Decisione (PESC) 2026/2352 del Consiglio del 19 ottobre 2026 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione n. 2012/440/PESC1 sulla nomina di un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per i diritti umani.
L’11 febbraio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/3452, con cui ha nominato la sig.ra Kajsa OLLONGREN RSUE per i diritti umani per il periodo dal 1o marzo 2026 al 29 febbraio 2028.
A seguito della nomina della sig.ra Kajsa OLLONGREN a un’altra posizione, è opportuno nominare un nuovo RSUE per i diritti umani per il periodo dal 19 ottobre 2026 al 29 febbraio 2028.
L’importo di riferimento finanziario di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2026/345 dovrebbe coprire le spese connesse alla continuità amministrativa tra i mandati dell’RSUE e l’esecuzione del mandato del nuovo RSUE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea
1. Il mandato della sig.ra Kajsa OLLONGREN quale rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani (RSUE) cessa a partire dal 1o settembre 2026.
2. La sig.ra Ilze BRANDS KEHRIS è nominata RSUE dal 19 ottobre 2026 al 29 febbraio 2028. Essa esercita il suo mandato conformemente alla decisione (PESC) 2026/345 del Consiglio.
3. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE («mandato») termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).
Art. 2 Finanziamento
1. Le spese connesse alla continuità amministrativa tra i mandati di RSUE della sig.ra Kajsa OLLONGREN e quello della sig.ra Ilze BRANDS KEHRIS durante il periodo dal 1o settembre 2026 al 18 ottobre 2026 sono coperte dall’importo di riferimento finanziario di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2026/345.
2. Le spese connesse all’attuazione del mandato durante il periodo dal 19 ottobre 2026 al 29 febbraio 2028 sono coperte dall’importo di riferimento finanziario di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2026/345.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 19 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente D. Calleary