Decisione (PESC) 2026/2378 del Consiglio del 26 ottobre 2026 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/16931.
Le misure restrittive di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 devono applicarsi fino al 31 ottobre 2026.
La decisione (PESC) 2016/1693 contiene l’obbligo di riesaminare periodicamente e almeno ogni 12 mesi le misure restrittive ivi previste. In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 31 ottobre 2027.
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 6, paragrafo 6, della decisione (PESC) 2016/1693, la data «31 ottobre 2026» è sostituita dalla data «31 ottobre 2027».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Heydon