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Decisione (PESC) 2026/2286 del Consiglio del 12 ottobre 2026 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/15441.

La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2026. In esito a un riesame di tale decisione e in considerazione della persistente e perdurante minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalle armi chimiche, il Consiglio ritiene che sia opportuno prorogarne l’applicazione fino al 30 ottobre 2031.

In esito a un riesame dell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544, risulta opportuno prorogare fino al 30 ottobre 2027 l’applicazione delle misure restrittive di cui agli articoli 2 e 3 di tale decisione in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati in tale allegato.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente decisione si applica fino al 30 ottobre 2031. La presente decisione è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino al 30 ottobre 2027.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas