Decisione della Commissione 2026/1852 del 28 luglio 2026 che approva, a nome dell’Unione europea, la modifica dell’allegato XVIII dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra [notificata con il numero C(2026) 5236]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione (UE) 2024/1156 del Consiglio, del 12 aprile 2024, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra1, in particolare l’articolo 3,
L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra2, firmato a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, è entrato in vigore il 1o maggio 2024.
L’articolo 247 dell’accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell’allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell’accordo a seguito dell’esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti conformemente alle norme e alle procedure pertinenti del Consiglio di associazione.
Il 29 ottobre 2024 la Costa Rica ha presentato all’Unione una richiesta di aggiungere una nuova indicazione geografica nell’allegato XVIII, parte B, dell’accordo. La Commissione ha completato la procedura di opposizione e l’esame di tale nuova indicazione geografica.
A norma degli articoli 6 e 247 dell’accordo, il Consiglio di associazione istituito a norma dell’articolo 4 dell’accordo ha il potere di modificare l’elenco delle indicazioni geografiche di cui all’allegato XVIII dell’accordo.
L’articolo 274 dell’accordo istituisce un sottocomitato per la proprietà intellettuale che può raccomandare, per l’approvazione da parte del Consiglio di associazione, le modifiche dell’elenco delle indicazioni geografiche di cui all’allegato XVIII dell’accordo.
Il 3 giugno 2026 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha deciso, a seguito di una valutazione preventiva delle informazioni fornite relative alla nuova indicazione geografica della Costa Rica, di procedere, mediante la procedura scritta, alla raccomandazione al Consiglio di associazione di modificare di conseguenza l’elenco di indicazioni geografiche di cui all’allegato XVIII, parte B, dell’accordo.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XVIII, parte B, dell’accordo e approvare tali modifiche a nome dell’Unione,
DECIDE:
Art. 1
La modifica dell’allegato XVIII, parte B, dell’accordo di cui al progetto di decisione del Consiglio di associazione è approvata a nome dell’Unione.
Il progetto di decisione del Consiglio di associazione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il rappresentante dell’Unione in seno al Consiglio di associazione è autorizzato ad approvare la decisione del Consiglio di associazione a nome dell’Unione.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2026 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione