DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 1 * febbraio 1971 relativa all'armonizzazione delle disposizioni essenziali in materia di garanzia delle operazioni a breve termine (rischio politico) sia su acquirenti pubblici che su acquirenti privati (71/86/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il credito all'esportazione detiene un ruolo di primo piano negli scambi internazionali e costituisce uno strumento rilevante della politica commerciale;
considerando che i vari sistemi d'assicurazione crediti all'esportazione in vigore negli Stati membri possono comportare distorsioni della concorrenza tra imprese della Comunità sui mercati terzi;
considerando che l'armonizzazione dei vari sistemi d'assicurazione crediti all'esportazione potrebbe facilitare la cooperazione tra le imprese dei diversi Stati membri;
considerando che, a seconda delle diverse categorie di operazioni, l'armonizzazione puo essere attuata o mediante polizze comuni o mediante disposizioni comuni riguardanti gli elementi ritenuti essenziali sul piano della concorrenza;
considerando che attualmente nel settore del breve termine le operazioni garantite rappresentano in generale una minor percentuale delle esportazioni che nel settore del medio termine;
considerando d'altronde che si tratta di un settore nel quale operano gli istituti di assicurazioni crediti privati e che quindi appare opportuno limitare l'armonizzazione al solo rischio politico;
considerando che, per le suddette ragioni, appare opportuno rinunciare a redigere una polizza comune e limitarsi all'armonizzazione degli elementi che sono stati ritenuti essenziali sul piano della concorrenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Fatte salve le disposizioni dell'allegato D delle direttive n. 70/509/CEE e n. 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 19701, gli Stati membri prenderanno le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per mettere in vigore le diposizioni armonizzate in materia di operazioni a breve termine che figurano nell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
Gli Stati membri provvedono a che gli enti che garantiscono per conto o con l'appoggio dello Stato l'assicurazione crediti, assicurino le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni armonizzate secondo le modalità ivi contenute e le norme particolari adottate dal Consiglio.
Art. 3
1. Il campo d'applicazione delle disposizioni armonizzate comprende, qualunque sia la forma della polizza utilizzata, le operazioni:
— che implicano un rischio del credito di durata inferiore a 24 mesi oppure un rischio del credito ed un rischio di fabbricazione garantito la cui durata cumulativa è anch'essa inferiore a 24 mesi; tuttavia la durata di detto rischio di fabbricazione deve essere inferiore a 12 mesi;
— concluse con un acquirente pubblico o con un acquirente privato;
— realizzate sulla base di un credito fornitore.
2. Le disposizioni armonizzate dalla presente direttiva si riferiscono soltanto alla garanzia del rischio politico.
3. Le definizioni di acquirente pubblico e di acquirente privato sono quelle date rispettivamente all'articolo 3 della direttiva n. 70/509/CEE ed all'articolo 4 della direttiva n. 70/510/CEE.
Art. 4
Il Comitato consultivo dell'assicurazione crediti all'esportazione, istituito dall'articolo 4 della direttiva n. 70/509/CEE, puo essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema relativo all'applicazione uniforme della presente direttiva.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addi 1 * febbraio 1971. Per il Consiglio Il Presidente M. SCHUMANN