DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (70/157/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento;
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie e dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.
Art. 2
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di dispositivo di scarico o di un tipo di elemento di siffatto dispositivo, considerato quale entità tecnica, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico:
se il veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato I per quanto riguarda il livello sonoro ed il dispositivo di scarico;
se il dispositivo di scarico o l'elemento di siffatto dispositivo, considerato quale entità tecnica a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, è conforme alle prescrizioni dell'allegato II.
Art. 2 bis
1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico, se detti livello e dispositivo sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I.
2. Gli Stati membri non possono vietare la messa in circolazione di un dispositivo di scarico o di un elemento di siffatto dispositivo, considerato quale entità tecnica a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico qualora, a norma dell'articolo 2, detto dispositivo od elemento corrisponda ad un tipo per il quale è stata concessa l'omologazione.
Art. 3
Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati, eccetto quelle dei punti 5.2.2.1 e 5.2.2.5 dell'allegato I, sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Art. 4
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addí 6 febbraio 1970. Per il Consiglio Il Presidente P. HARMEL