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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17. aprile 1972 concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attivita agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (72/160/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, non possono essere conseguiti senza una riforma delle strutture agrarie;

considerando che tale riforma delle strutture rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune; che essa deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari;

considerando che la diversità nella cause, nella natura e nelle gravità dei problemi strutturali in agricoltura puo richiedere soluzioni distinte secondo le zone, adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni zona interessata; che si possono ottenere migliori risultati se, fondandosi su concezioni e criteri comunitari, gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune tramite i propri strumenti legislativi, regolamentari e amministrativi e se, d'altro canto, determinano essi stessi, alle condizioni fissate dalla Comunita, in che misura tale azione deve essere intensificata o concentrata in alcune zone;

considerando che è anzitutto necessario, per migliorare i redditi agricoli, favorire la creazione di aziende di dimensioni e di strutture adeguate; che per costituire tali aziende è necessario disporre di terreni liberi;

considerando che per raggiungere tale obiettivo si rivela necessario accordare aiuti alle persone che cessano l'attività agricola e che destinano a scopi di miglioramento delle strutture agrarie i terreni da esse coltivati;

considerando che un opportuno incoraggiamento alla mobilità dei terreni consiste nei concedere agli imprenditori agricoli un premio sufficientemente attraente che è opportuno determinare in funzione delle superfici agricole rese disponibili;

considerando tuttavia che i capi di azienda di età superiore ai 55 anni incontrano generalmente serie difficoltà per compiere una riconversione professionale e che è quindi opportuno concedere loro, fino all'età di 65 anni, indennità annue che permettano loro di abbandonare l'agricoltura;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di non corrispondere in tutto o in parte il premio agli imprenditori agricoli esercenti a titolo principale, segnatamente qualora essi beneficino di un'indennità annua;

considerando che la scomparsa di aziende in cui lavorano coadiuvanti familiari e salariati anziani che esercitano l'attività agricola a titolo permanente puo causare per gli interessati la perdita dell'occupazione e del reddito;

considerando che gli obiettivi prestabiliti non sarebbero raggiunti se il beneficiario delle misure in questione mantenesse ancora una produzione agricola commercializzabile; che è tuttavia auspicabile che, ove lo desiderino, detti beneficiari possano continuare a disporre liberamente di una superficie limitata;

considerando che non è possibile pretendere in tutti i casi che la totalità delle terre resesi disponibili siano destinate a scopi conformi al miglioramento delle strutture agrarie, ma che è tuttavia necessario fissare ad un livello sufficiente la proporzione dei terreni da destinare a detti scopi;

considerando che la cessazione dell'attività agricola deve servire non solo in incoraggiare l'aumento della dimensione delle aziende che possano essere ammodernate, ma anche a sottrarre certi terreni all'utilizzazione agricola destinandoli ad particolare all'imboschimento, ad attività ricreative e alla salute pubblica;

considerando che la realizzazione di questi obiettivi potrà essere facilitata dall'azione di organismi fondiari che possono essere designati dagli Stati membri, perché gli agricoltori possano offrire le loro terre per un'ulteriore destinazione conforme agli scopi della riforma strutturale; della domanda d'indennita annua, e che, durante detto periodo, abbiano dedicato all'attivita agricola almeno il 50 % del loro tempo attivo.

_ esercitato l'attivita agricola nell'azienda destinata a scomparire, almeno durante gli ultimidue anni, prima della presentazione della domanda; d) le condizioni in cui si considera cessata l'attivita agricola, e in particolare la superficie massima che il beneficiario degli incentivi finanziari di cui all'articolo 2, lettere a) e b), puo conservare, essendo inteso che deve essere garantita almento la cessazione di qualsiasi attivita agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti.

Titolo I

Art. 1

1. Gli Stati membri istituiscono un regime inteso a incoraggiare la cessazione dell'attività agricola e la destinazione della superficie agricola utilizzata resasi disponibile, a scopi di miglioramento delle strutture.

2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio, secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono:

— differenziare, secondo le zone, l'importo degli incentivi finanziari di cui all'articolo 2,

— non applicare, in talune zone, l'insieme od alcune delle misure previste all'articolo 2.

Art. 2

1.

Il regime previsto all'articolo 1 comporta:

  1. a) la concessione, alle condizioni di imputabilità in appresso previste, di un'indennità annua agli imprenditori agricoli di età compresa tra i 55 e i 65 anni che esercitano l'attività agricola a titolo principale e ne facciano richiesta.

    — sostituire tale indennità con il pagamento di un importo forfettario avente effetti equivalenti,

    — differenziare l'importo o non concedere l'indennità, in funzione dell'età o della situazione di reddito del beneficiario.

    — per gli imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa fra i 60 e i 65 anni e per le persone della stessa età di cui alla lettera c),

    — per gli imprenditori agricoli a titolo principale di età di almeno 55 anni:

  2. i) la cui azienda non superi i 15 ha, negli Stati membri che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, abbiano una popolazione agricola attiva superiore al 15 % della popolazione attiva totale,

  3. ii) che abbiano acquisito tale qualifica a seguito del decesso del coniuge,

  4. iii) che abbiano un tasso di invalidità superiore al 50 %.

  5. b) la concessione di un premio non imputabile, calcolato in funzione della superficie agricola utilizzata resa disponibile, agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta.

    — differenziare l'importo del premio o non concedere il premio in funzione degli obiettivi da realizzare nell'ambito della direttiva relativa all'ammodernamento delle aziende e in funzione dell'età e della situazione di reddito del beneficiario,

    — procedere al pagamento dilazionato di tale premio,

    — non concedere tutto o parte di tale premio ai beneficiari dell'indennità di cui alla lettera a);

  6. c) la concessione dell'indennità annua di cui alla lettera a) ai salariati e coadiuvanti familiari permanenti agricoli, di età compresa fra i 55 ed i 65 anni, che ne facciano richiesta, che s'impegnino a non esercitare più un'attività agricola e che:

    — siano occupati in aziende i cui imprenditori beneficiano di misure previste alle lettere a) o b),

    — fruiscano di un regime di sicurezza sociale e

    — rispondano alle condizioni definite in conformità dell'articolo 3, lettera c).

    — sostituire tale indennità con il pagamento di un importo forfettario avente effetti equivalenti,

    — differenziare l'importo dell'indennità o non concedere l'indennità in funzione dell'età o della situazione di reddito del beneficiario.

Gli Stati membri possono:

L'imputabilità di tale indennità a titolo del FEAOG, sezione orientamento, è limitata ad un importo massimo di 900 unità di conto per anno e per beneficiario coniugato, e di 600 unità di conto per anno e per beneficiario senza coniuge. Tuttavia, durante i primi cinque anni che seguono la messa in applicazione della direttiva, sono imputabili soltanto le spese effettuate: — L'indennità non è imputabile quando è concessa ad un imprenditore durante il periodo di realizzazione del piano di sviluppo della sua azienda di cui all'articolo 4 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (3); Gli Stati membri possono: Gli Stati membri possono:

Ai sensi della presente disposizione, è imputabile al FEAOG, sezione orientamento, nei limiti di un importo di 600 unità di conto l'anno, una sola indennità annua per azienda che scompare.

2. L'applicazione delle misure previste al paragrafo 1 è subordinata alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario e, qualora quest'ultimo sia imprenditore agricolo, alla destinazione, in conformità dell'articolo 5, della superficie agricola utilizzata da lui coltivata.

3.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i beneficiari dell'indennità o del premio, previsti al paragrafo 1, non vedano diminuire i vantaggi della sicurezza sociale di cui fruirebbero se non cessassero l'attività agricola, né aumentare indebitamente i contributi da essi versati alle casse di sicurezza sociale.

Qualora il beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, lettera c), fruisca di assegni di disoccupazione, gli Stati membri possono ridurre l'indennità in proporzione.

Art. 3

Gli Stati membri definiscono:

  1. a) la nozione di imprenditore agricolo. Ai sensi della presente direttiva può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata;

  2. b) la nozione di esercizio dell'attività agricola come attività principale ai sensi della presente direttiva, comprendente almeno le condizioni che l'interessato abbia:

    — esercitato l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda d'indennità. Questa condizione non può essere richiesta alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ii), se essa era stata soddisfatta dal coniuge,

    — dedicato all'attività agricola, durante detto periodo, almeno il 50 % del proprio tempo attivo,

    — tratto dall'attività agricola, durante detto periodo, almeno il 50 % del suo reddito di lavoro;

  3. c) la nozione di salariato agricolo a titolo permanente e di coadiuvante familiare agricolo a titolo permanente ai sensi della presente direttiva, comprendente almeno le condizioni che gli interessati abbiano:

    — esercitato l'attività agricola durante un periodo di almeno 5 anni prima della presentazione della domanda d'indennità annua, e che, durante detto periodo, abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50 % del loro tempo attivo,

    — esercitato l'attività agricola nell'azienda destinata a scomparire, almeno durante gli ultimi due anni, prima della presentazione della domanda;

  4. d) le condizioni in cui si considera cessata l'attività agricola, e in particolare la superficie massima che il beneficiario degli incentivi finanziari di cui all'articolo 2, lettere a) e b), può conservare, essendo inteso che deve essere garantita almeno la cessazione di qualsiasi attività agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti.

Art. 4

Gli Stati membri adottano disposizioni per evitare che l'indennità prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sia corrisposta ad imprenditori agricoli la cui azienda sia stata sensibilmente ridotta durante gli ultimi anni precedenti la domanda, tranne in caso di esproprio o di acquisto per motivi di interesse pubblico.

Art. 5

1. La superficie agricola utilizzata, resa disponibile dai beneficiari delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), deve, in una proporzione dell'85 % almeno:

  1. a) essere affittata per almeno 12 anni o venduta o ceduta in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva relativa all'ammodernamento delle aziende,

  2. b) essere sottratta in modo duraturo all'utilizzazione agricola, per essere destinata in particolare all'imboschimento, ad attività ricreative e alla salute pubblica, o ad altri fini di pubblica utilità.

2. Tuttavia, qualora si costati che non esistono imprenditori rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), la superficie agricola utilizzata resa disponibile può essere destinata ad altre aziende, a condizioni definite dagli Stati membri.

3. La superficie agricola utilizzata resa disponibile può altresì essere offerta in affitto per almeno 12 anni o in vendita ad organismi fondiari designati dagli Stati membri, per essere destinata ad uno degli scopi di cui al paragrafo 1. Tali organismi possono definire le condizioni della sua utilizzazione provvisoria.

Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata resasi disponibile a scopi di miglioramento delle strutture

Titolo II. Disposizioni finanziarie e generali

Art. 7

1.

La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 30 settembre 1985.

Al termine di un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione, lasciando impregiudicati gli impegni di imputabilità assunti nel corso di detto periodo.

2. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 288 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.

3. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili alla presente direttiva.

Art. 8

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione della presente direttiva;

— il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva, vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto.

2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale tra la misura di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

2.

3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 6. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agrarie, emette un parere in merito.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3, immediatamente dopo averle adottate.

Art. 9

1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 6. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo.

2. Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi esaminati. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3.

La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.