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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1969 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (69/493/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che in taluni Stati membri la possibilità di far uso di denominazioni particolari per i prodotti di vetro cristallo ed i relativi obblighi in materia di composizione di tali prodotti formano oggetto di regolamentazioni differenti, che queste differenze ostacolano gli scambi di tali prodotti e possono essere fonte di distorsioni di concorrenza all'interno della Comunità;

considerando che tali ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato comune possono essere eliminati con l'adozione delle stesse disposizioni da parte di tutti gli Stati membri;

considerando che, per quanto riguarda le denominazioni previste per le diverse categorie di vetro cristallo, nonché le caratteristiche di tali categorie, le disposizioni comunitarie da stabilire hanno lo scopo di proteggere, da un lato l'acquirente contro le frodi e dall'altro il fabbricante che si conformi a tali disposizioni;

considerando che la messa in applicazione di una regolamentazione comunitaria rende necessaria l'elaborazione di metodi uniformi per la determinazione delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti di vetro cristallo aventi le denominazioni stabilite dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva si applica ai prodotti di cui alla voce 70.13 della tariffa doganale comune.

Art. 2

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, l'etichettatura e ogni forma di pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 corrispondano alle definizioni e alle norme stabilite nella presente direttiva e nei suoi allegati.

Art. 3

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché le denominazioni di cui alla colonna b) dell'allegato I non possano essere utilizzate in commercio per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate alle colonne da d) a g) dell'allegato I.

Art. 4

1. Un prodotto, oggetto della presente direttiva, che abbia una delle denominazioni previste nell'allegato I, colonna b), può essere anche munito del simbolo d'identificazione come è definito nell'allegato I, colonne h) ed i), della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché, qualora la marca di fabbrica, la ragione sociale di un'impresa od ogni altra iscrizione comporti, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista alle colonne b) e c) dell'allegato I o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, figuri a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dalla marca o dalla ragione sociale o dall'iscrizione,

  1. a) la sua denominazione, quando il prodotto risponde alle caratteristiche specificate alle colonne da d) a g) dell'allegato I;

  2. b) l'indicazione della natura esatta del prodotto, quando esso non risponde alle caratteristiche specificate alle colonne da d) a g) dell'allegato I.

Art. 5

Le denominazioni ed i simboli d'identificazione previsti nell'allegato I possono figurare sulla stessa etichetta.

Art. 6

La corrispondenza fra le denominazioni ed i simboli d'identificazione, da una parte, e le caratteristiche che figurano nell'allegato I alle colonne da d) a g), dall'altra, non può essere verificata se non utilizzando i metodi definiti all'allegato II.

Art. 7

I prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva.

Art. 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a partire dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. A partire dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri si preoccupano inoltre di informare la Commissione, in tempo utile, per consentirle di presentare le sue osservazioni, di ogni progetto ulteriore di disposizioni essenziali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo, che intendono adottare su materie disciplinate dalla presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi 15 dicembre 1969. Per il Consiglio Il Presidente H. J. DE KOSTER