Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio del 30 luglio 2026 che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/19991.
L'8 dicembre 2020, nella dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a nome dell'Unione europea, relativa al regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, l'Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell'Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell'Unione. Il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani è un valore fondamentale dell'Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.
L'Unione ha ripetutamente espresso profonda preoccupazione per la proliferazione, nel sud-est asiatico, di centri per le truffe gestiti da reti della criminalità organizzata transnazionale e associati alla tratta di esseri umani, alla criminalità forzata, alla detenzione arbitraria, alla tortura e ad altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani. L'Unione ha sottolineato la necessità di smantellare tali reti criminali, di proteggere le vittime e di garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere delle proprie azioni. L'Unione ha già imposto misure restrittive nei confronti dei responsabili di truffe che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Myanmar/Birmania e della regione.
In tale contesto, è opportuno includere sette persone e tre entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato della decisione (PESC) 2020/1999.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1999,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione (PESC) 2020/1999 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne