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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2124 della Commissione del 24 settembre 2026 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 13 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

L’IPBC è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728 della Commissione2, fatte salve le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento.

L’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 13 («approvazione») scadrà il 30 novembre 2026. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 28 maggio 2025 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 13 («domanda»).

Il 10 marzo 2026 l’autorità di valutazione competente della Danimarca ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Il 10 marzo 2026 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione che la domanda comprende nuovi studi presentati dal richiedente rispetto al fascicolo iniziale dell’approvazione e che la valutazione sarebbe stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo del richiedente. Dalle informazioni fornite dall’autorità di valutazione competente la Commissione ha dedotto che è improbabile che tale autorità presenti una raccomandazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche prima della fine del 2027.

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 13 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 maggio 2029.

Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, l’IPBC rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 13 fatte salve le condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 13 di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728 è posticipata al 31 maggio 2029.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen