Direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 che modifica le direttive del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra nonché le direttive del 29 settembre 1970 relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (72/274/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, per i motivi appresso indicati, occorre modificare alcune disposizioni delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966, modificate da ultimo dalla direttiva del 30 marzo 1971 [1], relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [2], alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [3], alla commercializzazione delle sementi di cereali [4], alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [5], della direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [6], modificata dalla direttiva del 30 marzo 1971 [7], della direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi d'ortaggi [8], modificata dalla direttiva del 30 marzo 1971 [9], e della direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [10];
considerando che alcune delle citate direttive prevedono che, dal 1o luglio 1972, l'equivalenza delle sementi e materiali da moltiplicazione raccolti nei paesi terzi non può più essere costatata sul piano nazionale dagli Stati membri; che, tuttavia, per il fatto che gli esami riferentisi alla costatazione comunitaria dell'equivalenza non hanno potuto essere terminati in tutti i casi, occorre prorogare il termine summenzionato al fine di evitare la perturbazione delle attuali relazioni commerciali;
considerando che le direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione ammettono unicamente o prodotti originari degli Stati membri rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive in questione o prodotti originari dei paesi terzi riconosciuti equivalenti ai prodotti della Comunità;
considerando che devono poter essere ugualmente commercializzati i prodotti originari dei paesi che hanno aderito alla Comunità ma che non applicano immediatamente dette direttive, e che è pertanto necessario prevedere delle misure a tal fine,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
————— All'articolo 16, paragrafo 2, secondo periodo, della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e all'articolo 16, paragrafo 2, secondo periodo, della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali —————, la data del 1o luglio 1972 viene sostituita da quella del 1o luglio 1973.
Art. 2
————— L'articolo 16 della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e l'articolo 16 della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ————— ————— ————— ————— sono completati dal seguente paragrafo:
"3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva"
.
Art. 3
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
a) all'articolo 1, con efetto dal 1o luglio 1972,
b) all'articolo 2, entro il 1o gennaio 1973.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1972. Per il Consiglio Il Presidente T. Westerterp [1] GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24. [2] GU n. 125 del'11. 7. 1966, pag. 2290/66. [3] GU n. 125 del'11. 7. 1966, pag. 2298/66. [4] GU n. 125 del'11. 7. 1966, pag. 2309/66. [5] GU n. 125 del'11. 7. 1966, pag. 2320/66. [6] GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. [7] GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24. [8] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7. [9] GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24. [10] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. --------------------------------------------------