Decisione (UE) 2026/2251 del Consiglio del 1o ottobre 2026 relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record-PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 16 dicembre 2025 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Repubblica di Corea per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record-PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 4 giugno 2026.
L’accordo consente ai vettori aerei di trasferire i dati PNR dall’Unione alla Repubblica di Corea nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7 della Carta e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta. In particolare, l’accordo comprende garanzie adeguate con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai sensi dell’accordo.
L’accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità competenti della Repubblica di Corea e quelle degli Stati membri, nonché Europol ed Eurojust al fine di contribuire alla lotta contro il terrorismo e i reati gravi.
L’accordo dovrebbe consentire il trasferimento dei dati PNR dall’Unione alla Repubblica di Corea, riconoscendo la necessità di utilizzare tali dati come strumento essenziale nella lotta contro il terrorismo e altri reati gravi.
La conclusione dell’accordo rientra in un più ampio sforzo da parte della Commissione volto a perseguire un approccio coerente ed efficace per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR ai paesi terzi, come annunciato nella strategia per l’Unione della sicurezza 2020-2025, sulla base degli standard e delle pratiche raccomandate (SARP) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale sui dati PNR e in linea con il diritto e la giurisprudenza dell’Unione. Nelle sue conclusioni del 7 giugno 2021.il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a perseguire tale approccio.
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con lettera del 24 settembre 2026 l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 18 settembre 20262.
È pertanto opportuno firmare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record-PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, con riserva della sua conclusione3.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente J. O’Callaghan