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Decisione della Commissione del 21 settembre 2026 che modifica la decisione della Commissione C(2021) 7991 che istituisce il gruppo di esperti sul meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell’approvvigionamento alimentare C/2026/4900

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

L’articolo 39 del trattato attribuisce all’Unione e agli Stati membri il compito di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Il gruppo di esperti sul meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell’approvvigionamento alimentare (il «gruppo») è stato istituito il 12 novembre 2021 con decisione C(2021) 7991 della Commissione1, conformemente alla decisione C(2016) 3301 della Commissione2 che reca norme orizzontali per i gruppi di esperti della Commissione.

L’articolo 5 della decisione C(2021) 7991 prevede che un’autorità competente per Stato membro o paese terzo debba svolgere la funzione di punto di contatto unico. A seconda del modo in cui gli Stati membri e i paesi terzi sono organizzati per garantire la sicurezza alimentare a livello nazionale, può essere necessario designare più di un punto di contatto. È pertanto opportuno chiarire che gli Stati membri possono designare una o più autorità competenti che svolgano la funzione di punti di contatto.

La decisione C(2021) 7991 si applica fino all’11 novembre 2026. Il gruppo ha dimostrato il proprio valore aggiunto nel coadiuvare la Commissione a migliorare il coordinamento a livello dell’Unione in tutti i settori strategici pertinenti, nonché nell’agevolare una risposta concertata alle crisi che interessano o che potrebbero interessare l’approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento nell’Unione, in sinergia con le strutture e i meccanismi unionali esistenti.

Come sottolineato nella comunicazione congiunta sulla strategia europea per l’Unione della preparazione3, l’Unione dovrebbe rafforzare la propria preparazione in risposta ai rischi crescenti e alla profonda incertezza, con l’obiettivo di creare un’Unione sicura e resiliente dotata delle capacità di prevedere, rispondere e gestire minacce e pericoli, indipendentemente dalla loro natura o origine. Le considerazioni sulla preparazione dovrebbero essere integrate in tutte le politiche dell’Unione. La comunicazione della Commissione «Strategia di costituzione delle scorte dell’UE: potenziare la preparazione materiale dell’UE alle crisi»4 sottolinea che, in caso di crisi gravi, a lungo termine, complesse e transfrontaliere, è fondamentale coordinare le misure nazionali per garantire un approvvigionamento costante di beni essenziali e il proseguimento delle funzioni sociali vitali.

La Commissione intende pertanto prorogare di cinque anni l’applicabilità della decisione C(2021) 7991. Tale estensione consentirebbe al gruppo di continuare a fornire una piattaforma di preparazione e risposta alle crisi e rafforzerebbe ulteriormente il livello di preparazione e la capacità di risposta dell’Unione. La Commissione valuterà a tempo debito se sia opportuna un’ulteriore proroga di tale periodo. La proroga dell’applicabilità della decisione C(2021) 7991 non ha alcuna incidenza sulla procedura legislativa in corso relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 (COM(2025) 553 final)5.

Il mandato dei membri e degli osservatori del gruppo terminerà l’11 novembre 2026. La Commissione intende prorogare di cinque anni il mandato degli attuali membri e osservatori del gruppo o fino all’istituzione di un nuovo gruppo di esperti a seguito della procedura legislativa in corso relativa alla proposta COM(2025) 553 final, se tale data è anteriore.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione C(2021) 7991,

DECIDE:

Art. unico

La decisione C(2021) 7991 è così modificata:

  1. 1) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Punti di contatto Un’autorità competente o più autorità competenti per Stato membro o paese terzo tra quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), svolgono la funzione di punti di contatto per le questioni riguardanti i compiti di cui all’articolo 2. Gli Stati membri e i paesi terzi comunicano alla Commissione qualsiasi variazione delle autorità competenti. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l’elenco dei punti di contatto su un sito web dedicato.» ;

  2. 2) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Applicabilità La presente decisione si applica fino all’11 novembre 2031 o fino all’istituzione di un nuovo gruppo di esperti a seguito della procedura legislativa in corso relativa alla proposta COM(2025) 553 final, se questa data è anteriore» .

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2026 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione