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Decisione (UE) 2026/2039 della Banca centrale europea del 1o settembre 2026 che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo (BCE/2026/23)

Testo vigente

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)1, in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2026/2038 della Banca centrale europea, del 21 agosto 2026, sulla delega del potere di adottare decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo (BCE/2026/21)2, in particolare l’articolo 3,

vista la decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea3, in particolare l’articolo 10,

Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è stata istituita una procedura per l’adozione di specifiche decisioni delegate.

Una decisione di delega diviene efficace al momento dell’adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l’assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.

Nella nomina dei capi di unità operative il comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell’importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.

L’articolo 10.1 della decisione BCE/2004/2 stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al comitato esecutivo.

Il presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegato il potere di adottare decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo che coinvolgono almeno un soggetto vigilato significativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2 Decisioni delegate sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo

Le decisioni delegate ai sensi dell’articolo 3 della decisione (EU) 2026/2038 (BCE/2026/21) che coinvolgono soggetti vigilati significativi come definiti all’articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)4 sono adottate da uno dei capi delle unità operative di seguito indicati:

  1. a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;

  2. b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;

  3. c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o settembre 2026 La presidente della BCE Christine Lagarde