Decisione di esecuzione (UE) 2026/1912 del Consiglio del 30 luglio 2026 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafo 3, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/3822 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea.
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea è stata dapprima richiesta per un periodo iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, ed è stata in seguito automaticamente prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.
Il 19 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/24093 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al 4 marzo 2025. Il 25 giugno 2024 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/18364 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, e prorogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2409, fino al 4 marzo 2026. Il 15 luglio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2025/14605 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, e prorogata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2409 e (UE) 2024/1836, fino al 4 marzo 2027.
Nel contesto dell’attivazione della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE, in una dichiarazione rilasciata il 4 marzo 2022, gli Stati membri hanno unanimemente convenuto di non applicare l’articolo 11 di tale direttiva in relazione alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, e che si trasferiscono in un altro Stato membro senza autorizzazione, salvo diverso accordo tra Stati membri su base bilaterale.
Dato che una persona può godere dei diritti connessi alla protezione temporanea in un solo Stato membro alla volta, per garantire che questo principio sia rispettato ed evitare registrazioni multiple per la protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero respingere le domande di permesso di soggiorno presentate sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE qualora risulti evidente che l’interessato ha già ottenuto un permesso di soggiorno sulla medesima base in un altro Stato membro. Ciò sarebbe coerente con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-753/236, in particolare il punto 30.
In tale contesto generale, nulla dovrebbe essere inteso come un obbligo, in capo a uno Stato membro, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione temporanea a una persona che ha ottenuto un permesso di soggiorno per protezione temporanea in un altro Stato membro.
Per garantire un quadro aggiornato della situazione a fini operativi, un’amministrazione coerente e un controllo del rilascio dei permessi di soggiorno, gli Stati membri dovrebbero caricare periodicamente dati accurati tempestivamente sulla piattaforma di registrazione per la protezione temporanea, compresi i dati relativi alle registrazioni inattive.
Riconoscendo che la protezione temporanea non pregiudica l’acquis dell’UE in materia di protezione internazionale e il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/55/CE, si ricorda che, conformemente alle norme internazionali, la diserzione e la renitenza alla leva non sono considerate, di per sé, motivi di protezione internazionale.
Attualmente, gli sfollati dall’Ucraina che beneficiano della protezione temporanea nell’Unione sono quasi 4,4 milioni. Il numero complessivo di registrazioni di persone che beneficiano della protezione temporanea si è relativamente stabilizzato a circa 4,3 milioni, con una lieve tendenza generale all’aumento e pochi casi di persone che riferiscono di essere in fase di rientro in Ucraina su base permanente. La situazione in Ucraina non consente alla maggior parte degli sfollati di rientrare nel loro paese in condizioni sicure e stabili. Secondo le stime dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, al dicembre 2025 gli sfollati interni in Ucraina erano 3712000 di cui il 71 % risultavano tali da oltre due anni e l’82 % da oltre un anno. La percentuale più elevata di sfollati interni da oltre due anni si è riscontrata tra coloro che risiedevano nell’area occidentale del paese. Secondo le stime dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, nel 2026 circa 10,8 milioni di persone in Ucraina necessitano di un’assistenza umanitaria urgente.
Non si possono inoltre escludere ulteriori arrivi su larga scala a causa delle difficili condizioni umanitarie, dell’instabilità e dell’incertezza della situazione in Ucraina dovuta alla guerra di aggressione della Russia, in particolare degli attacchi aerei ripetuti e sempre più violenti sferrati in tutto il paese contro la popolazione civile. Il rischio di un’ulteriore intensificazione del conflitto permane. Al tempo stesso il funzionamento efficiente dei sistemi di asilo nazionali continuerebbe a essere a rischio nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro breve e tutti coloro che ne beneficiano presentassero contemporaneamente una domanda di protezione internazionale.
Poiché è improbabile che l’elevato numero di sfollati nell’Unione che beneficiano di protezione temporanea diminuisca finché continuerà la guerra contro l’Ucraina, è necessario prorogare tale protezione temporanea per affrontare la situazione delle persone che ne beneficiano attualmente nell’Unione o che ne avranno bisogno a partire dal 5 marzo 2027, in quanto essa garantisce una protezione immediata e l’accesso a una serie armonizzata di diritti, riducendo al minimo le formalità in caso di afflusso massiccio nell’Unione. La proroga della protezione temporanea dovrebbe inoltre contribuire a garantire che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano sovraccaricati da un aumento significativo del numero di domande di protezione internazionale che potrebbero essere presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea fino al 4 marzo 2027, nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro tale data, o da persone in fuga dalla guerra in Ucraina che arrivino nell’Unione dopo tale data e prima del 4 marzo 2028.
Pertanto, considerando che persistono motivi per la concessione della protezione temporanea, è opportuno prorogare fino al 4 marzo 2028 la protezione temporanea a favore delle categorie di sfollati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.
Ferma restando la necessità di prorogare la protezione temporanea per un ulteriore periodo temporaneo di un anno, è importante che l’approccio comune dell’Unione tenga conto dell’evoluzione delle esigenze di difesa dell’Ucraina.
Nelle sue conclusioni recenti il Consiglio europeo ha ribadito il suo perdurante e fermo sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e l’impegno dell’Unione a continuare a fornire all’Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico globale. Il Consiglio europeo si è espresso a favore di una pace globale, giusta e duratura in Ucraina basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e supportata da solide e credibili garanzie di sicurezza per il paese. È fondamentale garantire che l’Ucraina disponga delle risorse di bilancio e militari per continuare a esercitare il suo diritto naturale di autotutela e a contrastare e scoraggiare l’aggressione russa.
A norma della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati è una procedura di carattere eccezionale che si applica alle categorie specifiche di persone indicate dal Consiglio, fatto salvo l’articolo 7 di tale direttiva. Le categorie specifiche di persone sono determinate in base a criteri oggettivi, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione e dai diritti fondamentali. I criteri sono applicati conformemente all’articolo 15 della direttiva, ove applicabile. Nel determinare le categorie specifiche di persone cui si applica la protezione temporanea, il Consiglio tiene conto, tra l’altro, della situazione relativa all’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati, compresa la situazione del paese di origine di tali persone.
L’evoluzione delle esigenze militari dell’Ucraina per la difesa dalla guerra di aggressione della Russia e, in particolare, gli obblighi di coscrizione legittimamente definiti dall’Ucraina nel suo ordinamento giuridico richiedono il pieno sostegno dell’Unione. Pertanto, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero tenere pienamente conto di tali esigenze fornendo nel contempo pieno sostegno alle persone sfollate provenienti dall’Ucraina mediante la protezione temporanea. È quindi essenziale che l’Unione continui ad applicare la protezione temporanea in maniera tale che, oltre ad arrecare benefici agli sfollati, ciò non comprometta la capacità generale dell’Ucraina di difendersi nel migliore dei modi dalla guerra di aggressione della Russia e di decidere liberamente sull’organizzazione delle proprie forze di difesa.
A tale scopo, fatti salvi il diritto dell’Unione e i diritti fondamentali, la protezione temporanea dovrebbe essere concessa solo alle persone che sono in grado di dimostrare alle autorità degli Stati membri, se del caso, di essere in regola con i loro obblighi militari. Considerata la necessità di tenere conto delle attuali esigenze di difesa determinate dall’Ucraina e senza incidere sulla situazione delle persone che beneficiano già della protezione temporanea in un determinato Stato membro prima o alla data di entrata in vigore della presente decisione e che mantengono tale status in tale Stato membro continuativamente dopo tale data, il requisito che le persone forniscano la prova di essere in regola con i loro obblighi militari si dovrebbe applicare a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione, che dovrebbe essere il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il diritto delle persone di beneficiare della protezione temporanea è immediato una volta che il Consiglio abbia accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati. Mentre ai fini della corretta amministrazione e la registrazione della persona interessata, lo Stato membro può richiedere che siano adempiute determinate formalità, quali la compilazione di un modulo di registrazione e la presentazione di prove come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, uno degli obiettivi della protezione temporanea è assicurare un processo rapido e di facile applicazione riducendo al minimo le formalità. È pertanto importante che le autorità degli Stati membri siano in grado di verificare rapidamente che le persone fossero autorizzate a lasciare il territorio dell’Ucraina legalmente, e in particolare che siano in regola con i loro obblighi militari. In tale contesto, l’attraversamento legale della frontiera in uscita dal territorio dell’Ucraina o un timbro di uscita sul passaporto costituirebbero la prova di tale autorizzazione. Qualora tali condizioni legali di partenza non possano essere confermate, al fine di beneficiare della protezione temporanea, le persone interessate dovrebbero essere tenute a presentare alle autorità dello Stato membro un documento ufficiale facilmente verificabile, in formato cartaceo o elettronico, ad esempio attraverso l’applicazione Reserv+, che confermi esenzione di tali persone dagli obblighi militari o il loro rispetto degli stessi. L’onere della prova dovrebbe essere a carico della persona che richiede la protezione temporanea.
Ai fini di un approccio coordinato, la Commissione aggiornerà gli orientamenti operativi stabiliti nella comunicazione del 21 marzo 2021 dal titolo «Orientamenti operativi per l’attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (2022/C 126 I/01)» sui diversi aspetti relativi all’attuazione della presente decisione.
È possibile che i cittadini ucraini che non sono soggetti a coscrizione possano avere obblighi militari, indipendentemente dall’età o dal genere, poiché si sono arruolati o a causa di altre responsabilità connesse ad attività militari.
Il 16 settembre 2025 il Consiglio ha adottato una raccomandazione7 su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall’Ucraina. La presente proroga non pregiudica il proseguimento dell’attuazione delle misure di cui a tale raccomandazione, che rimangono prioritarie. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero accelerare, in modo coordinato, la transizione delle persone che godono della protezione temporanea verso altri status giuridici, nonché i rimpatri volontari e la reintegrazione quando la situazione lo permetta.
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il Consiglio ribadisce il proprio impegno a sostenere l’Ucraina e il suo popolo per tutto il tempo necessario, nonché il proprio sostegno a una pace globale, giusta e duratura, fondata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, e, in caso di un cessate il fuoco sostenibile, è pronto ad agire conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55/CE.
L’Irlanda è vincolata dalla direttiva 2001/55/CE e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione di esecuzione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall’Ucraina di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, e prorogata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2409, (UE) 2024/1836 e (UE) 2025/1460, è prorogata di un ulteriore anno, fino al 4 marzo 2028.
Art. 2
Fatti salvi il diritto dell’Unione e i diritti fondamentali, la protezione temporanea di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, prorogata, ove applicabile, dall’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 o dall’articolo 1 della presente decisione, è concessa soltanto a coloro che sono in regola con i loro obblighi militari in Ucraina, previa presentazione, se del caso, della relativa prova.
Il presente articolo non si applica alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro al 4 agosto 2026 e che mantengono continuativamente tale status nello Stato membro in questione dopo tale data.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 5 marzo 2027, ad eccezione dell’articolo 2, che si applica a decorrere dal 5 agosto 2026.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne