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Decisione (PESC) 2026/2372 del Consiglio del 26 ottobre 2026 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC1.

Il 20 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2667 (2022) che elimina gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 5 della risoluzione 1807 (2008) per quanto riguarda l’embargo sulle armi nei confronti di entità non governative e persone operanti nel territorio della Repubblica democratica del Congo.

Il 29 giugno 2026 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2825 (2026) che modifica i criteri per la designazione delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 della risoluzione 1807 (2008).

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

  1. 1) l’articolo 2 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è così modificato:

      1. i) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, destinati esclusivamente ad aiutare la missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) o la task force regionale dell’Unione africana, o ad essere da esse utilizzati; b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella RDC da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla relativa fornitura di assistenza o formazione tecnica, al finanziamento o all’assistenza finanziaria, ai servizi di intermediazione o altri servizi.» ;

      2. ii) la lettera d) è soppressa;

    2. b) il paragrafo 3 è soppresso;

  2. 2) all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente: «l) il fatto di ostacolare deliberatamente e gravemente l’attuazione del mandato della MONUSCO, anche negando l’accesso, limitando la libertà di circolazione o interferendo con pattugliamenti e attività di monitoraggio.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Heydon