Direttiva del Consiglio del 30 luglio 1964 volta ad organizzare indagini annuali coordinate sugli investimenti nell'industria (64/475/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 213,
Visto il progetto presentato dalla Commissione,
Considerando che, per l'esecuzione dei compiti affidatile dal Trattato, la Commissione deve disporre di informazioni statistiche annuali sull'evoluzione degli investimenti nelle industrie della Comunità;
Considerando che mediante l'indagine industriale relativa al 1962 sono stati rilevati per la prima volta dati di base comparabili sui caratteri essenziali dell'industria; che tale censimento non può essere ripetuto frequentemente, sebbene non si possa fare a meno, per gli anni intermedi, di dati statistici annuali relativi ad alcuni elementi fondamentali; che tra questi elementi fondamentali gli investimenti occupano un posto tanto importante che da vari anni gli Istituti statistici della maggior parte degli Stati membri rilevano dati di tal genere;
Considerando nondimeno indispensabile che tutti gli Stati membri pongano a disposizione della Commissione tali statistiche annuali sotto forma coordinata dal punto di vista della concezione e del metodo, al fine di ottenere risultati comparabili tra i sei Stati membri, secondo la medesima suddivisione per settori industriali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Art. 1
Gli Stati membri, in cooperazione tecnica con la Commissione, prendono tutte le misure utili affinché siano effettuate indagini annuali coordinate sugli investimenti effettuati nell'industria e affinché una prima indagine relativa al 1964 sia effettuata nel 1965 e, nel caso di nuovi stati membri, una prima inchiesta, relativa all'anno della loro adesione, sia effettuata nell'anno successivo a quello della loro adesione.
Art. 2
Per l'applicazione della presente direttiva, l'industria è intesa in riferimento alle attività definite dalla «Classificazione delle industrie nelle Comunità europee» (N.I.C.E.)1. Le indagini riguardanti le piccole imprese potrebbero essere effettuate mediante sondaggi.
Art. 3
Gli importi da rilevare riguardano le somme annualmente dedicate ad investimenti (ivi compresi gli impianti costruiti dalle imprese stesse), ripartite come segue:
a) macchinari, impianti, veicoli;
b) costruzione di edifici ed altre opere;
c) acquisto di edifici ed altre opere preesistenti, nonché di terreni.
Gli investimenti di carattere sociale saranno oggetto, se possibile, di un'indagine complessiva a parte.
Art. 4
I risultati delle indagini, ad esclusione delle informazioni coperte dal segreto statistico a norma delle singole legislazioni nazionali, sono trasmessi alla Commissione, ripartiti per settori industriali.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addi 30 luglio 1964. Per il Consiglio Il Presidente G. Schröder