Decisione di esecuzione (UE) 2026/2139 della Commissione del 25 settembre 2026 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Svezia di non applicazione del requisito relativo alla posizione dei gradini di salita e discesa di cui al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 6692] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
Il 3 ottobre 2025 la Svezia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione, fino al 31 dicembre 2035, dell’allegato, punto 4.2.2.11.1, del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione2 a 240 carrozze Talgo (T-230) («domanda»). La domanda è stata presentata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.
L’allegato, punto 4.2.2.11.1, del regolamento (UE) n. 1300/2014 stabilisce il requisito secondo cui la sporgenza del gradino di entrata di ogni porta di accesso passeggeri del veicolo deve rientrare nelle dimensioni specificate in tale punto in relazione al bordo del marciapiede.
Il progetto cui si fa riferimento nella domanda consiste in 240 carrozze (T-230) fabbricate da Talgo dei tipi 31-151-0003-8-001-001, 31-151-0002-0-001-001, 31-151-0001-2-001-001 e 31-151-0004-6-001-001.
Secondo i documenti presentati dalla Svezia, il rispetto dell’allegato, punto 4.2.2.11.1, del regolamento (UE) n. 1300/2014 comporterebbe un costo aggiuntivo di circa 3000000 EUR, compresi i costi di certificazione e autorizzazione, oltre ai costi derivanti dai ritardi e dai tempi più lunghi di commercializzazione dovuti alla necessaria modifica dei veicoli.
Come disposizione alternativa, la Svezia propone di applicare misure operative nel sistema di gestione della sicurezza dell’operatore, quali annunci, rampe o il blocco di alcune porte. La Svezia si è inoltre impegnata a far sì che l’autorità nazionale svedese preposta alla sicurezza effettui una supervisione mirata sull’operatore ferroviario per quanto riguarda le misure operative volte a garantire lo stesso livello di sicurezza nonostante la non conformità tecnica.
Sulla base della giustificazione della domanda fornita dalla Svezia e delle disposizioni alternative proposte, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda le 240 carrozze Talgo (T-230). La domanda dovrebbe quindi essere accettata.
La sicurezza, come stabilito dalla direttiva (UE) 2016/797, è un requisito essenziale che deve essere soddisfatto dal sistema ferroviario dell’Unione, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce. Alla Commissione dovrebbero pertanto essere fornite tutte le informazioni che indichino che la non applicazione dell’allegato, punto 4.2.2.11.1, del regolamento (UE) n. 1300/2014 potrebbe compromettere la sicurezza del sistema ferroviario.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La domanda della Svezia di non applicazione dell’allegato, punto 4.2.2.11.1, del regolamento (UE) n. 1300/2014 alle 240 carrozze Talgo (T-230) è accettata a condizione che sia applicata la misura alternativa proposta dalla Svezia.
Art. 2
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2035.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2026 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione