Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio del 30 luglio 2026 che riesamina l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la decisione (PESC) 2026/455 relativa a misure restrittive per la lotta al terrorismo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 26 febbraio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/4551. Tale decisione riprende la sostanza degli articoli 1, 2, 3 e 3 bis della posizione comune 2001/931/PESC2, che continueranno a essere applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
A seguito di un riesame da parte del Consiglio, un elenco aggiornato delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici oppure vi prendono parte o li agevolano è stato incluso nell’allegato I della decisione (PESC) 2026/455.
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2026/455, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità riportati nell’elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato.
La presente decisione illustra il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità di cui all’allegato I della decisione (PESC) 2026/455.
Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della decisione (PESC) 2026/455, hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione.
A seguito di un riesame dei nomi delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati nell’allegato I della decisione (PESC) 2026/455, il Consiglio ha inoltre concluso che le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 5, di tale decisione dovrebbero continuare ad applicarsi a tali persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità.
È pertanto necessario mantenere nell’allegato I della decisione (PESC) 2026/455 i nomi delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità ivi elencati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’elenco delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità di cui all’allegato I della decisione (PESC) 2026/455 figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne