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Decisione (PESC) 2026/2190 del Consiglio del 28 settembre 2026 che modifica l’azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC1, che ha istituito una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).

Il 30 aprile 2025, nel contesto del riesame strategico coordinato dell’EU BAM Rafah e della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha concordato che il mandato di entrambe le missioni debba essere prorogato fino al 30 giugno 2027.

Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha ribadito, tra l’altro, l’impegno dell’Unione europea a favore del diritto internazionale e di una pace globale, giusta e duratura basata sulla soluzione dei due Stati. L’Unione ha riaffermato di essere pronta a lavorare all’attuazione del piano globale per porre fine al conflitto a Gaza conformemente alla risoluzione (UNSCR) 2803 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ribadendo il suo invito affinché tutte le parti attuino pienamente il cessate il fuoco e ogni altra disposizione dell’UNSCR 2803, in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con i pertinenti principi politici e giuridici internazionali.

Il 29 giugno 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/14672, che ha prorogato di tre mesi l’EU BAM Rafah fino al 30 settembre 2026.

Tenuto conto delle informazioni fornite da Israele e dall’Autorità palestinese, l’EU BAM Rafah dovrebbe essere prorogata di nove mesi.

L’azione comune 2005/889/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

L’EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

  1. 1) all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o ottobre 2026 al 30 giugno 2027 è pari a 10282125,00 EUR.» ;

  2. 2) all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2027.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2026.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Heydon