DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 aprile 1972 concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione protessionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (72/16/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE.
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che di obiettivi della politica agricola comune di cui an articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato non possono essere conseguiti senza una una riforma delle strutture agrarie;
considerando che tale riforma delle strutture rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune; che essa pertanto déve fondarsi su concezioni e criteri comunitari,
considerando che la diversità nelle cause, nella natura e nella gravità dei problemi strutturali in agricoltura puo richiedere soluzioni distinte a seconda delle zone, adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni zona interessata; che si possono ottenere migliori risultati se, fondandosi su concezioni e criteri comunitari, gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune mediante i propri strumenti legislativi, regolamentari e amministrativi e se, d'altrocanto determinano essi stessi, alle condizioni fissate dalla Comunità, in che misura tale azione deve essere intensificata o concentrata in alcune zone;
considerando che la riforma delle strutture agraçrie potrà essere compiuta soltanto a condizione che un gran numero di persone che esercitano un'attività agricola modifichino profondamente l'orientamento della loro attività;
considerando che la scelta, implicita in ogni modificazione di orientamento di attività nell'ambito dell'agricoltura o in ogni conversione verso altri settori di attività, deve essere effettuata in piena conoscenza delle possibilità esistenti e delle conseguenze di questa scelta;
considerando che attualmente, in numerose zone della Comunità, tale scelta è resa difficile a causa dell'insufficienza dell'informazione socio-economica del mondo agricolo;
considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un notevole miglioramento del livello di formazione generale, tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, in particolare trattandosi di nuovi orientamenti della gestione, della produzione o della commercializzazione, resi indispensabili dal progresso tecnico e dalle esigenze dei mercati;
considerando che la scarsità dei mezzi disponibili per la formazione ed il perfezionamento professionale ostacola, in numerose zone, gli sforzi intesi a fare dei capi di aziende agricole, verile propri capi di imprese moderne e, più generalmente, a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli;
considerando che, per soddisfare le esigenze di un'agricoltura in evoluzione, i centri di formazione e di perfezionamento professionale devono stabilire e adattare i loro programmi, nonché il livello e le qualificazioni del corpo insegnante, secondo criteri minimi definiti dagli Stati membri;
considerando che, quando sono indotte ad abbandonare l'agricoltura, le persone in essa occupate sono generalmente costrette ad acquisire nuove qualificazioni professionali, il che è possibile soltanto se possono disporre di un reddito garantito per il periodo che esse devono dedicare a corsi di riconversione;
considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le trasformazioni strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune; che queste misure rappresentano, pertanto, un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune1,
considerando che la Comunità, in quanto concorre al finanziamento di tale azione comune, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscono a realizzarne gli obiettivi; che è quindi opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente delle strutture agrarie, istituito dall'articolo 1 della decisione dei Consiglio, del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola2; che detta procedura deve altresi comportare, per gli aspetti finanziari, la consultazione del Comitato del FEAOG, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, e 15, del regolamento (CEE) n. 729/70;
considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare annualmente, in base a una relazione della Commissione, i risultati delle misure comunitarie e nazionali applicate, onde poter valutare la necessità di completare o di modificare il regime istituito,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Titolo I. Informazione socio-economica della popolazione agricola
Art. 1
1. Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di prendere una decisione in merito al loro avvenire professionale e a quello dei loro figli, gli Stati membri istituiscono un regime inteso a sviluppare l'informazione socio-economica degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli.
2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono
— differenziare, secondo le zone, gli incentivi finanziari del regime previsto nel paragrafo 1,
— non applicare, in talune zone, l'insieme o alcune delle misure previste dall'articolo 2.
Art. 2
Il regime previsto dall'articolo 1 comporta:
a) la creazione e lo sviluppo di servizi d'informazione socio-economica, pubblici ovvero espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri o, all'interno di servizi già esistenti, di sezioni specializzate di informazione socio-economica;
b) l'assunzione delle spese di formazione e di perfezionamento dei consulenti socio-economici, compresa l'eventuale concessione di premi o di indennità di frequenza dei tirocini o corsi.
Art. 3
I servizi o le sezioni specializzate di cui all'articolo 2, lettera a), provvedono all'informazione socio-economica, svolgendo attività aventi espressamente lo scopo:
a) di dare alla popolazione agricola un'informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la sua situazione socio-economica;
b) di studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;
c) di mettere le persone, interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende, in contatto con i competenti servizi di divulgazione;
d) di informare gli interessati e consigliarli in vista:
— del proseguimento di un'attività agricola,
— della scelta di un'attività non agricola,
— della cessazione definitiva della loro attività professionale;
e) di far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura, e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo e in altri settori;
f) di indirizzarli, secondo le decisioni prese o previste, ai servizi specializzati competenti.
Art. 4
1. La formazione e il perfezionamento dei consulenti socio-economici di cui all'articolo 2, lettera b), devono consentire alle persone che abbiano già ricevuto un'adeguata formazione di base e che abbiano una sufficiente esperienza nel settore agricolo, di completare le loro cognizioni tecniche, di acquisire sufficienti conoscenze e di migliorare quelle di cui già dispongono per quanto riguarda:
— i problemi economici e umani;
— i problemi che si pongono nella zona in cui esse devono esercitare la loro attività;
— le possibilità giuridiche e sociali che si aprono agli interessati.
2. I requisiti minimi che i tirocini o i corsi di cui all'articolo 2, lettera b), devono possedere per essere riconosciuti, sono stabiliti dagli Stati membri, che determinano in particolare:
a) le condizioni di ammissione,
b) i programmi minimi di formazione e di perfezionamento dei consulenti,
c) la durata minima dei corsi,
d) il riconoscimento della formazione ricevuta,
e) la gestione, valutata sia dal punto di vista della qualità della formazione, sia dal punto di vista quantitativo e finanziario.
Titolo II. Qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura e formazione dei dirigenti e amministratori di cooperative
Art. 5
1.
Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che hanno superato l'età di diciotto anni di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna, gli Stati membri istituiscono un regime di incoraggiamento alla promozione e all'adattamento professionale degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli.
Tale regime non comprende i cicli normali di studi agricoli, realizzati nell'insegnamento medio o superiore.
2. Nelle regioni in cui risultino necessari tali programmi, gli Stati membri istituiscono programmi speciali per la formazione di dirigenti e amministratori di cooperative che abbiano le qualifiche necessarie per garantire:
— la gestione di gruppi di produttori agricoli;
— la realizzazione attraverso tali gruppi o organizzazioni che offrano garanzie sufficienti per quanto riguarda la partecipazione degli agricoltori alla loro gestione di valide iniziative economiche nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
— creare gruppi e associazioni di produttori in conformità del regolamento (CEE) n. 1360/783;
— attuare i programmi previsti dai regolamenti (CEE) n. 355/774 e (CEE) n. 1361/785.
Detti programmi sono istituiti in particolare allo scopo di:
3. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono:
— differenziare, secondo le zone, l'importo degli incentivi finanziari del regime previsto nel paragrafo 1,
— non applicare, in talune zone, l'insieme o alcune delle misure previste dall'articolo 6.
Art. 6
1.
Il regime di incoraggiamento previsto dall'articolo 5 riguarda le azioni intese a fornire alle persone che lavorano nell'agricoltura una formazione complementare, sia generale, sia tecnica ed economica.
Tali azioni devono essere effettuate da centri o mediante tirocini di formazione e di perfezionamento professionale, pubblici o espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri.
2. I requisiti minimi che i centri o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale devono soddisfare per essere riconosciuti, sono stabiliti dagli Stati membri che determinano in particolare:
a) le condizioni di ammissione,
b) i programmi minimi e, segnatamente, l'importanza da attribuire alla formazione tecnica e alla formazione economica,
c) la durata dei corsi, secondo la loro natura e in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 5,
d) la gestione, valutata sia dal punto di vista della qualità della formazione, sia dal punto di vista quantitativo e finanziario.
3.
Per realizzare le azioni previste al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per:
— la creazione e lo sviluppo dei centri o dei tirocini,
— la concessione di premi o indennità di frequenza di detti centri o tirocini.
—————
Titolo 11. Qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura
Titolo III. Disposizioni finanziarie e generali
Art. 8
Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 9
1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 30 settembre 1985.
2. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione.
3. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 110 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.
4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili alla presente direttiva.
Art. 10
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
— i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione della presente direttiva;
— il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva, vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto.
2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore, di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale fra la misura in questione, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.
3. Per i progetti comunicati a norma del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alla presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario fra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 8. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agricole esprime un parere al riguardo.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3, immediatamente dopo averle adottate.
Art. 11
1. Per le disposizioni comunicate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario fra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 8. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo.
2. Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi esaminati. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3.
La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.
Art. 12
1. Le spese effettuate dagli Sati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 2, dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 5, paragrafo 2 sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, entro i limiti indicati al paragrafo 2.
2. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri:
— il 25 % di un importo forfettario di 9 068 ECU (A) per ogni nuovo consulente entrato in servizio che risponda ai requisiti di cui all'articolo 4, restando inteso che la sostituzione del consulente nel corso dell'azione comune non è imputabile al FEAOG;
— il 25 % delle spese realmente effettuate nel quadro delle azioni previste dall'articolo 2, lettera b). Tali spese sono prese in considerazione fino a un importo globale di 5 441 ECU (A) per ogni consulente che abbia concluso corsi di formazione o di perfezionamento;
— il 25 % delle spese realmente effettuate nel quadro delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 3. Tali spese sono prese in considerazione fino a un importo globale di 2 902 ECU (A) per ogni agricoltore che abbia seguito un ciclo completo di lezioni atto a consentire la promozione e la formazione professionale dell'interessato;
— il 25 % delle spese realmente effettuate nel quadro delle misure previste dall'articolo 5, paragrafo 2, fino ad un importo globale di 2 902 ECU (A) per persona che abbia seguito un ciclo completo di lezioni di perfezionamento.
3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.