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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2131 della Commissione del 24 settembre 2026 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del perossido di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

Il perossido di idrogeno è stato approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione2, fatte salve le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento.

L’approvazione del perossido di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 scadrà il 31 gennaio 2027. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 29 luglio 2025 sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione del perossido di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 («domande»), mentre non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione del perossido di idrogeno per il tipo di prodotto 6.

Il 12 dicembre 2025 l’autorità di valutazione competente della Finlandia ha informato la Commissione in merito alla propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

L’autorità di valutazione competente può esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Il 16 marzo 2026 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarebbe stata ritardata per motivi legati alla valutazione dei dati relativi alla determinazione dell’esatta composizione della sostanza (analisi in cinque lotti). Dalle informazioni fornite dall’autorità di valutazione competente la Commissione ha rilevato che, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è improbabile che tale autorità presenti un rapporto di valutazione per il rinnovo all’Agenzia prima del primo trimestre del 2028.

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione dei pareri da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione del perossido di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2029.

Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, il perossido di idrogeno rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 fatte salve le condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La data di scadenza dell’approvazione del perossido di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 è posticipata al 31 luglio 2029.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen