DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (68/193/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1 previa consultazione del Comitato economico e sociale,
considerando che la produzione di vino e di uve da tavola occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità economica europea;
considerando che i risultati soddisfacenti della coltura della vite dipendono in ampia misura dall'utilizzazione di piante di vite adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite a quella delle talee, marze e barbatelle di alta qualità; che tali Stati hanno beneficiato del risultato dei lavori di selezione sistematica delle piante effettuati da vari decenni, lavori che hanno consentito di ottenere varietà di viti stabili e omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per gli impieghi previsti;
considerando che una maggiore produttività in materia di coltura della vite nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;
considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà appare giustificata soltanto ove esista al tempo stesso la garanzia per il viticoltore di poter effettivamente ottenere talee, marze e barbatelle di queste stesse varietà;
considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione volti a garantire l'identità e la purezza delle varietà, nonché il loro stato sanitario, segnatamente riguardo alle virosi, mediante un controllo ufficiale; che tali sistemi possono costituire una delle basi di un sistema di certificazione unificato nella Comunità;
considerando che, per quanto riguarda le talee, marze e barbatelle prodotte nella Comunità, è opportuno che tale sistema possa essere applicato tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;
considerando che, come regola generale, le talee, marze e barbatelle di viti destinate alla produzione di uve o alla produzione di materiali di moltiplicazione di queste stesse talee, marze e barbatelle di viti devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate quali materiali di moltiplicazione di base o materiali di moltiplicazione certificati; che la scelta dei termini tecnici «materiali di moltiplicazione di base» e «materiali di moltiplicazione certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente e sui sistemi comunitari previsti per gli altri generi e specie di piante;
considerando che risulta opportuno limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione della vite certificati, ottenuti per selezione clonale; che, tuttavia, è attualmente impossibile conseguire tale obiettivo dato che i fabbisogni della Comunità non potrebbero essere coperti totalmente da tali materiali; che occorre pertanto ammettere provvisoriamente la commercializzazione di materiali standard controllati, che devono anch'essi possedere l'identità e la purezza della varietà, pur non offrendo sempre la stessa garanzia delle talee, marze e barbatelle di viti ottenute per selezione clonale; che nondimeno tale categoria deve scomparire progressivamente;
considerando che se in uno Stato membro non vi è moltiplicazione della vite o commercializzazione dei suoi materiali di moltiplicazione, sembra giustificato esentare tale Stato dall'obbligo di procedere ad una certificazione o a un controllo dei materiali di moltiplicazione standard, senza che ciò possa tuttavia pregiudicare l'obbligo di limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione certificati e ai materiali di moltiplicazione standard;
considerando che è opportuno escludere le talee, marze e barbatelle di viti non commercializzate dal campo di applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporre detti materiali di moltiplicazione della vite a prescrizioni particolari;
considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi;
considerando che entro il 31 dicembre 1969 le opportune norme comunitarie dovranno essere adottate dal Consiglio anche per i materiali di moltiplicazione della vite prodotti nei paesi terzi e commercializzati nella Comunità;
considerando che, per migliorare, oltre al valore genetico, anche la qualità esteriore dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità, è necessario stabilire alcuni requisiti per quanto concerne la purezza tecnica, la qualità e la calibrazione;
considerando che per garantire l'identità dei materiali di moltiplicazione devono essere stabilite norme comunitarie relative alla separazione dei lotti, all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'effettuazione del controllo ufficiale nonché all'informazione del viticoltore e porre in evidenza il carattere comunitario del sistema;
considerando che per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto delle condizioni relative alla qualità dei materiali di moltiplicazione e delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono stabilire adeguate disposizioni di controllo;
considerando che, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del trattato, i materiali di moltiplicazione rispondenti a tali condizioni possono essere sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;
considerando che, fino all'elaborazione di un catalogo comune delle varietà, occorre che tali restrizioni comportino, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione alle varietà che hanno, nei rispettivi territori, un valore agronomico e d'utilizzazione; che non è opportuno decidere nella fase attuale se e in quali condizioni gli Stati membri possano vietare totalmente o parzialmente la coltivazione di talune specie di viti sul loro territorio;
considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, che i materiali di moltiplicazione prodotti in altri Stati membri a partire da materiali di moltiplicazione di base certificati in uno Stato membro sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione prodotti in tale Stato membro;
considerando che, nei periodi in cui l'approvvigionamento di talee, marze e barbatelle certificate delle diverse categorie o di materiali di moltiplicazione standard incontra difficoltà, occorre ammettere temporaneamente alla commercializzazione materiali di moltiplicazione sottoposti a requisiti ridotti;
considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici per la certificazione e il controllo dei materiali di moltiplicazione standard dei vari Stati membri e per avere in futuro possibilità di raffronto fra le talee, marze e barbatelle certificate o controllate all'interno della Comunità e quelle provenienti dai paesi terzi, è opportuno effettuare negli Stati membri prove sperimentali comunitarie per valutare la qualità dei materiali di moltiplicazione delle varie categorie;
considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni stabilite, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva concerne i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite qui di seguito denominati «materiali di moltiplicazione» commercializzati all'interno della Comunità.
Art. 2
1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:
A. Vite: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.
AA. Varietà: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:
a) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
b) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e
c) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.
AB. Clone: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.
B. Materiali di moltiplicazione:
i) Piante di vite:
a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;
b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.
ii) Parti di piante di vite:
a) sarmenti: tralci di un anno;
b) tralci erbacei: tralci non lignificati;
c) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
d) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
e) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.
C. Vigneti di viti-madri: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee di vivaio o di nesti.
D. Vivai di viti: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.
DA. Materiali di moltiplicazione iniziali: i materiali di moltiplicazione:
a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;
b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, tali allegati possono essere modificati al fine di stabilire condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione dei materiali di moltiplicazione iniziali;
d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
E. Materiali di moltiplicazione di base: i materiali di moltiplicazione:
a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;
b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; e
d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
F. Materiali di moltiplicazione certificati: i materiali di moltiplicazione:
a) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;
b) destinati:
alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
alla produzione di uve;
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione certificati; e
d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
G. Materiali di moltiplicazione standard: i materiali di moltiplicazione:
a) che presentano l'identità e la purezza della varietà;
b) destinati:
alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
alla produzione di uve;
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard; e
d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
H. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono state adottate:
a) dalle autorità di uno Stato; o
b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o
c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
a condizione che le persone di cui alle lettere b) e c) non traggano un profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.
I. Commercializzazione
La vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.
Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come le operazioni seguenti:
a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi ufficiali di sperimentazione e d'ispezione;
b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purché il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito.
Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri possono, a titolo transitorio, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, stabilire che i materiali di moltiplicazione usati per la costituzione di vigneti di viti-madri o di vivai sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione che sono stati certificati o controllati a norma delle disposizioni della presente direttiva, se tali materiali di moltiplicazione offrivano, prima della loro utilizzazione, le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione certificati o controllati a norma delle disposizioni della presente direttiva.
Art. 3
1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto:
a) se sono stati ufficialmente certificati «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure, nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto, se si tratta di materiali di moltiplicazione standard ufficialmente controllati e
b) se rispondono alle condizioni dell'allegato II.
2. A titolo transitorio e fino al 1o gennaio 2005, gli Stati membri possono ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, in deroga al paragrafo 1, materiali di moltiplicazione della categoria standard destinati ad essere utilizzati come portinnesto e provenienti da viti madri già esistenti il 23 febbraio 2002.
3.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione:
a) destinati a prove sperimentali o a scopi scientifici;
b) per lavori di selezione;
c) destinati a misure volte alla conservazione della diversità genetica.
Le condizioni alle quali gli Stati membri possono accordare tali autorizzazioni possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
Nel caso del materiale geneticamente modificato, l'autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per la valutazione dei rischi ambientali e per altri controlli cui si deve procedere in proposito, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 5 ter bis.
4. Per i materiali di moltiplicazione prodotti con tecniche di moltiplicazione in vitro possono essere stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le seguenti disposizioni:
a) deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva;
b) condizioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;
c) denominazioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;
d) condizioni in materia di garanzia di verifica, in primo luogo, dell'autenticità varietale.
5. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione può prescrivere che i materiali di moltiplicazione, diversi dai materiali destinati ad essere impiegati come portinnesto, possono essere commercializzati a partire da date determinate soltanto se sono stati ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati»:
a) nell'intero territorio della Comunità, per quanto riguarda alcune varietà di vite, nella misura in cui il fabbisogno comunitario di tali varietà può essere soddisfatto tenendo conto della loro diversità genetica, eventualmente secondo un apposito programma, con materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati»; e
b) per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione di varietà diverse da quelle di cui alla lettera a), se sono destinati a essere utilizzati nei territori degli Stati membri che, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, hanno prescritto che i materiali di moltiplicazione della categoria «materiali standard» non possono più essere commercializzati.
Art. 4
Per quanto riguarda le condizioni previste agli allegati I e II, gli Stati membri possono stabilire, per le loro produzioni, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per il controllo dei materiali di moltiplicazione standard.
Tale disposizione non si applica, nel caso di un innesto, ai materiali di moltiplicazione prodotti in un altro Stato membro o in un paese terzo, riconosciuti equivalenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2.
Art. 5
1. Ogni Stato membro compila un catalogo delle varietà di viti ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà. Per le varietà già ammesse al 31 dicembre 1971, si può fare riferimento alla descrizione che figura nelle pubblicazioni ampelografiche ufficiali.
2. Gli Stati membri provvedono a che le varietà che sono state ammesse nei cataloghi degli altri Stati membri siano ammesse anche alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard sul loro territorio, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo2, per quanto riguarda le norme relative alla classificazione delle varietà di vite.
3.
Ogni Stato membro redige inoltre, se del caso, un elenco dei cloni ammessi ufficialmente alla certificazione sul suo territorio.
Gli Stati membri provvedono a che i cloni che sono stati ammessi alla certificazione in un altro Stato membro siano ammessi anche alla certificazione sul loro territorio.
Art. 5 bis
Gli Stati membri provvedono a che una varietà sia ammessa solo se è distinta, stabile e sufficientemente omogenea.
Art. 5 ter
1.
Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità.
Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare.
2. Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni.
3. Una varietà si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.
Art. 5 ter bis
1. Nel caso di una varietà di vite geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 2001/18/CE del Consiglio3, l'ammissione è concessa soltanto se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi del paragrafo 1:
a) si procede a una valutazione specifica dei rischi ambientali equivalente a quella prevista dalla direttiva 2001/18/CE, secondo i principi stabiliti nell'allegato II e in base alle informazioni precisate nell'allegato III della suddetta direttiva;
b) le procedure volte a garantire una valutazione specifica dei rischi e delle altre esigenze pertinenti, in particolare delle esigenze in materia di gestione dei rischi, di etichettatura, di eventuale sorveglianza, di informazione del pubblico e di clausola di salvaguardia equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2001/18/CE sono introdotte, su proposta della Commissione, con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Fino all'entrata in vigore di detto regolamento, le varietà geneticamente modificate sono ammesse ai cataloghi nazionali solo dopo essere state ammesse alla commercializzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE;
c) gli articoli da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE non si applicano più alle varietà di vite geneticamente modificate autorizzate ai sensi del regolamento di cui alla lettera b).
3.
a) Quando prodotti derivati da materiali di propagazione della vite sono destinati ad essere utilizzati come prodotti o ingredienti alimentari che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, o come mangimi o ingredienti di mangimi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati4, la varietà di vite in questione è accettata soltanto se è stata autorizzata in conformità di tale regolamento.
b) Gli Stati membri garantiscono che una varietà di vite dal cui materiale di propagazione sono derivati prodotti destinati ad essere utilizzati in un alimento o mangime secondo la definizione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare5, sia accettata solo se è stata autorizzata conformemente alla normativa pertinente.
Art. 5 quater
Gli Stati membri provvedono a che le varietà e, se del caso, i cloni provenienti da altri Stati membri siano soggetti, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà e ai cloni nazionali.
Art. 5 quinto
1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2 sono fissati, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche:
a) i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami,
b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.
3. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro paese sotto una denominazione diversa, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.
Art. 5 sesto
1. Le varietà ammesse vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Se non è più osservata una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, l'ammissione viene annullata e la varietà viene cancellata dal catalogo.
2. Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione in un catalogo delle varietà e le relative modifiche di quest'ultimo vengono immediatamente notificati agli altri Stati membri e alla Commissione. Sulla base delle notifiche degli Stati membri, la Commissione pubblica un catalogo comune delle varietà.