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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1971 che modifica la direttiva del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (71/140/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo, previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno modificare alcune disposizioni della direttiva del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1388/70 del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di vite2 prevede disposizioni relative alla coltura delle varietà di vite in alcune regioni;

considerando che occorre pertanto solo ammettere alla libera commercializzazione in uno Stato membro i materiali di moltiplicazione delle varietà la cui coltura è autorizzata in tale Stato;

considerando che ciò fa venir meno la necessità di elaborare un elenco comune delle varietà che indichi tutte le varietà i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati liberamente nella Comunità;

considerando che resta nondimeno necessario che ciascuno Stato membro compili un catalogo delle varietà ammesse alla certificazione nonché al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio;

considerando che la compilazione dei cataloghi deve essere effettuata secondo norme unificate affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee;

considerando che gli esami per l'ammissione di una varietà esigono che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime di esecuzione unificati;

considerando che occorre inoltre garantire che tali esami abbiano luogo, per quanto possibile, contemporaneamente alle prove che consentono di valutare l'attitudine alla coltura ai fini della classificazione;

considerando che, se nel territorio di uno Stato membro con esiste normalmente una moltiplicazione e una commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, occorre prevedere la possibilità di esentare tale Stato membro dall'obbligo di applicare la presente direttiva;

considerando che le modifiche degli allegati essenzialmente tecnici devono essere facilitate da una procedura rapida;

considerando infine che è opportuno modificare fin d'ora una delle disposizioni tecniche dell'allegato I della direttiva di cui sui tratta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, viene modificata come segue.

Art. 2

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono costituite dalle disposizioni seguenti:

«2. Gli Stati membri possono, a titolo transitorio, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, stabilire che i materiali di moltiplicazione usati per la costituzione di vigneti di viti-madri o di vivai sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione che sono stati certificati o controllati a norma delle disposizioni della presente direttiva, se tali materiali di moltiplicazione offrivano, prima della loro utilizzazione, le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione certificati o controllati a norma delle disposizioni della presente direttiva.»

Art. 3

Il testo dell'articolo 5 viene sostituito dal seguente testo:

«Ogni Stato membro compila un catalogo delle varietà di viti ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. Tale catalogo può essere consultato da ognuno. Esso determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà. Per le varietà già ammesse al 31 dicembre 1971, si può fare riferimento alla descrizione che figura nelle pubblicazioni ampelografiche ufficiali.»

Art. 4

Dopo l'articolo 5 si aggiungono le seguenti disposizioni:

«Articolo 5 bis

Gli Stati membri provvedono a che una varietà sia ammessa solo se è distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

Art. 5

ter

1. Una varietà è distinta se, al momento in cui è chiesta l'ammissione, si distingue nettamente, per uno o più caratteri morfologici o fisiologici importanti, da qualsiasi altra varietà ammessa o presentata per l'ammissione nello Stato membro in oggetto.

2. Una varietà è stabile se, in seguito alle successive moltiplicazioni, rimane conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali.

3. Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono - a prescindere da rare aberrazioni - sono analoghe per tutti i caratteri considerati a tal fine.

Art. 5

quarto

Gli Stati membri provvedono a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura di ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.

Art. 5

quinto

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 17 sono fissati, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche:

  1. a) i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami,

  2. b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.

3. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro paese sotto una denominazione diversa, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

Art. 5

sesto

1. Le varietà ammesse vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Se non è più osservata una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, l'ammissione viene annullata e la varietà viene cancellata dal catalogo.

2. Il catalogo delle varietà e le relative modifiche vengono inmmediatamente notificati agli altri Stati membri e alla Commissione.»

Art. 6

Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, vengono sostituite dalle seguenti disposizioni:

«2. Gli Stati membri possono prescrivere, nella misura in cui non siano entrate in vigore disposizioni della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), che i materiali di moltiplicazione di alcune varietà di viti possono essere commercializzati a decorrere da date determinate solo se siano stati ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione di base» o«materiali di moltiplicazione certificati.»

Art. 7

Dopo l'articolo 12 si aggiunge il seguente testo:

«Articolo 12 bis

Gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione delle varietà della vite che sono state ammesse alla coltura nel loro territorio o in parte di esso, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1388/70, non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione nel loro territorio per quanto concerne la varietà.»