Unione per i pertinenti parametri di riferimento in un anno in cui si applica l’adeguamento sono esenti da tale adeguamento.
Ai fini dell’adeguamento, a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Commissione è tenuta a determinare un fattore di correzione transettoriale per ogni anno del periodo di assegnazione pertinente una volta che i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per tale periodo sono stati notificati.
Il fattore di correzione transettoriale, applicabile per ogni anno del periodo di assegnazione al 2026 al 2030, deve essere determinato sulla base del quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo di assegnazione. A tale riguardo, occorre tenere conto delle quote assegnate a titolo gratuito alle attività e ai gas inclusi dagli Stati membri nello scambio di quote di emissioni a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia le quote assegnate a titolo gratuito agli impianti che sono esclusi dagli Stati membri dal sistema per lo scambio di quote di emissioni all’interno dell’Unione, a norma dell’articolo 27 o 27 bis di tale direttiva, e reintrodotte durante il periodo di assegnazione, non devono essere prese in considerazione. La riduzione delle assegnazioni a titolo gratuito risultante dall’applicazione del fattore CBAM, come specificato all’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, non deve riflettersi nel quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, in quanto il quantitativo risultante da tale riduzione deve essere messo a disposizione del Fondo per l’innovazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, quarto comma, di tale direttiva.
Per il 2026 il quantitativo di quote a livello dell’Unione di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, tenuto conto della decisione (UE) 2023/1575 della Commissione3, ammonta a 1185420090. A norma dell’articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, occorre applicare una riduzione del 3,5 % del quantitativo supplementare di quote dovuto all’aumento del massimale per il trasporto marittimo, determinando un quantitativo totale adeguato di 1180706960 quote. A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, si applica una soglia massima del 43 % per le assegnazioni a titolo gratuito, calcolata come il 43 % del quantitativo massimo totale adeguato di quote per il 2026 (ossia 1180706960), che corrisponde a 507703993 quote. Da questo quantitativo occorre sottrarre 35357143 quote, in conformità dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, il che porta il quantitativo massimo per il 2026 a 472346850. Inoltre, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della direttiva 2003/87/CE e come confermato dall’articolo 2, terza frase, del regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio4, 40 milioni di quote devono essere dedotte dal quantitativo massimo di quote assegnate a titolo gratuito ed essere messe a disposizione del Fondo sociale per il clima, portando il quantitativo massimo disponibile di quote che possono essere assegnate a titolo gratuito per il 2026 a 432346850.
Applicando la stessa metodologia, i quantitativi massimi di quote che possono essere assegnate a titolo gratuito negli anni successivi sono 434602358 per il 2027, 395980088 per il 2028, 357357817 per il 2029 e 318735546 per il 2030.
A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge il quantitativo massimo di quote che possono essere assegnate a titolo gratuito nel rispetto della quota destinata a essere messa all’asta, la differenza tra le quote assegnate gratuitamente e tale quantitativo massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all’asta negli anni successivi. 125586948 quote provenienti dal quantitativo massimo disponibile per le assegnazioni gratuite nel periodo dal 2021 al 2025 e la totalità del quantitativo aggiuntivo del 3 % di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, della direttiva 2003/87/CE per tale periodo sono rimaste inutilizzate e possono essere utilizzate per evitare che sia necessario applicare il fattore di correzione transettoriale alle assegnazioni gratuite nel periodo dal 2026 al 2030. Le quote non utilizzate provenienti dal quantitativo massimo disponibile di quote che possono essere assegnate a titolo gratuito nel 2026 saranno messe a disposizione per l’assegnazione gratuita nell’anno successivo, ossia il 2027. Tale logica dovrebbero continuare ad applicarsi per gli anni successivi nel periodo di assegnazione dal 2026 al 2030 quale definito all’articolo 2, punto 15), del regolamento delegato (UE) 2019/331.
A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, della direttiva 2003/87/CE, una percentuale aggiuntiva fino al 3 % del quantitativo totale di quote, che per il decennio 2021-2030 corrisponde a 368419533, deve essere utilizzata, se necessario, per aumentare il quantitativo massimo disponibile. Quanto precede si applica quando i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito per impianto presentati dagli Stati membri e dagli Stati EFTA-SEE, e dopo aver applicato il fattore pertinente di cui all’allegato V del regolamento delegato (UE) 2019/331, superano il quantitativo massimo disponibile di quote che possono essere assegnate a titolo gratuito. Nel periodo 2021-2030 sarebbero utilizzate in totale 289226630 quote provenienti dal 3 % del quantitativo totale di quote. Il fattore di correzione transettoriale annuo per il periodo dal 2026 al 2030 dovrebbe pertanto essere pari al 100 %.
I quantitativi massimi annui per le assegnazioni gratuite determinati in linea con la parte di quote da mettere all’asta di cui all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 10 bis, paragrafi 5, 5 bis, 8 e 8 ter, le regole di assegnazione armonizzate e il fattore di correzione transettoriale devono essere applicati negli Stati EFTA-SEE5. È pertanto necessario tenere conto dei quantitativi annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo dal 2026 al 2030 basati sui dati accettati dall’Autorità di vigilanza EFTA concernenti Islanda, Norvegia e Liechtenstein. I calcoli di cui ai considerando da 6 a 9 riflettono tale necessità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per ogni anno nel periodo di assegnazione dal 2026 al 2030, il fattore di correzione transettoriale uniforme per l’adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni a norma dell’articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2003/87/CE è pari al 100 %.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione