Decisione di esecuzione (UE) 2026/2166 della Commissione del 29 settembre 2026 che modifica la decisione di esecuzione 2013/700/UE concernente l’istituzione del consorzio per un’infrastruttura di ricerca europea «Indagine sociale europea» (ERIC ESS) [notificata con il numero C(2026) 6735] (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede). (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/20152.
L’Indagine sociale europea è stata istituita sotto forma di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECRIN) con decisione di esecuzione 2013/713/UE della Commissione3.
Lo statuto dell’Indagine sociale europea come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ESS) è stato modificato dalla decisione di esecuzione C(2019) 28034.
Il 9 ottobre 2025 l’ERIC ESS ha presentato alla Commissione una proposta di modifica del suo statuto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009.
La Commissione, in ottemperanza all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Lo statuto dell’ERIC ESS allegato alla decisione 2013/700/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l’Ungheria, l’Islanda, l’Irlanda, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Montenegro, il Regno dei Paesi Bassi, la Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2026 Per la Commissione Ekaterina Zaharieva Membro della Commissione