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Decisione (PESC) 2026/2378 del Consiglio del 26 ottobre 2026 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/16931.

Le misure restrittive di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 devono applicarsi fino al 31 ottobre 2026.

La decisione (PESC) 2016/1693 contiene l’obbligo di riesaminare periodicamente e almeno ogni 12 mesi le misure restrittive ivi previste. In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 31 ottobre 2027.

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Heydon