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Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (66/401/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo [1],

Visto il parere de Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di piante foraggere occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di piante foraggere dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di piante foraggere a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di piante foraggere sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di piante foraggere nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per il consumatore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che un sistema siffatto esiste già sul piano internazionale; che l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinate al commercio internazionale;

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione del sistema predetto e dei sistemi nazionali in materia;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di piante foraggere, qualunque sia la destinazione delle sementi stesse, devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate o, per alcuni generi e specie, ufficialmente esaminate ed ammesse come sementi commerciali; che la scelta dei termini tecnici "sementi di base" e "sementi certificati" è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre ammettere le sementi commerciali per tener conto del fatto che non esistono ancora, per tutti i generi e specie di piante foraggere aventi importanza per la coltura, né le varietà volute né sufficienti sementi delle varietà esistenti, per coprire tutto il fabbisogno della Comunità; che è pertanto necessario ammettere per taluni generi e specie, sementi di piante foraggere non appartenenti ad una varietà, ma rispondenti alle altre condizioni della regolamentazione;

Considerando che occorre escludere le sementi di piante foraggere non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;

Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di piante foraggere nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica e la facoltà germinativa;

Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione delle sementi certificate delle diverse categorie;

Considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di piante foraggere di vari generi e specie; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli a determinate condizioni;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette — fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato — se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino all'elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi certificate delle diverse categorie a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di piante foraggere raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o ufficialmente ammesse in quanto sementi commerciali nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi commerciali incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diversi categorie di "sementi certificate";

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di piante foraggere all'interno della Comunità.

Art. 1 bis

A fini della presente direttiva, per «commercializzazione» s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché esse non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Art. 2

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

  1. A. Piante foraggere: le piante dei generi e specie seguenti:

    a)Poaceae (Gramineae)Graminacee
    Agrostis canina L.Agrostide canina
    Agrostis gigantea RothAgrostide gigante e bianca
    Agrostis stolonifera L.Agrostide stolonifera
    Agrostis capillaris L.Agrostide tenue
    Alopecurus pratensis L.Coda di volpe
    Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. PreslAvena altissima
    Bromus catharticus Vahl.Bromo
    Bromus sitchensis Trin.Bromo dell' Alaska
    Cynodon dactylon L. Pers.Erba capriola
    Dactylis glomerataDactylis (pannocchia)
    Festuca arundinacea SchreberFestuca arundinacea
    Festuca filiformis PourrFestuca a foglie capillari
    Festuca ovina L.Festuca ovina
    Festuca pratensis Huds.Festuca dei prati
    Festuca rubra L.Festuca rossa
    Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.Festuca indurita
    Lolium multiflorum Lam.Loglio d'Italia (compreso il Loglio Westervoldigo)
    Lolium perenne L.Loglio perenne o loietto inglese
    Lolium × hybridum HaussknLoglio ibrido
    Phalaris acquatica L.Erba di Harding, Phalaris
    Phleum nodosum L.Codolina comune
    Phleum pratense L.Fleolo (coda di topo)
    Poa annua L.Poa annua
    Poa nemoralis L.Poa dei boschi
    Poa palusris L.Fienarola delle paludi
    Poa pratensis L.Fienarola dei prati
    Poa trivialis L.Poa comune
    Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.Avena bionda
    Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:
    x Festulolium Asch. & Graebn.Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium
    b)Fabaceae (Leguminosae)Leguminose
    Biserrula pelecinus L.Biserrula
    Galega orientalis Lam.Galega foraggera
    Hedysarum coronarium L.Sulla
    Lathyrus cicera L.Cicerchia/moco
    Lotus corniculatus L.Ginestrino
    Lupinus albus L.Lupino bianco
    Lupinus angustifolius L.Lupino selvatico
    Lupinus luteus L.Lupino giallo
    Medicago doliata Carmign.Medica aculeata
    Medicago italica (Mill.) FioriMedica attorcigliata
    Medicago littoralis Rohde ex Loisel.Medica litorale
    Medicago lupulina L.Lupolina
    Medicago murex Willd.Medica pungente
    Medicago polymorpha L.Medica polimorfa
    Medicago rugosa Desr.Medica rugosa
    Medicago sativa L.Erba medica
    Medicago scutellata (L.) Mill.Medica scudata
    Medicago truncatula Gaertn.Medica troncata
    Medicago × varia T. Martyn SandErba medica ibrida
    Onobrychis viciifolia Scop.Lupinella
    Ornithopus compressus L.Uccellina comune
    Ornithopus sativus Brot.Serradella
    Pisum sativum L. (partim)Pisello da foraggio
    Trifolium alexandrinum L.Trifoglio alessandrino
    Trifolium fragiferum L.Trifoglio fragola
    Trifolium glanduliferum Boiss.Trifoglio glandulifero
    Trifolium hirtum All.Trifoglio irto
    Trifolium hybridum L.Trifoglio ibrido
    Trifolium incarnatum L.Trifoglio incarnato
    Trifolium isthmocarpum Brot.Trifoglio a frutti strozzati
    Trifolium michelianum SaviTrifoglio di Micheli
    Trifolium pratense L.Trifoglio violetto
    Trifolium repens L.Trifoglio bianco
    Trifolium resupinatum L.Trifoglio persiano
    Trifolium squarrosum L.Trifoglio squarroso
    Trifolium subterraneum L.Trifoglio sotterraneo
    Trifolium vesiculosum SaviTrifoglio vescicoloso
    Trigonella foenum-graecum L.Fieno greco
    Vicia benghalensis L.Veccia del Bengala
    Vicia faba L.Favino
    Vicia pannonica CrantzVeccia d'Ungheria
    Vicia sativa L.Veccia comune
    Vicia villosa RothVeccia vellutata
    c)Altre specie
    Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Navone
    Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + Var. viridis L.Cavolo da foraggio
    Phacelia tanacetifolia Benth.Facelia
    Plantago lanceolata L.Piantaggine lanciuola
    Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Rafano oleifero
  2. B. Sementi di base

    1. 1. Sementi di varietà selezionate: le sementi

      1. a) prodotte sotto la responsabilità del Costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

      2. b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,

      3. c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

      4. d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

    2. 2. Sementi di varietà locali: le sementi

      1. a) prodotte sotto il controllo ufficiale da materiali ufficialmente ammessi come varietà locali in una o più aziende di una regione d'origine esattamente delimitata;

      2. b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,

      3. c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

      4. d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

  3. C. Sementi certificate: le sementi di tutte le specie di cui al precedente punto A diverse da Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa:

    1. a) provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, sono risultate conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base;

    2. b) previste per fini diversi dalla produzione di sementi,

    3. c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

    4. d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

C bis. Sementi certificate di prima generazione (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa), le sementi:

  1. a) provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,

  2. b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,

  3. c) conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

  4. d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

C ter. Sementi certificate di seconda riproduzione (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., e Medicago sativa), le sementi:

  1. a) provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,

  2. b) previste per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,

  3. c) conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

  4. d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

  1. D. Sementi commerciali: le sementi

    1. a) identificate per la specie;

    2. b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni dell'allegato II per le sementi commerciali, e

    3. c) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

  2. E. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

    1. a) da autorità di uno Stato, o

    2. b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

    3. c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

    a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

  3. F. Piccoli imballaggi CE A: gli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi che non sono destinate ad essere usate come piante foraggere, a concorrenza di un peso netto di 2 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

  4. G. Piccoli imballaggi CE B: gli imballaggi contenenti sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali o — quando non si tratti di piccoli imballaggi CE A — un miscuglio di sementi, a concorrenza di un peso netto di 10 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

1bis. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, punto A, sono adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 21.

1 ter. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

1 quinquies. Secondo la procedura prevista all'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati a non applicare per la produzione in uno Stato membro determinato la condizione di cui all'allegato II, parte I, punto 2, lettera B 1) per una o più delle specie considerate, sempreché le condizioni ecologiche e le esperienze acquisite permettano di ritenere che la norma di cui all'allegato II, parte I, punto 2, colonna 13 della tabella è rispettata.

2. Gli Stati membri possono, durante un periodo transitorio di non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punto C, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi certificate come sementi di base o sementi certificate secondo i principi della presente direttiva.

3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto B.1, lettera d), punto B.2, lettera d), punto C, lettera d), punto C bis, lettera d), punto C ter, lettera d) e punto D, lettera c), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. A. Ispezione in campo

    1. a) L’ispettore:

      1. i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;

      2. ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

      3. iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

      4. iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

    2. b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;

    3. c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

    4. d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

    5. e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

  2. B. Controlli delle sementi

    1. a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

    2. b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

    3. c) I laboratori sono:

      1. i) indipendenti oppure

      2. ii) appartenenti a una società sementiera.

      Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.

    4. d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

    5. e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

    6. f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

4. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Art. 3

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di:

Brassica napus L. vari napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

Festuca rubra L.× Festulolium

Galega orientalis Lam.Galega foraggera

Lolium multiflorum Lam

Lolium perenne L.

Lolium × hybridum Hausskn

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

Medicago × varia T. Martyn

Pisum sativum L.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Trifolium repens L.

e, a decorrere dal 1o luglio 1971, di Trifolium pratense L. possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

1bis. Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 21, il Regno di Spagna può essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1989, ad ammettere deroghe al paragrafo 1 relativamente alle sementi di Medicago sativa, Brassica olearacea convar. acephala e Raphanus sativus.

2. Gli Stati membri prescrivono che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate», o se siano sementi commerciali.

3. La Commissione può prescrivere, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da determinate date soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

Art. 3 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che possano essere commercializzate:

le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

Art. 4

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3

  1. a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; altrettale deroga si applica, per il Trifolium pratense, anche alle sementi certificate quando siano destinate alla produzione di altre sementi certificate. Nei casi summenzionati sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

  2. b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione o l'ammissione ufficiali e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate» o «sementi commerciali», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione sono concesse a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto. Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

Art. 4 bis

1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:

  1. a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;

  2. b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può esser concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. Le autorizzazioni concesse prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.

Art. 5

Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per l'esame delle sementi commerciali.

Art. 5 bis

Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa alle sementi certificate di prima riproduzione.

Art. 6

Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

Art. 7

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l’esame delle sementi per la certificazione e l’esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 19 è eseguito ufficialmente.

1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

  2. b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

  3. c) i campionatori sono:

    1. i) persone fisiche indipendenti,

    2. ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi, o

    3. iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.

    Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

  4. d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

  5. e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

  6. f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.