Decisione di esecuzione (UE) 2026/2142 della Commissione del 25 settembre 2026 che consente all’Italia di autorizzare un biocida contenente fluoruro di solforile per la tutela del patrimonio culturale [notificata con il numero C(2026) 6676] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
Il fluoruro di solforile è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18. A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, il fluoruro di solforile è stato pertanto considerato approvato fino al 31 dicembre 2018 ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18.
Il 28 giugno 2017, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18.
Secondo la decisione di esecuzione (UE) 2024/2402 della Commissione3, non è stato possibile determinare se il fluoruro di solforile soddisfacesse i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012 e se le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 fossero ancora soddisfatte. L’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 non è pertanto stata rinnovata.
Il 16 aprile 2026, in conformità dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’Italia ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento nella quale chiedeva di poter autorizzare il biocida «Vikane» per la tutela del patrimonio culturale, in particolare per la tutela di oggetti immobili di grandi dimensioni appartenenti al patrimonio culturale e aventi parti in legno, come chiese, mulini a vento e altri edifici storici.
«Vikane» è un biocida del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), quale definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, contenente il fluoruro di solforile come principio attivo e destinato a essere utilizzato per fumigazione da professionisti formati.
Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. Alcune specie di insetti che si nutrono di legno possono causare gravi danni ai legnami da costruzione e devono essere controllate. La prevenzione dei danni e la conservazione di quanto più materiale originale possibile rappresentano il fulcro delle pratiche di conservazione del patrimonio. Gli insetti xilofagi possono danneggiare gravemente gli involucri edilizi di pregio (ad esempio travi, tavolati e rivestimenti) e i beni immobili per destinazione (ad esempio armadi da incasso e altari delle chiese). Quando i legnami da costruzione sono indeboliti a un livello inaccettabile, gravi attacchi di insetti possono anche avere conseguenze strutturali. Senza un trattamento appropriato, gli edifici potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, il che metterebbe seriamente a rischio il patrimonio culturale.
Secondo le informazioni fornite dall’Italia, l’uso di «Vikane» sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi utilizzabile senza causare danni su oggetti immobili di grandi dimensioni appartenenti al patrimonio culturale e aventi parti in legno. Le gravi o diffuse infestazioni di insetti, che possono estendersi in profondità nel legno, possono essere difficili da trattare utilizzando altri metodi con penetrazione più limitata o localizzata rispetto al fluoruro di solforile. Grazie alla sua azione rapida, il fluoruro di solforile è anche più adatto ai focolai di infestazione molto attivi, in cui la persistenza delle infestazioni, anche nel breve termine, può causare danni strutturali.
Come indicato dall’Italia nella domanda, l’uso di azoto generato in situ non sembra essere adatto al trattamento di questa tipologia di edifici contenenti legno a causa delle loro grandi dimensioni, che non consentono di mantenere le concentrazioni necessarie di tale sostanza per il tempo sufficiente ai fini di un trattamento efficace.
Secondo l’Italia, sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali il trattamento termico, il trattamento a bassa temperatura e il trattamento ad aria calda con umidità controllata. Secondo le informazioni contenute nella domanda, nessuna di queste tecniche è tuttavia esente da limiti, in quanto alcuni materiali rischiano di essere danneggiati durante il trattamento.
Come specificato dall’Italia nella domanda, altri principi attivi biocidi che potrebbero essere utilizzati per il controllo degli organismi nocivi (ad esempio l’ossido di etilene, il cianuro di idrogeno o la fosfina) presentano un profilo di pericolosità più elevato rispetto al fluoruro di solforile. Tali sostanze possono inoltre reagire con i materiali degli oggetti appartenenti al patrimonio culturale causando cambiamenti irreversibili, e alcune di esse non sono nemmeno approvate ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 8.
La Commissione è consapevole che il fabbricante del principio attivo contenuto nel biocida «Vikane», titolare della precedente autorizzazione del biocida, ha espresso l’intenzione di presentare una nuova domanda di approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. L’eventuale concessione di un’approvazione consentirebbe agli Stati membri di autorizzare in futuro prodotti del tipo di prodotto 8 contenenti fluoruro di solforile senza la necessità di una deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. La valutazione di tale domanda e il successivo ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tuttavia tempo.
Le informazioni e la motivazione contenute nella domanda presentata dall’Italia indicano che il biocida «Vikane» è essenziale per la tutela del patrimonio culturale e che non esistono alternative appropriate per il trattamento degli oggetti appartenenti al patrimonio culturale in Italia, in particolare per il trattamento di oggetti immobili di grandi dimensioni aventi parti in legno, in quanto tutte le tecniche alternative attualmente disponibili non sono praticabili o presentano svantaggi dovuti alla non idoneità per il trattamento di tutti i materiali.
Sulla base delle informazioni e della motivazione presentate dall’Italia, è opportuno concludere che il biocida «Vikane» è essenziale per la tutela del patrimonio culturale in Italia e che in tale Stato membro non sono attualmente disponibili alternative appropriate. All’Italia dovrebbe pertanto essere consentito di autorizzare il biocida «Vikane» per la tutela del patrimonio culturale, in particolare per la tutela di oggetti immobili di grandi dimensioni appartenenti al patrimonio culturale e aventi parti in legno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’Italia può autorizzare il biocida «Vikane» del tipo di prodotto 8 per la tutela di oggetti immobili di grandi dimensioni appartenenti al patrimonio culturale e aventi parti in legno fino al 30 settembre 2031.
Art. 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione