Decisione di esecuzione (UE) 2026/2003 della Commissione del 4 settembre 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate relative alle apparecchiature di radiodeterminazione per applicazioni di tracciamento della posizione, alle stazioni base di comunicazione cellulare, ai dispositivi a banda ultra larga, ai dispositivi di rilevamento dei materiali, ai sistemi radio fissi, alle apparecchiature radar di rilevamento del livello del serbatoio, agli amplificatori, alle antenne attive, ai sensori per il controllo del traffico aereo e ad altre apparecchiature radio, e che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/2499 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.
Con decisione di esecuzione C(2015) 53763 la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio e a sostegno dei requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 2014/53/UE e di cui all’allegato II di tale decisione («richiesta»).
Sulla base della richiesta, l’ETSI ha elaborato le seguenti norme armonizzate: EN 300440-2 V3.1.1 sulle apparecchiature di radiodeterminazione per applicazioni di tracciamento della posizione, EN 301489-5 V2.3.1 sulle apparecchiature radio mobili terrestri non pubbliche e le apparecchiature ausiliarie e radio terrestri a circuito chiuso, EN 301489-13 V2.1.1 sulla banda radio per uso civile e le apparecchiature ausiliarie, EN 301489-50 V2.4.1 sulle stazioni base di comunicazione cellulare, i ripetitori e le apparecchiature ausiliarie, EN 302065-3-3 V3.1.0 sui dispositivi a banda ultra larga installati su veicoli a motore e ferroviari, EN 302065-4-4 V2.1.1 sui dispositivi di rilevamento dei materiali, EN 303364-1-1 V1.1.1 sui sensori per il controllo del traffico aereo e EN 305550-5 V1.1.1 sulle apparecchiature di comunicazione a raggio ultra corto.
Sulla base della richiesta, l’ETSI ha inoltre rivisto le seguenti norme armonizzate: EN 302217-2 V3.3.1 sui sistemi radio fissi, EN 302372 V2.1.1 sui dispositivi a corto raggio, EN 303135 V2.1.1 sulla sorveglianza costiera, i servizi per traffico navale e i radar portuali e EN 303354 V1.1.1 sugli amplificatori e le antenne attive per la ricezione di trasmissioni TV negli edifici residenziali, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione4. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 302217-2 V3.4.1, EN 302372 V3.1.1, EN 303135 V2.2.1 ed EN 303354 V1.2.1.
La Commissione ha valutato, insieme all’ETSI, la conformità delle norme armonizzate EN 302217-2 V3.4.1, EN 302372 V3.1.1, EN 303135 V2.2.1 ed EN 303354 V1.2.1 alla richiesta.
Inoltre, sulla base della richiesta, il Cenelec ha modificato la norma armonizzata EN 50566:2017, quale modificata dalla norma EN 50566:2017/A1:2023, sulla conformità in merito ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191. Ciò ha indotto il Cenelec ad adottare la norma armonizzata EN 50566:2017/A2:2025. La Commissione ha valutato, insieme al Cenelec, la conformità della norma armonizzata EN 50566:2017, quale modificata dalle norme EN 50566:2017/A1:2023 ed EN 50566:2017/A2:2025, alla richiesta.
La norma armonizzata EN 50566:2017 e relative modifiche, ovvero EN 50566:2017/A1:2023 ed EN 50566:2017/A2:2025, e le norme armonizzate EN 300440-2 V3.1.1, EN 302065-3-3 V3.1.0, EN 302065-4-4 V2.1.1, EN 302217-2 V3.4.1, EN 302372 V3.1.1, EN 303135 V2.2.1, EN 303354 V1.2.1, EN 303364-1-1 V1.1.1 ed EN 305550-5 V1.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti dall’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le norme armonizzate EN 301489-5 V2.3.1, EN 301489-13 V2.1.1 ed EN 301489-50 V2.4.1 non riguardano i requisiti relativi alle emissioni nella banda di frequenza sotto 9 kHz.
Inoltre, la norma armonizzata EN 301489-13 V2.1.1 stabilisce, al punto 6, criteri basati sulle prestazioni su base soggettiva, senza definire criteri oggettivamente verificabili e limiti specifici. Di conseguenza, la norma EN 301489-13 V2.1.1 non dovrebbe prevedere la presunzione di conformità per quanto riguarda il punto 6, se applicato con tali criteri basati sulle prestazioni.
È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301489-5 V2.3.1, EN 301489-13 V2.1.1 ed EN 301489-50 V2.4.1 con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle seguenti norme armonizzate in detto allegato: EN 50566:2017 e relative modifiche, ovvero EN 50566:2017/A1:2023 ed EN 50566:2017/A2:2025, EN 300440-2 V3.1.1, EN 302065-3-3 V3.1.0, EN 302065-4-4 V2.1.1, EN 302217-2 V3.4.1, EN 302372 V3.1.1, EN 303135 V2.2.1, EN 303354 V1.2.1, EN 303364-1-1 V1.1.1 ed EN 305550-5 V1.1.1. Inoltre, le norme armonizzate EN 301489-5 V2.3.1, EN 301489-13 V2.1.1 ed EN 301489-50 V2.4.1 dovrebbero essere incluse in tale allegato con limitazioni.
È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle seguenti norme armonizzate: EN 50566:2017 e relativa modifica EN 50566:2017/A1:2023; EN 302217-2 V3.3.1, EN 302372 V2.1.1, EN 303135 V2.1.1 ed EN 303354 V1.1.1.
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per procedere agli eventuali adeguamenti in relazione alle proprie apparecchiature radio contemplate nella norma armonizzata EN 50566:2017 quale modificata dalla norma EN 50566:2017/A1:2023, o dalle norme armonizzate riviste EN 302217-2 V3.3.1, EN 302372 V2.1.1, EN 303135 V2.1.1 o EN 303354 V1.1.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191.
È stato rilevato un errore nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2499 della Commissione5, relativo alla soppressione del riferimento della norma EN 302729 V2.1.1. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2025/2499.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/2499
Nell’allegato, punto 1, della decisione di esecuzione (UE) 2025/2499, il numero «125» è sostituito dal numero «121».
Art. 3 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 7 marzo 2028.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen