31972L0159
Testo vigente
visto il trattato che istituisce La Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43.
vista La proposta delle Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, non possono essere conseguiti senza una riforma delle strutture agrarie;
considerando che tale riforma delle strutture rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune; che essa deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari,
considerando che la diversità nella causa nella natura e nella gravità dei problemi strutturali in agricoltura puo richiedere risoluzioni distinte secondo le zone, adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni zona interessata; che si possono ottenere migliori risultati re, fundandosi su concezioni e entri comunitari, gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune tramite i propri strumenti legislativi, regolamentari e amministrativi e, se d'altro canto, determinano essi stessi, alle condizioni fissate dalla Comunità, in che misura tale azione deve essere introsificata o concentrata in alcune zone;
considerando che la struttura agraria è caratterizzata nella Comunità da un vasto numero di azienda agricole in cui mancano le condizioni strutturall che consentano di assicurare un equo reddito e condizioni di vita comparabili a quelle delle altre professioni che, inoltre, aumenta in modo permanente il divario tra il reddito delle aziende che per la loro situazione strutturale sono in grado di adeguarsi allo sviluppo economico e reddito delle altre aziende;
considerando che, in futuro le uniche aziende in grado di adeguarni allo sviluppo economico sono quelle il cui capo d'azienda possiede un'adeguata qualificazione professionale, La cui redditività è verificata mediante una contabilità e che sono in grado, applicando razionali metodi di produzione, di garantire un equo reddito, nonchè di assicurare condizioni di lavoro soddisfacenti per le persone che lavorano in tali aziende; che accorre pertanto che la riforma della struttura agraria di produzione favorisca la costituzione e lo sviluppo di tali aziende;
considerando che, nelle maggior parte dei casi, lo sviluppo di tali aziende non è attuabile a breve termine; che, peraltro, essso tara attuato a un ritmo piê razionale ed equilibrato nell'ambito di un piano di sviluppo realizzabile in vari anni e recante l'indicazione dei mezzi necessari per attuarlo, a partire dalla situazione iniziale dell'azienda fino al compimento del piano;
considerando che, al fine di orintare lo sviluppo di queste aziende, occorre fissare obiettivo che il piano di sviluppo deve conseguire per quanto riguarda la redditivita dell'azienda e la darata del lavoro degli addetti alla medesima.
considerando che se, per lo sviluppo dell'azienda, e previsto un ampliamento della superficie agricola utilizzata, non è necessario che fin dall'inizio dell'escuzione del piano di sviluppo l'azienda valorizzi già le superfici che sono destinate al suo ampliamento che, tuttavia, deve essere certo che l'azienda potrà disporre delle superfici previste durante il periodo di sviluppo considerato;
considerando che, al fine di assicurarsi che a fondi pubblica previsti per lo sviluppo delle aziende siano effettivamente utilizzati a favore delle aziende che rispondono alle condizioni richieste, occorre consentire alle autorita competenti di approvare i piani di sviluppo;
considerando che le azioni intraprese dagli agricoltori per realizzare l'obiettivo del piano di sviluppo possono essere incoraggiate mettendo a loro disposizione, in via prioritaria, superfici rese libere ai sensi della direttiva del Consiglio del 17 aprile 19721 e concedendo loro aiuti per gli investimenti;
considerando che gli aiuti per gli investimenti dovrebbero essere concessi, in linea di massima, sotto forma di tassi di intersse agevolati affiché sussita la responsabilità economica e finanziaria del capo d'azienda; che, allo stesso scopo, è opportuno che quest'ultimo partecipi al pagamento di una parte degli interssi; che è opportuno prevedere che questi aiuti possano essere accordati anche sotto forma di contributi in conto capitale o di ammortamenti dilazionati;
considerando che, per assicurare la redditività delle aziende orientate verso l'allevamento bovino e ovino, occorre subordinare a talune condizioni la concessione degli aiuti per l'acquisto di bestiame;
considerando che, per tener conto degli obiettivi di produzione della Comunità, ocorre concedere soltano a talune condizioni specifiche le misure di incoraggiamento nel settore suinicolo, subordinare ad una successiva decisione la concessione di misure di incoraggiamento nel settore delle uova e del pollame e favorite i'orientamento delle aziende verso la produzione di carni bovine e ovine:
considerando che la contabilita è uno strumento indispensebile per poter correttamerte valutare l'situazione economica e finanziaria delle aziende e in particolare di quelle sottoposte a processo di ammodernamento; che un incentivo finanziario puo incoraggiare la tenuta della contabilita;
considerando che nell'interesse di una produzione razionale e di un miglioramento delle condizioni di vita occorre favorire altresi la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale, una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attivita in comune;
considerando che le possibilita di sviluppo delle aziende, nel quadro di operazioni di ricomposizione fondiaria o di irrigazione, devono essere utilizzate al massimo per contribuire a realizzare l'obiettivo della presente direttiva; che, di conseguenza, nell'ambito di tali operazioni, occorre instaurare un regime particolare di aiuti supplementari o adattare il regime esistente;
considerando che l'ammodernamento delle azienda si realizzerà nella misura voluta soltanto a condizione che l'aiuto finanziario degli Stati membri a favore delle azienda stesse sia concentrato nella realizzazione di tale obiettivo; che non è d'altra parte opportuno inserire in un processo di espansione spesso lungo e costoso imprese che non sono capaci di raggiungere una redditività a lungo termine; che occorre tuttavia consentire agli Stati membri di migliorare, mediante un aiuto transitorio agli investimenti, le condizione di quei capi d'azienda che, per varie ragioni, non possano beneficiare delle misure di riforma dell'agricoltura;
considerando che gli Stati membri devono poter prendere misure di aiuto speciali per talune zone in cui il mantenimento di un livello minimo di popolazione non sia garantiro e sia indispensabile una certa attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale;
considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, ivi comprese le trasformazioni strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune; che queste misure rappresentano, pertanto, un'azione comune al sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune2:
considerando che la Comunità in quanto concorre al finanziamento di tale azione comune, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscono a realizzarne gli obiettivi; che è quindi opportuno prevedere una procedura che instuari una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente delle strutture agrarie istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola (3); che detta procedura deve altresi comportate, per gli aspetti finanziari, la consultazione del Comitato del FEAOG, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 729/70;
considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare annualmente, in base ad una relazione della commissione, i risultati delle misure comunitarie e nazionali applicate, onde poter valutare la necessità di completare o adattare il regime istituito,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Titolo I. Regime di incoraggiamento a favore delle aziende agricole in grado di svilupparsi
Art. 1
1. Allo scopo di creare le condizioni strutturali che consentano un sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura, gli Stati membri istituiscono un regime selettivo di incoraggiamento delle aziende agricole in grado di svilupparsi, volto a favorirne le attività e lo sviluppo in condizioni razionali.
2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono
— differenziare, secondo le zone, l'importo degli incentivi finanziari di cui agli articoli 8, paragrafo 2, primo comma, 10, 11 e 12, entro i limiti ivi previsti, nonché all'articolo 13,
— non applicare, in talune zone, l'insieme o alcune delle misure previste agli articoli 8, 10, 11, 12 e 13.
Art. 1
Art. 2
Ai sensi della presente direttiva, sono considerate aziende agricole in grado di svilupparsi quelle
1. il cui imprenditore:
a) esercita l'attività agricola a titolo principale,
b) possiede una sufficiente capacità professionale,
c) s'impegna a tenere una contabilità ai sensi dell'articolo 11 fin dall'inizio del piano di sviluppo,
d) elabora un piano di sviluppo dell'impresa conforme alle condizioni fissate dall'articolo 4;
2. il cui reddito da lavoro è inferiore all'obiettivo di ammodernamento fissato dagli Stati membri in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 o il cui reddito da lavoro non supera il 120 % dell'obiettivo di ammodernamento e la cui struttura è tale da mettere in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile; in quest'ultimo caso, l'abbuono del tasso d'interesse previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) si limita ai 2/3 del mutuo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Art. 3
1. Gli Stati membri definiscono la nozione d'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della presente direttiva, che comprende, per le persone fisiche, almeno la condizione che il reddito agricolo sia pari o superiore al 50 % del reddito complessivo dell'imprenditore agricolo e la condizione che il tempo di lavoro dedicato alle attività extraziendali sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore agricolo. Tenendo conto in particolare dei criteri indicati nel precedente capoverso, gli Stati membri definiscono questa nozione nel caso:
— di persone diverse dalle persone fisiche,
— di un'azienda il cui proprietario non sia l'imprenditore agricolo,
— di un'azienda data in mezzadria.
2. Inoltre gli Stati membri definiscono i criteri da considerare per la valutazione della capacità professionale dell'imprenditore agricolo, tenuto conto del suo livello di formazione agricola e/o di una durata minima della sua esperienza professionale.
Art. 4
1. Il piano di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera d), dovrà dimostrare che, una volta attuato, l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere, in linea di massima per una o due ULU, almeno un reddito da lavoro comparabile a quello di cui beneficiano le attività non agricole nella zona.
2.
Per reddito da lavoro comparabile, ai sensi del paragrafo 1, si intende il salario lordo medio dei lavoratori non agricoli al quale gli Stati membri possono apportare una riduzione generale di correzione del 5 %.
Gli Stati membri possono, se occorre, tener conto delle disparità tra il regime sociale degli agricoltori e quello dei lavoratori salariati non agricoli.
Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad approvare, su richiesta dell'imprenditore, dei piani di sviluppo il cui obiettivo di reddito rappresenti solo il 90 % del reddito da lavoro comparabile fissato in virtù del presente paragrafo.
3. La dimostrazione che l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 1, si basa sul confronto del reddito da lavoro da raggiungere alla conclusione del piano di sviluppo:
— col reddito da lavoro comparabile, definito al paragrafo 2
— o con quello dell'azienda di riferimento il cui reddito da lavoro, al momento della domanda, è equivalente al reddito comparabile definito al paragrafo 2
4. Gli Stati membri:
a) determinano:
— il numero minimo di ULU, tenendo conto della natura delle produzioni e delle condizioni di lavoro che ne risultano,
— la remunerazione adeguata dei capitali investiti nell'azienda. Gli Stati membri possono aggiungere al reddito da lavoro proveniente dall'azienda l'importo di remunerazione dei capitali propri che supera il 3,5 %,
— l'obiettivo di ammodernamento di cui al paragrafo 1, in funzione della durata del piano di sviluppo,
— le condizioni di applicazione del paragrafo 2, terzo comma;
b) possono determinare una percentuale massima del reddito da lavoro da raggiungere una volta attuato il piano di sviluppo, che può essere costituito da redditi provenienti dall'esercizio di attività non agricole, a condizione che almeno una ULU tragga il proprio reddito da lavoro comparabile dall'azienda agricola. Tale percentuale massima non può superare il 20 %.
5. Una volta attuato il piano, il reddito di cui ai paragrafi 2 e 3 deve poter essere raggiunto senza che la durata annuale di lavoro superi le 2 300 ore. Inoltre, nel reddito agricolo può essere incluso il reddito proveniente dalle risorse forestali dell'azienda.
6. La realizzazione degli obiettivi del piano di sviluppo può essere ripartita su un periodo massimo di sei anni. Tuttavia, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 18, a fissare un periodo più lungo, ma che non superi i nove anni, in alcune zone o per i giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni che elaborano un piano di sviluppo entro un termine di cinque anni dopo il loro primo insediamento in una azienda agricola.
Art. 5
1. Le persone di cui agli articoli 2 e 3, che desiderano beneficiare delle misure d'incoraggiamento previste, presentano domanda agli organismi di cui all'articolo 7.
2. Una domanda può essere presentata da un singolo imprenditore o da vari imprenditori associati o che si siano impegnati ad associarsi. Gli Stati membri non fanno alcuna discriminazione tra gli uni e gli altri.
Art. 6
1. La domanda è corredata del piano di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera d). Quest'ultimo comprende tutti i dati necessari per valutare se l'impresa risponde alle condizioni di cui agli articoli 2 e 4, e in particolare:
— la descrizione della situazione iniziale,
— la descrizione della situazione al momento in cui sarà ultimato il piano, stabilita sulla base di un bilancio di previsione,
— l'indicazione delle misure e in particolare degli investimenti da attuare per ottenere i risultati perseguiti.
2. Qualora il piano di sviluppo preveda un aumento della superficie dell'azienda, la superficie da raggiungere è rappresentata:
— dalle terre che l'imprenditore già detiene,
— dalle terre sulle quali ha ottenuto la promessa che saranno messe a sua disposizione, attestata da un atto di carattere giuridico.
Art. 7
Gli Stati membri:
— designano gli organismi incaricati di dar seguito alle domande e di approvare i piani di sviluppo,
— stabiliscono la procedura di esame e di approvazione.
Art. 8
1. Il regime d'incoraggiamento per gli imprenditori le cui domande sono state prese in considerazione e i cui piani di sviluppo sono stati approvati, comprende le seguenti misure:
a) messa a disposizione, in via prioritaria, di terre rese libere alle condizioni della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972;
b) aiuti sotto forma di abbuono d'interessi per gli investimenti necessari per l'attuazione del piano di sviluppo, escluse le spese dovute all'acquisto:
— di terre,
— di bestiame vivo suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso.
c) garanzie per i mutui contratti e i relativi interessi, nei casi in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.
Per l'acquisto di bestiame vivo si può tener conto soltanto della prima acquisizione prevista dal piano di sviluppo;
2. L'abbuono del tasso d'interesse di cui al paragrafo 1, lettera b), concerne la totalità del mutuo eccettuata la parte del mutuo che fosse superiore a 72 538 ECU (A) per ULU e a 217 612 ECU (A) per azienda. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare importi massimi meno elevati. Ammonta al 5 % al massimo e, di norma, ha una durata massima di 15 anni che gli Stati membri possono tuttavia portare a 20 anni per gli investimenti immobiliari ed a 10 anni per gli altri investimenti. Il tasso d'interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 %. Gli Stati membri possono versare l'equivalente di questo aiuto, in tutto o in parte, sotto forma di contributo in conto capitale o di ammortamenti differiti; essi possono altresì combinare queste due forme di aiuto. Tuttavia, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può autorizzare uno Stato membro per un determinato periodo a:
— accordare abbuoni d'interessi superiori al 5 % qualora lo giustifichi la situazione del mercato dei capitali nello Stato membro,
— ridurre l'onere minimo del beneficiario al 2 % in alcune zone.
3.
Gli Stati membri possono accordare un aiuto speciale ai giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni e che entro un termine di cinque anni dopo il loro primo insediamento in un'azienda agricola soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2.
L'aiuto speciale rappresenta al massimo il 10 % del volume d'investimento previsto nel piano di sviluppo e imputabile ai sensi del paragrafo 1, senza tuttavia superare 7 254 ECU (A).
Quando due o più giovani agricoltori che soddisfino alle condizioni previste nel primo comma attuano in comune un piano di sviluppo, l'aiuto speciale non può superare 10 881 ECU (A).
L'aiuto speciale è accordato sotto forma di un aiuto in capitale. Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a dare un'altra forma a tale aiuto.
L'aiuto speciale può essere pagato in più parti.
Art. 9
1. Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per tale acquisto è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 %.
2.
Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suino, la concessione delle misure d'incoraggiamento per tale investimento previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata alla condizione che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda.
Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 % degli alimenti possa essere prodotto da una o più delle aziende associate.
3. Nel settore delle uova e del pollame, la concessione delle misure d'incentivazione previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata a una decisione ulteriore del Consiglio che delibererà su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
Art. 10
Quando il piano di sviluppo prevede un orientamento dell'azienda verso la produzione di carni bovine o ovine, le misure di incentivazione di cui all'articolo 8 sono integrate dalla concessione di un premio di orientamento. Tale premio sarà determinato dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 15 settembre 1972.