DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 febbrario 1969 che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (69/60/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che è opportuno modificare alcune disposizioni della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali2;
considerando che occorre completare le disposizioni transitorie e consentire l'utilizzazione delle sementi di generazioni anteriori a quella delle sementi di base;
considerando che è necessario inserire nella direttiva una nuova specie di cereale e fissare per la stessa condizioni minime;
considerando che se nel territorio di uno Stato membro non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione di sementi di determinare specie occorre prevedere la possibilità di dispensare detto Stato, secondo la procedura del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, dall'applicazione delle disposizioni della direttiva riguardo alle sementi in parola;
considerando che occorre prevedere alcune semplificazioni per il contrassegno, nonché una modifica del colore della etichetta per le sementi soggette a requisiti ridotti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali è modificata conformemente a quanto viene stabilito negli articoli seguenti.
Art. 2
1. All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, dopo i termini «Oryza sativa L. Riso» sono inseriti i termini «Phalaris canariensis L. Scagliola».
2. All'articolo 2, paragrafo 1, punto C, dopo i termini «spelta, segale» e, al punto E, dopo i termini «segale, granturco» è inserito il termine «scagliola».
3.
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, punto E, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
«a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;»
4.
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, punto F, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
«a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base;»
5.
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, punto G, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
«a) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base;»
6.
All'articolo 2, paragrafo 2, è inserita la lettera c) seguente:
«c) durante un periodo transitorio di non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punti E, F e G, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema ivi vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi di base certificate secondo i principi della presente direttiva; tale disposizione è applicabile per analogia alle sementi certificate di prima riproduzione di cui al paragrafo 1, punto G.»
Art. 3
All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono cancellati i termini «di granturco».
Art. 4
All'articolo 8, paragrafo 1, il termine «livraisons» nel testo francese è sostituito dal termine «lots».
Art. 5
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
«2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.»
Art. 6
Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
«b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni stabilite dall'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3, 4 e 5 per l'etichetta stessa; esso non è indispensabile quando tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio.»
Art. 7
Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:
1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione, certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo, possono essere certificate nello Stato produttore delle sementi di base o delle sementi certificate di prima riproduzione se sono state assoggettate sui loro campi di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi alle condizioni previste all'allegato I e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II per le sementi certificate.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili nello stesso modo alla certificazione delle sementi certificate provenienti direttamente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni.»
Art. 8
All'articolo 16, paragrafo 2, la data indicata nell'ultima frase è sostituita dalla data del 1o luglio 1970.
Art. 9
All'articolo 17, paragrafo 2, i termini «giallo scuro» sono sostituiti dal termine «bruno».
Art. 10
Dopo l'articolo 23 viene aggiunto un nuovo articolo 23 bis cosí redatto:
«Articolo 23bis
Secondo la procedura di cui all'articolo 21, uno Stato membro può, a sua richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per alcune specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.»
Art. 11
All'allegato I, punto 2, parte A, e punto 4, dopo il termine «segale» è aggiunto ogni volta il termine «scagliola».