Decisione di esecuzione (UE) 2026/2211 della Commissione del 1o ottobre 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di refrigerazione e le pompe di calore, le attrezzature per GPL, i recipienti criogenici e la saldatura e la brasatura redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva.
Con decisione di esecuzione C(2024) 12413, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di redigere nuove norme armonizzate, di rivedere le norme armonizzate esistenti e di completare il lavoro sui progetti di norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/68/UE.
In base a tale richiesta, il CEN ha rivisto e modificato le seguenti norme armonizzate: EN 10253-2:2021 sui raccordi per tubazioni da saldare di testa. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa seguente: EN 10253-2:2021+A1:2025. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN 12392: 2016 + A1:2022 sui semilavorati di alluminio. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN 12392:2025. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato le norme EN 12953-2:2012, EN 12953-6:2011 ed EN 12953-9:2007 sulle caldaie a tubi da fumo. Ciò ha portato all’adozione delle norme modificative EN 12953-2:2025, EN 12953-6:2024 ed EN 12953-9:2024. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN 13134:2000 sulla brasatura forte. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa seguente: EN ISO 17779:2025. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la norma EN 13136:2013+A1:2018 sugli impianti di refrigerazione e le pompe di calore, con l’adozione della norma modificativa EN ISO 24664:2024. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN ISO 13585:2012 sulla brasatura forte. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa seguente: EN ISO 13585:2024. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN 14129:2014. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN 14129:2024 relativa ad attrezzature e accessori per GPL. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN 14222:2021. Ciò ha portato alla norma modificativa EN 14222:2021+A1:2025 relativa ai generatori di vapore in acciaio inossidabile. Il CEN ha rivisto e modificato la norma EN 14585-1:2006 relativa alle tubazioni metalliche ondulate. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN 14585:2024. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN 14917:2021 relativa ai compensatori di dilatazione a soffietto metallico. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN 14917:2021+A1:2026. Il CEN ha inoltre modificato la norma EN ISO 15493:2003/A1:2017. Ciò ha portato alla norma modificativa EN 15493:2003/A11:2025. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN ISO 15613:2004. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN 15613:2025. Il CEN ha rivisto e modificato la norma EN ISO 15614-5:2004 sulle procedure di saldatura. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa seguente: EN ISO 15614-5:2024. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN ISO 15614-11:2002 sulle procedure di saldatura. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN ISO 15614-11:2025. Il CEN ha rivisto e modificato la norma EN ISO 21009-2:2015 sui recipienti criogenici. Ciò ha portato alla norma modificativa EN ISO 21009-2:2024. Il CEN ha rivisto e modificato la norma EN 21922:2021 sugli impianti di refrigerazione e le pompe di calore. Ciò ha portato alla norma modificativa EN ISO 21922:2021/A1:2024. Il CEN ha integrato la norma EN 14071:2024 sulle attrezzature per GPL. Infine, il CEN ha integrato la norma EN ISO 14732: 2025 relativa al personale di saldatura.
La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità di tali norme per gli apparecchi a pressione elaborate, modificate o riviste dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2024) 1241.
Le seguenti norme armonizzate soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE: EN 10253-2:2021+A1:2025, EN 12392:2025, EN 12953-2:2025, EN 12953-9:2024, EN ISO 17779:2025, EN ISO 24664:2024, EN ISO 13585:2024, EN 14129:2024, EN 14222:2021+A1:2025, EN 14585:2024, EN 14917:2021+A1:2026, EN ISO 15493:2003/A11:2025, EN ISO 15613:2025, EN ISO 15614-5:2024, EN ISO 15614-11:2025, EN ISO 21009-2:2024, EN ISO 21922:2021/A1:2024, EN 14071:2024 ed EN ISO 14732:2025. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione4 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/68/UE. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 10253-2:2021+A1:2025, EN 12392:2025, EN 12953-2:2025, EN 12953-6:2024, EN 12953-9:2024, EN ISO 17779:2025, EN ISO 24664:2024, EN ISO 13585:2024, EN 14129:2024, EN 14222:2021+A1:2025, EN 14585:2024, EN 14917:2021+A1:2026, EN ISO 15493:2003/A11:2025, EN ISO 15613:2025, EN ISO 15614-5:2024, EN ISO 15614-11:2025, EN ISO 21009-2:2024, EN ISO 21922:2021/A1:2024, EN 14071:2024 ed EN ISO 14732:2025 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 10253-2:2021, EN 12392:2016+A1:2022, EN 12953-2:2012, EN 12953-6:2011, EN 12953-9:2007, EN 13134:2000, EN 13136:2013+A1:2018, EN ISO 13585:2012, EN 14129:2014, EN 14222:2021, EN 14585-1:2006, EN 14917:2021, EN ISO 15493:2003 unitamente agli eventuali riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, EN ISO 15613:2004, EN ISO 15614-5:2004, EN ISO 15614-11:2002, EN ISO 21009-2:2015 ed EN ISO 21922:2021 unitamente agli eventuali riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, in quanto tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere detti riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165.
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti oggetto delle norme armonizzate EN 10253-2:2021, EN 12392:2016+A1:2022, EN 12953-2:2012, EN 12953-6:2011, EN 12953-9:2007, EN 13134:2000, EN 13136:2013+A1:2018, EN ISO 13585:2012, EN 14129:2014, EN 14222:2021, EN 14585-1:2006, EN 14917:2021, EN ISO 15493:2003, EN ISO 15613:2004, EN ISO 15614-5:2004, EN ISO 15614-11:2002, EN ISO 21009-2:2015 e EN ISO 21922:2021 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
La norma armonizzata EN 12953-6:2024 relativa ai requisiti per l’equipaggiamento tecnico delle caldaie a tubi da fumo soddisfa diversi requisiti cui intende riferirsi ma mostra carenze tecniche per quanto riguarda i requisiti per le modalità di funzionamento delle attrezzature a pressione, il superamento dei limiti ammissibili, la progettazione e la costruzione degli accessori di sicurezza e la protezione dal rischio di surriscaldamento. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con le relative limitazioni.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2025/165.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 2 aprile 2028.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen