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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1968 concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali (68/297/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 99,

vista la decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili1, in particolare l'articolo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti richiede l'istituzione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di esso, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

considerando che l'istituzione di tali norme comuni deve anche comportare l'uniformazione delle disposizioni concernenti l'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali;

considerando che, per armonizzare le condizioni di concorrenza fra i vettori dei diversi Stati membri, occorre - fissare il quantitativo minimo di carburante ammesso in franchigia e prevedere le condizioni per l'ammissione in franchigia di quantitativi supplementari;

- che le disposizioni applicabili in uno Stato membro per l'ammissione in franchigia di carburante siano identiche, qualunque sia lo Stato membro in cui gli autoveicoli sono immatricolati;

considerando che, per evitare l'utilizzazione abusiva del carburante importato in franchigia, è necessario prevedere una disposizione speciale per quanto riguarda le zone di frontiera,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli stati membri procedono, conformemente alla presente direttiva, all'uniformazione delle disposizioni relative all'ammisione in franchigia del carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli industriali che traversano frontiere comuni tra gli stati membri.

Art. 1 bis

Ai sensi della presente direttiva si considera che attraversano una frontiera comune tra gli Stati membri anche gli autoveicoli industriali immatricolati in uno Stato membro che attraversano il mare a bordo di un mezzo di trasporto marittimo tra due porti situati entrambi sul territorio degli Stati membri.

Art. 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

— «autoveicolo industriale», ogni veicolo stradale a motore che, per il suo tipo di costruzione ed il suo equipaggiamento, è atto e destinato ai trasporti, con o senza compenso:

  1. a) di oltre nove persone, compreso il conducente;

  2. b) di merci;

    — «serbatoi normali», i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per i1 funzionamento dei sistemi di refrigerazione.

    — Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante.

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Art. 3

1.

Gli stati membri ammettono in franchigia i quantitativi seguenti di carburante contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli industriali:

  1. a) 200 litri per veicolo e per viaggio nel caso dei veicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di merci;

  2. b) 600 litri per veicolo e per viaggio nel caso dei veicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente.

Il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, deciderà, su proposta della Commissione, anteriormente al 1 o luglio 1986, l'aumento del quantitativo di carburante ammesso in franchigia e contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli di cui al primo comma, lettera a).

2.

Ad ogni operazione di ravvicinamento sostanziale delle imposte nazionali sulla nafta, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il quantitativo di carburante che gli Stati membri ammettono in franchigia oltre quello previsto dal paragrafo 1.

Il Consiglio deciderà, nelle stesse condizioni, l'ammissione in franchigia della totalità del carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli industriali, quando i divari fra dette imposte saranno stati sufficientemente ridotti.

3. Ogni Stato membro può ammettere in franchigia quantitativi di carburante superiori a quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4. I quantitativi di carburante stabiliti da uno Stato membro a norma dei precedenti paragrafi devono essere identici, qualunque sia lo Stato membro d'immatricolazione degli autoveicoli industriali di cui si tratta.

Art. 4

In nessun caso le disposizioni adottate da uno Stato membro a norma della presente direttiva possono essere meno favorevoli di quelle che lo stesso Stato membro applica agli autoveicoli industriali, immatricolati negli Stati terzi, che attraversano frontiere comuni agli Stati membri.

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Art. 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'attuazione della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 19 luglio 1968. Per il Consiglio Il Presidente O.L. SCALFARO