Decisione di esecuzione (UE) 2026/2125 della Commissione del 24 settembre 2026 che consente alla Lettonia di autorizzare i biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale [notificata con il numero C(2026) 6649] (Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
L'ossido di etilene nel tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali), quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, è stato incluso nel programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui a tale regolamento, come stabilito nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2. Il 1o dicembre 2009 è stata presentata una domanda di approvazione dell'ossido di etilene nel tipo di prodotto 2.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 della Commissione3 ha concluso che il prodotto rappresentativo figurante nella domanda di approvazione non rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 e che era pertanto opportuno non approvare l'ossido di etilene come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2.
Il 25 novembre 2025, in conformità dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Lettonia ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento nella quale chiedeva di poter autorizzare i biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale, in particolare per la tutela dei materiali archivistici.
Secondo le informazioni fornite dalla Lettonia, l'uso dell'ossido di etilene è essenziale per la tutela dei materiali archivistici, in quanto sembra costituire l'unica tecnica efficace per controllare gli organismi nocivi che possono mettere a rischio tali materiali, in particolare le muffe. Storicamente presso gli archivi nazionali della Lettonia era stata installata una camera di disinfezione a formaldeide, che è stata utilizzata fino al 2010 circa, quando è stata dismessa poiché la letteratura scientifica ha riportato gli effetti cancerogeni della sostanza. La Lettonia ha individuato nell'ossido di etilene una possibile alternativa alla formaldeide. Tuttavia, visto il profilo di pericolosità dell'ossido di etilene, presso l'Università tecnica di Riga sono stati condotti ulteriori studi volti a determinare i livelli residui di ossido di etilene dopo la disinfezione dei libri, che hanno mostrato che le quantità residue erano trascurabili. La disinfezione mediante ossido di etilene è effettuata solo da personale formato, in strutture specializzate costruite appositamente, secondo un processo rigoroso e controllato. Dopo la disinfezione si effettua un periodo di aerazione in più fasi per rimuovere i residui di gas dagli oggetti.
Come indicato dalla Lettonia nella domanda, non sono disponibili tecniche alternative appropriate per il trattamento degli archivi in Lettonia. In Lettonia non vi sono strutture per l'uso delle radiazioni gamma. La struttura più vicina si trova in Estonia, in cui sarebbe necessario trasportare i materiali da trattare, con conseguenti rischi logistici e ritardi nel trattamento. Inoltre, secondo la Lettonia, alcuni studi scientifici hanno dimostrato che le dosi di radiazioni necessarie per una disinfezione efficace causano un degrado significativo della cellulosa, che riduce notevolmente la stabilità e la durabilità a lungo termine dei documenti. Il metodo del congelamento può arrestare la crescita delle muffe, ma è inefficace contro le spore. Le soluzioni a base alcolica possono essere utilizzate solo in caso di infestazione di muffa di livello ridotto. Tuttavia, secondo la Lettonia, esse non garantiscono l'eliminazione delle spore e non sempre riescono a penetrare negli spazi interfibra della carta, dove possono rimanere spore vitali.
Le informazioni e la motivazione contenute nella domanda presentata dalla Lettonia indicano che l'uso dell'ossido di etilene è essenziale per la tutela del patrimonio culturale e che non esistono alternative appropriate per il trattamento dei materiali archivistici, in quanto tutte le tecniche alternative attualmente disponibili non sono sufficientemente efficaci o possono arrecare danni al materiale trattato.
Sulla base delle informazioni e della motivazione presentate dalla Lettonia, è opportuno concludere che l'ossido di etilene è essenziale per la tutela del patrimonio culturale in Lettonia e che in tale paese non sono attualmente disponibili alternative appropriate. È pertanto opportuno consentire alla Lettonia di autorizzare i biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale, in particolare per la tutela dei materiali archivistici,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Lettonia può autorizzare i biocidi contenenti ossido di etilene per la tutela del patrimonio culturale, in particolare per la tutela dei materiali archivistici, fino al 31 luglio 2031.
Art. 2
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione