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Decisione (UE) 2026/2355 del Consiglio del 13 ottobre 2026 relativa alla firma, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafi 1 e 2, l’articolo 83, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Con la decisione (UE) 2024/17641 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati relativi a un protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo («protocollo»).

Il protocollo è stato adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 15 maggio 2026 e l’apertura alla firma è prevista per il 14 ottobre 2026.

Il protocollo è in conformità con l’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ossia garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, comprese misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie, e tramite il ravvicinamento delle legislazioni penali.

Il protocollo prevede, tra l’altro, disposizioni in tema di oggetto e ambito di applicazione, misure di confisca, misure provvisorie di sequestro e congelamento dei beni, tecniche e strumenti d’indagine, istituzione degli uffici per il recupero dei beni, accesso di tali uffici alle informazioni e scambio di informazioni tra di essi, accesso delle autorità competenti alle informazioni relative ai conti bancari, gestione dei beni, compresa la designazione di uffici per la gestione dei beni, cooperazione giudiziaria in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di congelamento e confisca, ripartizione e restituzione dei beni, e diritti processuali e garanzie per tutte le persone coinvolte.

Il protocollo presenta le potenzialità di rafforzare considerevolmente i quadri di recupero dei beni e la relativa cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri partner internazionali fondamentali che potrebbero diventare parti del protocollo.

Le norme stabilite nel protocollo si sovrappongono in larga misura a norme comuni adottate a livello di Unione, dalle quali traggono ispirazione. Tali norme comuni comprendono, in particolare, le direttive (UE) 2024/12602 e (UE) 2024/16403 del Parlamento europeo e del Consiglio, e il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Inoltre, il protocollo si sovrappone alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5, che rimane applicabile soltanto in relazione all’Irlanda, e alle decisioni quadro 2003/577/GAI6, 2005/212/GAI7, e 2006/783/GAI8 del Consiglio, che rimangono applicabili soltanto in relazione alla Danimarca e all’Irlanda e tra la Danimarca e l’Irlanda.

La Commissione ha partecipato ai negoziati a nome dell’Unione, garantendo la conformità del protocollo al diritto dell’Unione.

A norma del suo articolo 37, il protocollo è aperto alla firma da parte dell’Unione. L’Unione dovrebbe diventare parte del protocollo unitamente agli Stati membri, poiché l’Unione e i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dal protocollo. È opportuno firmare il protocollo a nome dell’Unione per quanto riguarda le materie ricadenti nella competenza dell’Unione nella misura in cui il protocollo potrebbe incidere su norme comuni stabilite a livello dell’Unione o modificarne la portata. Anche gli impegni internazionali potrebbero incidere sulla portata di tali norme comuni o modificarla qualora tali impegni rientrino in un settore già in gran parte disciplinato da tali norme comuni, nella misura in cui gli impegni possano compromettere l’applicazione uniforme e coerente delle norme comuni e il buon funzionamento del sistema da esse istituito. Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui il protocollo non incide sulle norme comuni stabilite a livello di Unione o non ne modifica la portata, comprese le prevedibili prospettive di evoluzione di tali norme. La presente decisione non pregiudica la firma del protocollo da parte degli Stati membri secondo le rispettive procedure interne.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio9, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 settembre 2026.

È pertanto opportuno firmare a nome dell’Unione il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, con riserva della conclusione del protocollo stesso10.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne