Decisione (PESC) 2026/2176 del Consiglio del 28 settembre 2026 a sostegno del rafforzamento del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche (UNSGM)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.
L’Unione sta attivamente attuando la strategia dell’UE e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare le misure connesse con il rafforzamento, l’attuazione e la diffusione universale della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (Biological and Toxin Weapons Convention — BTWC).
La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori ed esprime l’obiettivo dell’Unione di rafforzare le azioni concrete a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
Nell’ambito della strategia dell’UE, il Consiglio ha adottato, a sostegno della BTWC, le azioni comuni 2006/184/PESC1 e 2008/858/PESC2 e le decisioni 2012/421/PESC3, (PESC) 2016/514, (PESC) 2019/975, (PESC) 2024/3496 e (PESC) 2025/4947. Mediante tali azioni comuni e decisioni, l’Unione ha contribuito allo sviluppo di una capacità multilaterale d’indagine sul presunto uso di armi biologiche. È opportuno che tale sostegno dell’Unione prosegua.
Il meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche («UNSGM») fa riferimento al potere conferito al segretario generale delle Nazioni Unite dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/42/37C. Nella risoluzione 620 (1988) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riaffermato tale potere di effettuare indagini in risposta a segnalazioni che possono essere portate all’attenzione del segretario generale delle Nazioni Unite da qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite, al fine di accertare i fatti relativi al presunto uso di siffatte armi.
Nella sua agenda per il disarmo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale delle Nazioni Unite ha osservato che la BTWC non dispone di un organo permanente unico competente a effettuare indagini per accertare se le armi biologiche siano state usate o meno in violazione della BTWC. Pertanto, l’agenda per il disarmo istituisce azioni finalizzate a contribuire all’elaborazione di un quadro che garantisca una risposta internazionale coordinata all’uso delle armi biologiche e a creare una capacità centrale permanente di coordinamento per la conduzione di indagini indipendenti sul presunto uso di armi biologiche.
In tale contesto e nel quadro della strategia dell’UE, il Consiglio ha inoltre adottato la decisione (PESC) 2020/7328 a sostegno dell’UNSGM al fine di rafforzare la capacità multilaterale d’indagine sul presunto uso di armi biologiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Nel contesto dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l’Unione continua a sostenere le attività svolte dall’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) mediante un’azione operativa a sostegno del rafforzamento del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche (UNSGM).
2. La presente decisione è ispirata ai seguenti principi:
a) attingere dagli insegnamenti e dall’esperienza acquisiti attraverso le decisioni 2012/421/PESC, (PESC) 2016/51 e (PESC) 2020/732, integrandoli;
b) massimizzare la complementarità e le sinergie tra i programmi e i progetti dell’UNODA sostenuti dall’Unione, compresi quelli relativi alla convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) e alla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
c) dare priorità all’attuazione degli elementi chiave delle misure preparatorie permanenti che sono essenziali per mantenere e rafforzare la prontezza operativa e il funzionamento efficace dell’UNSGM;
d) garantire una partecipazione significativa e duratura di esperti qualificati, consulenti esperti e laboratori di analisi del Sud globale a tutte le iniziative e attività pertinenti;
e) rafforzare i partenariati strategici con le pertinenti istituzioni nazionali e organizzazioni internazionali per rafforzare la coerenza, il coordinamento e le capacità collettive.
3. L’obiettivo generale dell’azione di cui al paragrafo 1 è rafforzare la capacità globale d’indagine sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche migliorando la prontezza operativa dell’UNSGM, contribuendo in tal modo a un’architettura internazionale più efficace in grado di scoraggiare l’uso di armi biologiche e di rispondere a potenziali violazioni del protocollo di Ginevra del 1925.
4. Gli obiettivi specifici dell’azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) rafforzare le competenze degli esperti e l’interoperabilità per indagini efficaci;
b) armonizzare gli accordi di convalida e collaborazione con l’UNSGM per i laboratori di analisi;
c) rafforzare il sostegno in termini di logistica e attrezzature per le indagini e la formazione;
d) rafforzare l’azione collaborativa attraverso attività strategiche di sensibilizzazione e coordinamento.
5. Una descrizione dettagliata dell’azione di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è affidata all’UNODA, che svolge tale compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l’UNODA.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’azione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è pari a 800000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con l’UNODA. In base all’accordo di finanziamento l’UNODA assicura una visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Art. 4
L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche predisposte dall’UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’azione di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’UNODA riferisce al Consiglio ogni sei mesi.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data della sua adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, 28 settembre 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas