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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1800 della Commissione del 24 luglio 2026 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 per quanto riguarda l’introduzione di canali di frequenze più ampi nella banda di frequenze 5,9 GHz armonizzata a livello dell’Unione per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto stradale intelligenti [notificata con il numero C(2026) 5125 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione2 armonizza le condizioni riguardanti la disponibilità e l’uso efficiente della banda di frequenze 5875-5935 MHz («banda di frequenze 5,9 GHz») per la diffusione di applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) su strada e su ferrovie urbane.

I recenti sviluppi in materia di normazione sostengono l’uso di canali da 20 MHz nella gamma di frequenze 5875-5925 MHz designata per le applicazioni legate alla sicurezza degli ITS su strada.

L’accessibilità a canali più ampi dello spettro radio per le applicazioni legate alla sicurezza degli ITS su strada, in aggiunta ai canali da 10 MHz attualmente armonizzati, consentirebbe l’implementazione di casi d’uso di base e avanzati, che offrono vantaggi quali un’attuazione semplificata e una maggiore efficienza dello spettro, mantenendo nel contempo un approccio tecnologicamente neutro all’uso dello spettro.

Il 24 gennaio 2025 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il mandato di aggiornare le condizioni tecniche armonizzate di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 al fine di introdurre canali di frequenze più ampi nella banda di frequenze 5,9 GHz per le applicazioni legate alla sicurezza degli ITS su strada.

In risposta a tale mandato, il 7 novembre 2025 la CEPT ha adottato la sua relazione 91 («relazione della CEPT»), nella quale sono stabilite condizioni tecniche armonizzate per l’introduzione di canali di frequenze più ampi nella banda di frequenze 5,9 GHz per le applicazioni legate alla sicurezza degli ITS su strada.

La relazione della CEPT conclude che due canali da 10 MHz possono essere combinati in un unico canale da 20 MHz contiguo per le applicazioni legate alla sicurezza degli ITS su strada. La relazione della CEPT conclude inoltre che, in attesa della disponibilità di soluzioni che garantiscano la protezione degli ITS su ferrovie urbane nella banda di frequenze 5915-5925 MHz, è opportuno limitare l’uso del canale da 20 MHz nella banda di frequenze 5905-5925 MHz per gli ITS su strada alle comunicazioni infrastruttura-veicolo. La relazione della CEPT propone inoltre modifiche delle condizioni tecniche e operative stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1426.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026 Per la Commissione Henna Virkkunen Vicepresidente esecutiva