Decisione (UE) 2026/2256 del Consiglio del 24 settembre 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 10 dell’accordo SEE, sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci, e del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Contributo finanziario CBAM) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
Ai sensi dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può adottare modifiche, tra l’altro, del protocollo 10 dell’accordo SEE, sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci, e del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
Gli Stati EFTA-SEE devono contribuire finanziariamente al funzionamento dei sistemi necessari al funzionamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (carbon border adjustment mechanism – CBAM) in tutto il SEE attraverso un meccanismo istituito parallelamente mediante una decisione distinta del Comitato misto SEE che modifica il protocollo 10 e il protocollo 31 dell’accordo SEE.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 10 e il protocollo 31 dell’accordo SEE.
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 10 e del protocollo 31 dell’accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 10 dell’accordo SEE, sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci, e del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026 Per il Consiglio Il presidente P. Burke