Decisione (UE) 2026/2315 del Consiglio del 12 ottobre 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, in merito alla sostituzione dell’elenco degli arbitri
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra1 («accordo»), è stato firmato dall’Unione ai sensi della decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio2. L’accordo è stato applicato a titolo provvisorio tra l’Unione, da una parte, e il Botswana, l’Eswatini, il Lesotho, la Namibia e il Sudafrtica, dall’altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l’Unionee il Mozambico, dal 4 febbraio 2018.
A norma dell’articolo 94, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo di cui all’articolo 103 dell’accordo è tenuto a compilare un elenco di 21 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro («elenco degli arbitri»). Con decisione n. 1/2019 del 18 febbraio 20193 il comitato per il commercio e lo sviluppo ha istituito l’elenco degli arbitri.
Per garantire il corretto funzionamento del meccanismo di risoluzione delle controversie di cui alla parte III dell’accordo e mantenere il numero minimo di arbitri disponibili, il comitato per il commercio e lo sviluppo dovrebbe sostituire l’elenco degli arbitri.
La decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo, se adottata, produrrà effetti giuridici per l’Unione.
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo in merito alla sostituzione dell’elenco degli arbitri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, in merito alla sostituzione dell’elenco degli arbitri si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas